CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE
TRASMISSIONE DATI APPALTI INFERIORI A 150.000 EURO
TAR Puglia, Lecce, sez
TAR
Puglia, Lecce, sez. II, 30/3/2007 n. 1333
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE
nelle persone dei Signori:
ANTONIO CAVALLARI Presidente
GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Primo Ref.
SILVANA BINI Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso 1633/2006 proposto da:
SOCIETA CONSORTILE REMIDA A RL
rappresentato e difeso da: MARRA ROBERTO GUALTIERO
con domicilio eletto in LECCE PIAZZA
MAZZINI 72 presso MARRA ROBERTO GUALTIERO
contro
COMUNE DI MANDURIA
rappresentato e difeso da:
PELLEGRINO GIANLUIGI con domicilio eletto in LECCE VIA AUGUSTO IMPERATORE, 16
presso la sua sede
e nei confronti di
RISTOR'ART SPA
rappresentato e difeso da:
GUALTIERI ALFREDO
VERBARO DEMETRIO con domicilio eletto
in LECCE VIA F.SCO RUBICHI 23
presso SEGRETERIA TAR
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del bando di gara indetto dal Comune di Manduria per l’affidamento del
servizio di refezione scolastica delle scuole materne comunali per il
quinquennio 2006/2011 nella parte in cui prevede come termine ultimo per la
presentazione delle offerte il 21.9.2006;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali, in particolare
del verbale n. 1 del 22.9.2006, del verbale n. 3 del 26.9.2006, della determina
dirigenziale n. 744 del 6.10.2006;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI MANDURIA
RISTOR'ART SPA
Udito nella Camera di Consiglio del 14 marzo 2007 il relatore Ref. SILVANA BINI
e uditi gli Avv. Marra per la ricorrente, l’Avv. Gianluigi Pellegrino per l’Amministrazione
intimata e l’Avv. Verbano per la controinteressata;
Considerato in fatto e diritto quanto segue:
la società ricorrente ha partecipato alla gara indetta dall’Amministrazione
Comunale di Manduria, per il servizio di refezione scolastica nel quinquennio
2006/2011.
Impugna in questa sede il bando di gara, nella parte in cui pone come termine
ultimo per la presentazione delle offerte il 21.9.2006 – alle ore 12.00 -
unitamente al provvedimento di esclusione dalla gara disposto dalla stazione
appaltante, in quanto la sua offerta è pervenuta alle ore 12.40 del 21.9.2006.
Nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
- Violazione art. 66 e art. 70 D. Lgs. 163/2006. Violazione delle garanzie di
pubblicità. Difetto di istruttoria;
- Violazione art. 70, coma 10, D. lgs. 163/06. Irrazionalità dell’azione
amministrativa;
Contesta parte ricorrente il mancato rispetto da parte dell’Amministrazione del
termine di 52 giorni tra la data di trasmissione del bando di gara alla
Commissione della Comunità Europea e il termine di ricezione delle offerte,
come previsto nell’art 70 comma II del Codice dei Contratti, essendo il bando
stato inviato l’11.8.2006 e il termine per la presentazione delle offerte
fissato per il 21.9.06.
I termini avrebbero dovuti essere maggiori, anche in applicazione al comma 10
del sopra citato art 70, in quanto le ditte partecipanti dovevano eseguire
attività istruttorie complesse (sopralluoghi nelle diverse scuole comunali).
L’Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria controinteressata hanno
chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando le ragioni di urgenza
all’espletamento della gara, in relazione alla tipologia del servizio.
La difesa del Comune di Manduria nella memoria difensiva del 13.2.07 ha poi
contestato la applicabilità nel caso di specie degli artt. 66 e 70 del D. Lvo
163/03, in quanto oggetto dell’appalto è un servizio di cui all’all. II B, per
il quale l’art 20 prevede l’applicazione solo degli artt. 68, 65 e 225.
Il ricorso è infondato per i seguenti motivi.
