CRITERI DI RIPARTO DELL'INCREMENTO DEL GETTITO IRPEF
IVA SUI SERVIZI NON COMMERCIALI ESTERNALIZZATI
Decreto 20 febbraio 2008
Decreto 20 febbraio 2008
Il Ministro dell'Interno
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie locali
Visto l'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
prevede l'istituzione in favore dei comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2007, di
una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche;
Visto l'art. 1, comma 191, della citata legge n. 296 del 2006, che stabilisce
che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito
compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla dinamica dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni con decreto
del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
Considerato che il citato comma 191 prevede che i criteri di riparto devono
tenere primariamente conto di finalità perequative e di promuovere lo sviluppo
economico;
Visto l'articolo 1, comma 702, della citata legge n. 296 del 2006 che prevede
che per l'anno 2008 sono esclusi dal riparto dell'incremento del gettito
compartecipato i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno
per l'anno 2006;
Viste le comunicazioni pervenute al Ministero dell'interno, ai sensi
dell'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte
degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, attestanti
il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno
2006;
Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali
D E C R E T A
Articolo 1
(Oggetto del provvedimento ed enti beneficiari)
1. Con il presente decreto sono individuati i criteri di riparto da utilizzare,
a decorrere dall'anno 2008, per l'attribuzione fra i singoli comuni
dell'incremento del gettito della quota di compartecipazione comunale
all'IRPEF, come prevista dall'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite ai comuni, con esclusione di
quelli facenti parte delle Regioni a statuto speciale e, per l'anno 2008, di
quelli che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno
per l'anno 2006.
Articolo 2
(Individuazione dei criteri di riparto)
1. I criteri di riparto da utilizzare, a decorrere dall'anno 2008, per
l'attribuzione fra i singoli comuni dell'incremento del gettito della quota di
compartecipazione comunale all'IRPEF, sono:
2. la condizione di comune sottodotato di risorse ai sensi dell'articolo 9,
comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244;
3. la condizione di comune sottomedia rispetto al reddito imponibile nazionale
medio ai fini IRPEF.
4. Le risorse annualmente disponibili, relative all'incremento del gettito
della quota di compartecipazione comunale all'IRPEF, sono ripartite al 50%
secondo il criterio di riparto di cui alla lettera a) del comma 1 e, per il
restante 50%, secondo il criterio di riparto di cui alla lettera b) del comma
1.
Articolo 3
(Comuni sottodotati di risorse rispetto alla fascia demografica di
appartenenza)
1. Per comuni sottodotati di risorse ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del
decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si intendono gli enti, annualmente
individuati, per i quali le risorse a livello pro-capite sono inferiori a
quelle della fascia demografica di appartenenza.
2. Il calcolo annuale viene effettuato comprendendo i contributi erariali di
parte corrente (ordinario, perequativo e consolidato) attribuiti per
l'esercizio precedente, il gettito dell'imposta comunale sugli immobili
dell'anno 1993 al 4 per mille, al netto dell'INVIM, e il maggiore gettito
dell'addizionale comunale sui consumi di energia elettrica di cui all'articolo
10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
3. Dopo aver individuato le medie di fascia e la media pro-capite delle risorse
di ciascun comune viene eseguito il confronto tra i due valori e calcolato il
differenziale occorrente per l'allineamento alla media di classe degli enti
sottodotati. Tale valore, moltiplicato per la popolazione dell'ente, determina
l'ammontare della sottodotazione, ossia l'importo complessivo teorico
occorrente per raggiungere una dotazione finanziaria equivalente a quella media
posseduta dagli altri enti appartenenti alla classe.
4. Il contributo spettante al singolo comune viene determinato proporzionando
il valore teorico complessivo necessario per allineare la generalità dei comuni
sottodotati alle rispettive medie di fascia con l'ammontare delle risorse
annualmente disponibili ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
Articolo 4
(Comuni sottomedia rispetto al reddito imponibile medio nazionale)
1. Per comuni sottomedia rispetto al reddito imponibile medio nazionale ai fini
IRPEF si intendono i comuni per i quali, con riferimento ai dati più aggiornati
disponibili annualmente, il reddito imponibile ai fini IRPEF sia inferiore al
valore nazionale medio.
2. Il calcolo del valore nazionale medio è eseguito considerando il numero dei
contribuenti che versano l'imposta e l'imponibile ai fini IRPEF, costituito
dall'ammontare degli imponibili dichiarati dai contribuenti.
3. Individuati gli enti sottomedia tramite il confronto tra il valore nazionale
medio e il valore medio per contribuente di ciascun comune si calcola il
differenziale occorrente per l'allineamento alla media nazionale. Il valore del
differenziale pro-capite, moltiplicato per il numero di contribuenti dell'ente,
determina l'ammontare della sottodotazione, ossia l'importo complessivo teorico
occorrente per raggiungere un imponibile medio equivalente a quello medio
nazionale.
4. Il contributo spettante al singolo comune viene determinato proporzionando
il valore teorico complessivo necessario per allineare la generalità dei comuni
sottomedia alla media nazionale con l'ammontare delle risorse annualmente
disponibili ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma lì 20 febbraio 2008
Il Ministro dell'interno (Amato)
Il Ministro dell'economia e delle finanze (Padoa Schioppa)
Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali (Lanzillotta)
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