CORRISPETTIVI PER INCARICHI DIRIGENZIALI
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Funzione pubblica - Ufficio personale pubbliche amministrazioni
Direttiva 26 luglio 2006 n
Funzione pubblica - Ufficio
personale pubbliche amministrazioni Direttiva 26 luglio 2006 n. 4
OGGETTO: Articolo 34, comma 1, del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.
1. Premessa
Si
emana la presente Direttiva, d'intesa con il Ministro dell'Economia e Finanze,
relativa alla disciplina prevista dalla disposizione legislativa indicata in
oggetto.
Il decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223 inerente, fra l'altro, il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, attualmente in corso di conversione,
prevede, all'articolo 34, comma 1, che siano individuati i trattamenti
accessori massimi da attribuire ai titolari di incarichi di uffici dirigenziali
di livello generale, attribuiti ai sensi dell'articolo 19 commi 3 e 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine la norma rinvia la
determinazione dei criteri per tale individuazione ad un apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi con il concerto del Ministro
per l'economia e le finanze.
2. Individuazione provvisoria dei trattamenti
La finalità
della disposizione, come in essa espressamente chiarito, va ricercata
nell'esigenza di stabilire principi di contenimento della spesa e, soprattutto,
di uniformità e perequazione dei trattamenti economici accessori dei dipendenti
in questione, pur nel rispetto dei principi posti dall'articolo 24 del decreto
legislativo citato. Essa, infatti, mira, tenendo conto dei profili
organizzativi e dei contenuti delle funzioni svolte, ad evitare sostanziali ed
eccessive differenze, spesso non sufficientemente motivate, proprio in considerazione
della struttura e delle modalità di individuazione ed erogazione della
retribuzione accessoria del personale con qualifica dirigenziale.
Pertanto
nello stipulare i contratti individuali relativi ad incarichi di Segretario
generale, di Capo Dipartimento, di uffici generali di livello generale si dovrà
definire il trattamento economico accessorio in misura tale da assicurare ai
dirigenti un importo non superiore a quello in godimento ove confermati, ed un
importo corrispondente alla graduazione dell'ufficio - operata sulla base delle
disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato - e
comunque non superiore a quello riconosciuto al precedente titolare in caso di
attribuzione di un nuovo incarico.
Tali importi
dovranno altresì considerare gli incrementi di cui ai contratti collettivi
nazionali di lavoro della dirigenza relativi al quadriennio normativo ed ai
bienni economici 2002-2005. Il trattamento economico accessorio così definito
dovrà considerarsi determinato in via provvisoria, rinviando la definitiva
determinazione a seguito dell'emanazione del DPCM di cui all'art. 34 comma 1,
del decreto legge n. 223/2006 con il quale saranno individuati i criteri per i
trattamenti accessori massimi da attribuire ai titolari di incarichi di uffici
dirigenziali generali.
Si
rappresenta inoltre che i contratti individuali dovranno contenere il richiamo
al principio di onnicomprensività retributiva, nel senso che il trattamento
economico riconosciuto remunera, oltre le funzioni e i compiti attribuiti ai
dirigenti, «qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o
comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa» (art. 24 comma 3, Dlgs n. 165/2001).
Sul piano
retributivo va tenuto presente che lo svolgimento dei predetti incarichi
aggiuntivi, da richiamare specificamente anche nel provvedimento di
attribuzione dell'incarico, trova la propria disciplina di riferimento per
quanto concerne il personale dirigente dell'Area I nell'art. 60 del Ccnl
relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed in analoghe disposizioni per gli
altri comparti.
La citata
disposizione contrattuale prevede che «allo scopo di remunerare i maggiori
oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi, viene
loro corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato,
una quota ai fini del trattamento accessorio in ragione dell'impegno
richiesto». Tale quota, in una misura ricompresa tra il 50 ed il 66% dei
compensi relativi all'incarico svolto e confluiti negli appositi fondi, dovrà
essere definita, per i dirigenti incaricati di funzioni di livello generale,
nel contratto individuale.
3. Attività di programmazione
Più in
generale si coglie l'occasione per ricordare la necessità di un monitoraggio e
una programmazione continua sulla spesa per i contratti oggetto del nuovo
intervento normativo. Infatti, l'attuale struttura della retribuzione dei
dirigenti prevede che, per i contratti individuali, la parte avente carattere accessorio,
la quale trova il suo finanziamento in un apposito fondo costituito presso
ciascuna amministrazione, sia composta dalla retribuzione di posizione di parte
variabile e da quella di risultato, così come definita dal contratto collettivo
nazionale stipulato nel 2001, la prima quale corrispettivo delle funzioni
attribuite e delle connesse responsabilità e la seconda quale incentivo al
raggiungimento degli obiettivi annuali.
