D.L. N. 92/2008: LIMITI AL POTERE DI ORDINANZA
Tranche parziale addizionale Irpef
N
N.
00981/2010 REG.SEN.
N.
01063/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso
numero di registro generale 1063 del 2009, proposto da:
Franco Ovara Bianchi, Luigi Albano Vinotti, Simonetta Matrundola, Decio
Vinotti, Ketti Henich, Brandon Vinotti, Dylan Vinotti, Gioele Vinotti, Kemuel
Vinotti, Samanta Morandi, Alisea Morandi, Fraida Vinotti, Albertina Bianchi,
Enrico Carlo Bianchi, Maddalena Vacchino, Giuseppe Vinotti, Maddalena Amalia
Ferrari, Jhonny Bianchi, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Massarotto nel
cui studio a Milano, corso Lodi n. 47 sono elettivamente domiciliati;
contro
Comune di
Gambolò con l'avv. Graziano Lissandrin ed elettivamente domiciliato presso
l’avv. Marco Branzoli in Milano, viale Regina Margherita 30;
per
l'annullamento
previa
sospensione dell'efficacia,
- all'ordine
di liberare entro il 30/4/2009 da roulottes, caravan, manufatti e oggetti di
qualsiasi tipo l'area di Via Mazzini, in fregio alla S.P. 81, nei pressi del
fiume Terdoppio, con previsione, in caso di inottemperanza, di esecuzione di
sgombero coattivo il giorno 1/5/2009; nonché per l'annullamento di tutti gli
atti prodromici, conseguenti e/o dipendenti.
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio di Comune di Gambolo';
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 04/03/2010 il dott. Raffaello Gisondi e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
I
ricorrenti, cittadini italiani di etnia Sinti, residenti da almeno tre decenni
nel Comune di Gambolò in un’area sita nei pressi del torrente Terdoppio ove
stazionano con le proprie roulottes, sono stati raggiunti da un’ordinanza con
cui il Sindaco del predetto Comune:
-
considerati i rapporti della Polizia locale dai quali si evince che le
condizioni igienico sanitarie dei luoghi occupati dai ricorrenti con i propri
caravan sono del tutto precarie e tali da pregiudicare la salute dei residenti;
- rilevato,
inoltre che dette condizioni igienico sanitarie, già attualmente precarie sono
destinate a subire un peggioramento qualora si prolungasse la permanenza dei
soggetti utilizzatori non autorizzati;
- avuto
riguardo alle caratteristiche del luogo, non idoneo a svolgere la funzione di
struttura ricettiva, e, ancora, alle esigenze di igiene e sicurezza della zona
circostante;
- precisato
che “la permanenza dei nomadi sulla suddetta area crea di fatto un potenziale
pericolo per la salute e l’igiene in considerazione del fatto che mancano le
attrezzature idonee a garantire le normali condizioni di vita”;
- dato atto
che la sosta di camper, roulottes e carovane costituisce violazione dell’art.
185 del codice della strada:
- visti gli
articoli 50 comma 5° e 54 del D.Lgs 267/00 come modificato dal D.L. 92/08 e gli
artt. 6, 7, 54 e 185 del codice della strada
ordina di
allontanarsi dall’area in premessa indicata con sgombero di ogni persona
appartenente al proprio nucleo familiare e di sgomberare l’area interessata da
veicoli, i beni di proprietà e qualsiasi altra cosa depositata o in sosta.
Avverso tale
atti hanno proposto ricorsi gli interessati sulla base dei seguenti:
MOTIVI
1)
Violazione degli artt. 50 comma 5 e 54 del D.Lgs 267/00; eccesso per difetto ed
incongruità della istruttoria;
Non sussiste
la situazione contingente di emergenza sanitaria prevista dalle rubricate norme
in quanto la comunità Sinti risiede nell’area in oggetto dal molti decenni.
E’ mancato
inoltre un effettivo accertamento del pericolo sanitario compiuto da organi a
tal fine competenti.
