COSTITUZIONALITÀ DI UNA LEGGE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
Irpef: le nuove aliquote sono già scontate
REPUBBLICA
ITALIANA N. 3612/02 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 3720 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ANNO 2000
ha pronunciato la
seguente
decisione
sul ricorso in appello
nr.3720/00, proposto dall’Acquedotto Monferrato S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Quaglia
e Guido Francesco Romanelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, Via Cosseria n.5;
contro
il Consorzio dei Comuni
per l’Acquedotto del Monferrato, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto Romano e Paolo Monti ed
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Lungotevere
Marzio n.3;
per
l’annullamento e/o la riforma
della sentenza del
T.A.R. Piemonte, Sez. II, n.59/2000 del 22 gennaio 2000;
Visto l’atto di appello
con i relativi allegati;
Visto l’atto di
costituzione del Consorzio appellato;
Viste le memorie
difensive;
Vista la decisione
interlocutoria n. 4832 del 15 settembre 2001;
Visti gli atti tutti
della causa;
Alla pubblica udienza
del 27 novembre 2001, relatore il consigliere Carlo Deodato, uditi i
procuratori delle parti, Avv.ti QUAGLIA, ROMANO e MONTI;
Ritenuto in fatto e
considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza
appellata venivano respinti i ricorsi, riuniti, proposti dalla società odierna
appellante, concessionaria ex lege fino al 22 novembre 1994 della gestione del
servizio idrico in favore del Consorzio appellato, e diretti ad ottenere
l’annullamento delle determinazioni con le quali l’Ente concedente aveva negato
la proroga della concessione, richiesta dalla società concessionaria, che si
assumeva controllata dall’E.N.I., in applicazione dell’art.14 D.L. 11 luglio
1992 n.333, convertito nella L. 8 aprile 1992 n.359.
Con l’appello venivano
ribadite le ragioni dedotte in primo grado in merito all’applicabilità alla
concessione controversa dell’art.14 D.L. 333/92 ed assunta l’erroneità della
decisione impugnata nella parte in cui ha negato l’applicazione della citata
disposizione.
Si costituiva in
giudizio il Consorzio appellato, contestando la fondatezza dell’appello e
chiedendone la reiezione.
Con ordinanza
istruttoria n.4832 del 15.9.2001 veniva disposta l’acquisizione della
documentazione attestante i rapporti tra la società appellante e l’E.N.I..
Alla pubblica udienza
del 27 novembre 2001 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.
La società ricorrente
ha invocato, dapprima in via sostanziale e poi in giudizio, l’applicazione al
rapporto concessorio controverso della proroga ventennale disposta dall’art.14
IV comma D.L. 333/92, sostenendo la ricorrenza di tutti i presupposti
applicativi della norma citata ed assumendosi, in particolare, controllata
dall’E.N.I., secondo la previsione del I comma della disposizione menzionata.
Il Consorzio ha negato, sotto diversi profili, la riconducibilità del caso di
specie alla fattispecie astratta regolata dall’art 14, contestando, tra l’altro,
la sussistenza del dedotto controllo da parte dell’E.N.I. della società
ricorrente (da valersi quale indefettibile condizione di applicabilità della
proroga). Il T.A.R. ha disatteso la pretesa azionata dalla società
concessionaria sulla base del rilievo dell’estraneità del rapporto controverso
all’ambito applicativo, soggettivo ed oggettivo, dell’art.14 D.L. n.333/92. Le
parti hanno, pertanto, dibattuto la questione, originariamente decisiva,
dell’applicabilità della predetta disposizione alla situazione dedotta in
giudizio. Sennonchè, in corso di causa è entrato in vigore l’art.10 L. 5 marzo
2001 n.57, recante in rubrica la dizione di norma di interpretazione autentica,
che ha espressamente escluso l’applicabilità dell’art.14 III e IV comma l. c.t.