Entrambe le
voci retributive debbono essere determinate in modo puntuale all'atto della
stipula del contratto individuale.
Risulta,
pertanto, necessario, che l'amministrazione accerti preventivamente che le
risorse finanziarie disponibili consentano la remunerazione di tutti gli
incarichi conferiti e da conferire, effettuando una stima preventiva dei
relativi costi e tenendo conto dei fattori in base ai quali procedere alla
determinazione degli importi relativi, poiché risulta evidente come,
all'interno della singola amministrazione, l'entità delle retribuzioni
accessorie da corrispondere è condizionata, dalla disponibilità del fondo.
4. Stipula contratti individuali
Successivamente,
all'atto della stipula del contratto individuale, rimane ferma la necessità di
fare riferimento al richiamato articolo 24, il quale, nel dettare i principi
cui conformare la disciplina dei trattamenti economici del personale
dirigenziale, stabilisce che, per gli incarichi richiamati, il trattamento
economico accessorio sia «collegato al livello di responsabilità attribuito con
l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa
e di gestione» nonché di considerare anche altri aspetti, quali la rilevanza e
la collocazione istituzionale dell'ufficio da ricoprire. Conseguentemente si
ritiene opportuno che le singole amministrazioni diano puntuale attuazione alla
previsione anche con riferimento agli incarichi relativi agli uffici di livello
dirigenziale generale in considerazione della complessità organizzativa delle
strutture, del personale assegnato e delle responsabilità previste.
Gli aspetti
economici del contratto individuale e, nella specie, la retribuzione
accessoria, rivestono una particolare importanza anche in relazione alla
coerenza con gli obiettivi assegnati da perseguire e con l'attività da
espletare, secondo la linea indicata dal decreto legislativo n. 286 del 1999 in
materia di valutazione del personale con incarico dirigenziale in particolare
per il riconoscimento del trattamento economico per esso previsto.
Come
evidenziato dalla relazione della Corte dei Conti sul risultato dell'indagine
concernente «La gestione degli incarichi dirigenziali nello Stato dopo la legge
n. 145 del 2002», del 21 giugno 2006, in una amministrazione moderna, orientata
ad una logica di risultato, sarebbe opportuno valorizzare le risorse destinate
ad incentivare il raggiungimento degli obiettivi, diversamente da quanto finora
accaduto nella maggior parte delle amministrazioni. Si rammenta infatti che
l'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 costituisce riferimento
essenziale nel disegno di riforma della dirigenza, così come delineato in
questi anni dal legislatore, in quanto rivolto a sottolineare la centralità del
merito, della professionalità e della responsabilità nel sistema di governo
della dirigenza. Da qui l'invito alle amministrazioni a dotarsi di criteri di
conferimento degli incarichi e di sistemi di valutazione e di controllo interno
reali ed efficaci, nonché l'invito ai responsabili degli uffici e delle
strutture addette alla valutazione e al controllo interno a porre attenzione
alla congruità della parte variabile dell'accessorio, in considerazione del
carattere premiale della stessa, rispetto alle posizioni ricoperte, agli
obiettivi assegnati e ai risultati raggiunti. Compito di questi ultimi dovrà
essere quello di segnalare puntualmente le disparità e le differenziazioni in
contrasto con i principi di efficienza, efficacia ed economicità che devono
informare l'organizzazione e il funzionamento delle stesse.
L'attività
programmatoria prima richiamata, oltre a garantire una efficiente gestione
delle risorse attribuite, consentirà, nella fase precedente all'acquisto
dell'efficacia dell'articolo 34 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, di
intervenire a garanzia della sua piena futura attuazione, anche a tutela dei
dirigenti interessati. Così come una preliminare riflessione sulla finalità del
nuovo intervento normativo può essere l'occasione per rivedere l'attuale
sistema di attribuzione delle voci accessorie ai fini di una loro maggiore
rispondenza alle logiche che le caratterizzano.
In
considerazione di quanto sopra evidenziato si invitano le amministrazioni in
indirizzo ad operare nel senso rappresentato e ad inviare all'Ufficio per il
personale delle pubbliche amministrazioni di questo Dipartimento e al Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato-IGOP, la copia dei contratti individuali
stipulati ai sensi dell'articolo 19 commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165
del 2001, nonché una relazione complessiva dalla quale emergano le valutazioni
in base alle quali sono stati determinati i trattamenti economici in questione.
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