La censura relativa alla violazione degli artt. 66 e 70 del D. Lvo 163/03 è
infondata, in quanto dette disposizioni non trovano applicazione al caso in
esame.
Infatti, come rilevato dalla difesa dell’Amministrazione intimata, l’art 20 del
D. Lvo 163/03 per gli appalti di servizi di cui all’allegato B) II – tra cui è
espressamente contemplato il servizio di ristorazione - stabilisce che
l’aggiudicazione è disciplinata esclusivamente dall’art 68 (specifiche
tecniche), dall’art 65 (avviso sui risultati delle procedura di affidamento) e
dall’art 225 (avvisi agli appalti aggiudicati).
Pertanto in base a dette disposizioni la procedura di scelta del contraente per
i contratti di refezione scolastica non è disciplinata da tutte le disposizioni
del presente Codice; l’appalto in questione soggiace solo ad un nucleo minimo
di regole, mentre non trovano applicazione le disposizioni relative alle
modalità di pubblicazione dei bandi e ai relativi tempi posti dall’art 70.
E’ rimessa quindi all’Amministrazione la scelta circa i termini per la
presentazione delle offerte, scelta che, lungi dall’essere arbitraria, deve
comunque essere effettuata seguendo i principi di cui all’art 27 dello stesso
Codice, che introduce per tutte le tipologie di contratti pubblici aventi ad
oggetto lavori forniture e servizi esclusi in tutto o in parte
dall’applicazione del presente codice, il rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.
Deve quindi essere valutato, in questa sede, se la clausola del bando che pone
come termine di presentazione il 21.9.06 sia conforme ai principi sopra
richiamati, in considerazione del fatto che il bando è stato pubblicato sulla
G.U.C.E. n. 159 del 23.8.06.
Non avendo il Giudice Amministrativo, in questa sede, poteri sindacatori di
merito, il riscontro della proporzionalità dell'azione amministrativa deve
svolgersi - in presenza della discrezionalità di cui gode l'Amministrazione -
nell'apprezzamento delle situazioni di fatto e nella ponderazione dei contrapposti
interessi pubblici e privati coinvolti e segnatamente, in ambito di termini tra
la pubblicazione del bando e la presentazione dell’offerta, sulla congruità
delle scadenze, in considerazione della attività che i partecipanti dovevano
effettuare, per la predisposizione dell’offerta.
Le norme del bando nel caso in esame sono, a giudizio del Collegio, rispettose
dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, non limitando
indebitamente l'accesso alla procedura né rendendo eccessivamente gravosa la
partecipazione: infatti il lasso temporale di circa un mese tra la
pubblicazione e la data di presentazione dell’offerta da un lato risponde
all’esigenza dell’Amministrazione di attivare un servizio correlato all’anno
scolastico, dall’altro permetteva alle imprese interessate di predisporre
l’offerta. Si consideri infatti che potevano partecipare alla gara solo imprese
già operanti nel settore della ristorazione scolastica, dal momento che il
bando richiede per la partecipazione il fatturato nella ristorazione scolastica
negli ultimi tre anni e che l’impresa avesse gestito un servizio per un numero
di pasti pari a quello della gara de qua.
Né pare fondato il rilievo secondo cui l’Amministrazione si sarebbe
autovincolata alle disposizioni del Codice e in particolare agli artt. 66 e 70,
dal momento che nel bando viene specificato che il servizio di ristorazione
scolastica è appaltato mediante asta pubblica, ai sensi del Decreto Legislativo
n. 163 del 12.4.2006 e l’art 3 del Capitolato d’oneri dispone che la gara si svolgerà
ai sensi dell’art 83 comma 1 del D.Lvo 163/06.
