CUMULO DI PERSIONE CON REDDITO ATTIVITA' LAVORATIVA PART-TIME
Idoneita' al servizio: commissioni ospedaliere incompetenti
Roma, 02/07/2003
Roma, 02/07/2003
INFORMATIVA N. 33
OGGETTO: Precisazioni in merito alla trasformazione dell’attività
lavorativa in
part-time ai sensi del DM 29 luglio 1997, n. 331.
ISTITUTO
NAZIONALE
DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA
Direzione Centrale
Trattamenti
Pensionistici
Ufficio I - Normativa
e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it
.
Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali e per il loro tramite:
- Alle Amministrazioni dello Stato
- Agli Enti con personale iscritto
alle Casse CPDEL, CPS, CPI;
- Alle Corti d’Appello
Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati
Agli Enti di Patronato
E p.c. Alla Direzione Centrale
per la Segreteria del
Consiglio
di Amministrazione
Organi Collegiali e Affari Generali
Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali
Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali
Come è noto la normativa sul tempo parziale di cui all’oggetto
riconosce la facoltà di
cumulare il trattamento di quiescenza con il reddito derivante
dalla trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo parziale, nei confronti di coloro
che all’atto della
trasformazione siano in possesso dei requisiti d’età anagrafica
e/o di contribuzione
richiesti dalla normativa vigente, per l’accesso al pensionamento
di anzianità.
La
facoltà di trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del DM
331/1997
è riconosciuta, pertanto, anche nelle seguenti fattispecie:
· lavoratrici
del settore pubblico con limite di età fissato a 65 anni che intendano
trasformare
il rapporto di lavoro in part-time dopo il compimento del 60° anno di
età,
purché siano in possesso dei requisiti di contribuzione richiesti dalla
normativa
vigente per l’accesso al pensionamento di anzianità (35 anni). Infatti,
anche
se l’articolo 2, comma 21 della legge n. 335/1995 prevede l’accesso alla
pensione
di vecchiaia a domanda dopo il compimento del 60° anno età, tale
fattispecie
è subordinata ad esplicita manifestazione di volontà in tal senso da
parte
delle interessate.
· Lavoratori
pubblici che abbiano già raggiunto il 40° anno di anzianità contributiva,
qualora
il regolamento dell’ente e/o amministrazione di appartenenza non
preveda
espressamente il collocamento a riposo d’ufficio al raggiungimento di
tale
requisito contributivo.
Per
contro, la facoltà di cui sopra non può essere esercitata da coloro i quali
siano
già in
possesso dei requisiti contributivi e/o anagrafici previsti per il collocamento
a
riposo
di ufficio.
Si
precisa, infine, che gli interessati, qualora nel corso della prestazione di
lavoro a
part-time
maturino i requisiti per il collocamento a riposo d’ufficio e richiedano, in
virtù
di
esplicite disposizioni normative, di essere trattenuti in servizio, possono
continuare
a
svolgere attività lavorativa in part-time cumulando la pensione, così come
determinata
all’atto della trasformazione del rapporto di lavoro, fino al periodo
massimo
previsto per il trattenimento.
Sull’argomento
sono state emanate dall’Inpdap le seguenti disposizioni:
- Circolare
n. 61 del 27 novembre 1997;
- Informativa
n. 68 del 22 luglio 2002.
IL
DIRIGENTE GENERALE
Dr.
Costanzo Gala
F.to Dr. Gala
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