alle concessioni relative ai servizi pubblici locali, sicchè la controversia
risulta ormai circoscritta alla definizione della natura giuridica e degli
effetti sostanziali della disposizione citata. Risultano, invero, decisive, ai
fini della definizione della presente controversia, la qualificazione della
norma sopravvenuta, sopra ricordata, la conseguente analisi della sua efficacia
temporale e, da ultimo, la verifica della sua compatibilità costituzionale
(della quale l’odierna appellante ha espressamente dubitato). Ove, infatti,
fosse confermata la natura interpretativa, e, quindi, l’efficacia retroattiva,
della disposizione citata ed esclusa la sua illegittimità costituzionale, la
controversia dovrebbe risolversi per mezzo della sua applicazione nella parte
in cui esclude dall’ambito di efficacia della proroga legale le concessioni dei
servizi pubblici locali (tale dovendosi chiaramente ritenere il servizio idrico
oggetto della concessione controversa).
2.
Va, innanzitutto,
risolta la questione, ampiamente discussa dalle parti, della natura giuridica
dell’art.10 L. n.57/01 e della sua conseguente efficacia temporale. Si osserva,
al riguardo, che la definizione di una disposizione come interpretativa nella
sua rubrica, ancorchè quest’ultima difetti di valore normativo, e la palese
formulazione del testo quale previsione intesa a chiarire ed a precisare,
con forza di legge, la portata
applicativa di una precedente disposizione, ivi espressamente richiamata,
impongono di presumere la volontà del legislatore di attribuire efficacia
retroattiva a quella disposizione ed
esigono il diverso controllo del rispetto delle condizioni dettate dalla Corte
Costituzionale per la sua qualificazione come interpretativa. Il Giudice delle leggi
ha, invero, stabilito i limiti di ammissibilità ed i requisiti di legittimità
della peculiare attività legislativa genericamente riconducibile alla
produzione di norme di interpretazione autentica, che, per la loro eccezionale
efficacia retroattiva e per la loro conseguente idoneità ad incidere su
situazioni giuridiche e su posizioni soggettive costituite prima della loro
entrata in vigore, postulano l’osservanza di determinate condizioni, a pena di
esclusione della portata retroattiva e, comunque, con la sanzione
dell’illegittimità costituzionale. La Corte ha, in proposito, affermato che il
discrimine di compatibilità costituzionale della norma di interpretazione
autentica è costituito dal contenuto innovativo di questa, nel senso che, per
potersi qualificare tale una disposizione, questa deve limitarsi a chiarire il
significato di una norma precedente ovvero a privilegiarne una tra le più
possibili interpretazioni, con la conseguenza che va reputata illegittima una
norma (sedicente) di interpretazione autentica che integra, con nuovi precetti,
il contenuto della legge antecedente (Corte Cost., 23 novembre 1994 n.397,
Corte Cost., 4 aprile 1990 n.155). E’ stato, altresì, precisato che l’efficacia
retroattiva della legge di interpretazione autentica è soggetta al limite del
rispetto del principio dell’affidamento dei consociati nella certezza
dell’ordinamento giuridico, con la conseguenza dell’illegittimità
costituzionale di una disposizione interpretativa che indichi una soluzione
ermeneutica non prevedibile rispetto a quelle affermatesi nella prassi (Corte
Cost, 22 novembre 2000 n.525). In definitiva, perché una norma possa
qualificarsi come interpretativa, e, quindi, retroattiva, nonchè
costituzionalmente legittima, è necessario che la stessa si limiti a chiarire
la portata applicativa di una disposizione precedente, che non integri il
precetto di quest’ultima e, infine, che non adotti una opzione ermeneutica non
desumibile dall’ordinaria attività di esegesi della stessa. Così chiarite le
condizioni di legittimità delle norme interpretative, occorre esaminare la
conformità dell’art.10 L. 57/01 ai principi dianzi richiamati.
3.
Va, al rig......