Il richiamo al codice non implica necessariamente l’applicazione di tutte le
disposizioni ivi contenute, dal momento che all’interno dello stesso codice
sono previste deroghe alla disciplina ordinaria: il D.Lvo 163/06 introduce
infatti una disciplina unitaria, prevedendo al suo interno regimi differenziati
giustificati da ragioni oggettive e soggettive, ovvero prevedendo in alcuni
casi l’applicazione solo di alcune disposizioni o principi generali (basti il
richiamo ai contratti sotto soglia per i quali si applicano tutte le
disposizioni previste per i sopra soglia fatte salve le eccezioni espressamente
previste introdotte dagli artt. Da 121 a 125).
Ciò d'altronde è conseguenza inevitabile della tecnica legislativa in forza
della quale in un unico testo vengono unificate normative di rango diverso
(comunitario, legislativo e regolamentare) e finalizzate a regolamentare vari
settori.
Quindi la circostanza che l’Amministrazione abbia richiamato globalmente il
Codice non implica che si debbano applicare tutte le disposizioni, ma che la
gara viene regolamentata dalla disciplina dettata dal Codice per quella
tipologia di appalto.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con compensazione delle spese
di giudizio, sussistendone giusti motivi.
Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai
sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n. 205 del 2000;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce
respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensaste.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 14 marzo 2007
Dott. Antonio Cavallari - Presidente
Dott.ssa Silvana Bini - Estensore
PUBBLICATA IL 30 MARZO 2007
* * * * *
TAR PIEMONTE, SEZ. II, 16/4/2007 N. 1719
Nell'ipotesi di appalti sottosoglia e di servizi di cui all'all. B), II, d.lgs.
n. 163/06, il legislatore ha limitato l'applicazione della normativa ivi contenuta
secondo quanto disposto dal relativo art. 20.
Nell'ipotesi di appalti "sotto-soglia" e di servizi di cui all'all.
B), II, d.lgs. n. 163/06, il legislatore ha limitato l'applicazione della
normativa ivi contenuta secondo quanto disposto dal relativo art. 20 (sul
principio generale, condivisibilmente, da ultimo, TAR Puglia-Le, sez.II,
30.3.07, n. 1333) ma, poichè, nel caso di specie, è stata l'amministrazione
medesima, nell'ambito della discrezionalità riconosciutale, ad autovincolarsi
stabilendo nel bando di gara che l'aggiudicazione avverrà con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del citato
D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, a tale disposizione deve attenersi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 15/2007, proposto dalla Copra Ristorazione e Servizi Coop., in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore geom. Leopoldo Corti,
con sede in Piacenza, alla via Bresciani n. 27, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Simona Rostagno e Adolfo Mario Balestreri ed elettivamente domiciliata
in Torino, Corso Re Umberto n.77, presso lo studio della prima,
contro
il Comune di Cocconato, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall’avv. Marco Venturino ed elettivamente domiciliato presso la
Segreteria di questo Tribunale;
e nei confronti
della Marangoni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con
sede in Grinzane Cavour (CN), via Castello n. 12/A, non costituita in giudizio
per l’annullamento, previa sospensione nonché concessone di decreto cautelare
presidenziale “inaudita altera parte”
(i) del bando di gara relativo alla “procedura aperta per l’appalto del
servizio di mensa scolastica presso la scuola Materna, Elementare e Media di
Cocconato (AT) in esecuzione della determinazione a contrattare del
Dirigente/Responsabile del servizio n. 238 in data 13.11.2006”, datato 20
novembre 2006;
(ii) di tutti i verbali di gara, e segnatamente del verbale di aggiudicazione
dell’appalto per cui è causa in favore della Società controinteressata,
relativo alla seduta di gara tenutasi, a quanto è dato conoscere, in data 23
dicembre 2006, del quale non sono noti né gli estremi né l’esatto contenuto;
(iii) nonché di tutti gli atti ad essi presupposti, antecedenti, conseguenti e
comunque connessi e/o richiamati “ob relationem”
nonchè per la condanna
della resistente Amministrazione al risarcimento del danno ingiustamente subito
dalla Società ricorrente, ai sensi del “combinato disposto” degli artt. 34 e 35
del D.Lgs. n. 80 del 1998, come novellati dalla legge n. 205 del 2000;
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto il decreto del Presidente f.f. di questa Sezione n. 2 del 4 gennaio 2007;
Visti i motivi aggiunti notificati dalla società ricorrente;
Viste la memoria di costituzione del Comune di Cocconato e la relativa
produzione documentale;
Viste le memorie depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa e le relative produzioni documentali;
Relatore all’udienza pubblica del 28 marzo 2007 il Referendario Ivo Correale;
Uditi l’avv. Brustia, su delega dell’avv. A.M. Balestreri, per la società
ricorrente, e l’avv. Mattioli, su delega dell’avv. M. Venturino, per il Comune
di Cocconato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Il responsabile unico del procedimento del Comune di Cocconato, emanava, in
data 20 novembre 2006, il bando di gara relativo ad una procedura aperta per
l’appalto del servizio di mensa scolastica presso la scuola Materna, Elementare
e Media dello stesso Comune, in esecuzione della determinazione a contrattare
del dirigente/responsabile del servizio n. 238 in data 13 novembre 2006.
L’articolo 8 - Criteri di aggiudicazione - del detto bando, prevedeva che
“L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, da
valutarsi, da parte della commissione giudicatrice…”.
Il successivo articolo 9 - Svolgimento delle operazioni di gara- prevedeva, tra
l’altro, che “A conclusione di questa fase di verifica si riprendono le
operazioni di gara e la commissione giudicatrice, prima di procedere
all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche (Busta n.2), fissa i
criteri motivazionali cui dovrà attenersi nell’attribuzione dei punteggi
relativamente al merito tecnico del servizio, nel rispetto dei limiti massimi
previsti dall’articolo 8 (criteri di aggiudicazione) del presente bando di
gara…”.
Partecipavano alla procedura due sole ditte e la commissione di gara si
riuniva, per la prima seduta, in data 16 dicembre 2006.
Ammesse le due offerte, la commissione passava all’apertura dei plichi
contenenti l’offerta tecnica - dichiarando ammesse alla gara le ditte
partecipanti – e di quelli contenti l’offerta economica.
Preso atto dei ribassi offerti e su una specifica contestazione del
rappresentante della ditta COPRA ivi presente, la commissione di gara riteneva
la necessità di richiedere alle partecipanti un’integrazione dell’offerta
economica, con elenco dettagliato delle voci che concorrevano alla
determinazione del costo/pasto e al conseguente ribasso offerto e aggiornava la
procedura alla seduta del 23 dicembre 2006.
In tale seduta, giusta il relativo verbale n. 2, “La Commissione prende atto
che per la gara sono state inviate n. 2 integrazioni da parte delle ditte…E che
tali integrazioni confermano che il prezzo praticato è comprensivo di tutte le
spese a carico dell’azienda che concorrono alla quantificazione dello sconto
praticato e lo confermano. MARANGONI S.R.L. ribasso pari € 0,34 a pasto. COPRA
RISTORAZIONE E SERVIZI COOP. Ribasso pari a € 0,10 Risulta quindi
aggiudicataria in via provvisoria della gara d’appalto la Ditta Marangoni
S.r.l. - con sede in Grinzane Cavour – Via Castello n. 12/a” .
Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 30 dicembre 2006, la Copra
Ristorazione e Servizi coop. chiedeva, previo provvedimento presidenziale
cautelare e sospensione, l'annullamento del Bando di gara, dei relativi
verbali, in epigrafe indicati, e degli altri atti, pure in epigrafe menzionati,
nonchè la condanna della amministrazione, pure in epigrafe specificata, per i
seguenti motivi:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83 D.Lgs. n. 163/06 e dei
generali principi di imparzialità, trasparenza e ragionevolezza da parte del
“combinato disposto” degli artt. 8 e 9 del bando di gara.
La società ricorrente evidenziava che il bando di gara, all’art. 8, prevedeva
che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio dell’offerta
economicamente più vant......