Inoltre, la
situazione esistente sarebbe stata causata dallo stesso Comune di Gambolò che
avrebbe omesso di realizzare il campo nomadi avvalendosi del disposto della
legge regionale 77 del 1989.
2) Eccesso
di potere per carenza dei presupposti, difetto di motivazione e sviamento di
potere con particolare riferimento a quanto disposto dalla L.R.L. 77/89
Il reale
scopo dell’ordinanza impugnata sarebbe quello di allontanare i cittadini di
entia Sinti dal Comune di Gambolò per motivazioni politiche e razziali in
violazione del disposto della legge regionale n. 77 del 1989 laddove prevede la
tutela del patrimonio culturale delle etnie tradizionali nomadi e semi nomadi,
nonché la partecipazione delle popolazioni nomadi alla predisposizione degli
interventi che li riguardano.
Peraltro,
l’azione di forza del Comune di Gambolò avrebbe del tutto omesso di considerare
le condizioni di salute di alcuni dei ricorrenti ed il fatto che nell’area
risiedono anche minori che frequentano le scuole locali.
3)
Violazione dell’art. 43 del D.Lgs 286/98, dell’art. 2 del D.Lgs 215/03.
Il Comune
avrebbe operato una discriminazione a danno dei ricorrenti in ragione della
loro etnia.
4) Eccesso
di potere per ingiustizia manifesta e violazione dei criteri di ragionevole ed
equilibrato contemperamento degli interessi contrapposti, con riferimento
altresì all’assenza di urgenza.
L’interesse
pubblico al rispetto delle norme igieniche non sarebbe stato correttamente
contemperato con i diritti dei ricorrenti al domicilio, alla privacy,
abitazione, alla vita familiare, all’istruzione ed alla salute.
5)
Violazione dell’art. 2 della L.R.L. 77/89 e dell’art. 68 dello Statuto
Comunale.
Sono state
violate le rubricate norme che prevedono il coinvolgimento degli interessati
nelle determinazioni amministrative che li riguardano.
6)
Violazione del diritto alla privacy, al domicilio, alla vita familiare,
all’abitazione, all’istruzione ed alla salute previsti dagli artt. 14 e 29
Cost, dall’art. 8 della CEDU, dall’art. 12 della Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo, dall’art. 17 del patto sui diritti civili e politici,
dall’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali della UE, dall’art. 5 della
Convenzione internazione per la eliminazione di tutte le forme di
discriminazione razziale, dall’art. 27 della Convenzione sui diritti
dell’infanzia.
Si è
costituito il Comune di Gambolò per resistere al ricorso.
All’udienza
del 4 marzo 2010, sentiti gli avvocati delle parti come da separato verbale, il
ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il primo
motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano il difetto di
motivazione ed il travisamento nella valutazione dei presupposti di fatto che
legittimano l’esercizio del potere di ordinanza sindacale di cui agli artt. 50
comma 5° e 54 del D.Lgs 267/00, è fondato.
Quanto
all’art. 50 comma 5 del D.Lgs 267/00, occorre ricordare che tale norma non è
stata incisa dalla riforma dei poteri sindacali operata con il D.L. 125 del 2008
ed il successivo D.M. di attuazione del 5/8/2008.
Il potere
previsto dalla citata norma mantiene, quindi intatti, i suoi originari
connotati di intervento extra ordinem giustificato solo da circostanze
imprevedibili che sono all’origine di vere e proprie emergenze igienico
sanitarie non fronteggiabili con mezzi ordinari (Cons. Stato, V, 16/02/2010 n.
868).
Nel caso di
specie i paventati pericoli per la salute dei residenti causati dallo
stazionamento dei caravan di proprietà dei ricorrenti in assenza di adeguati
presidi igienici sono frutto di affermazioni apodittiche contenute
nell’ordinanza e non supportate da alcun effettivo accertamento sanitario,
anche tenuto conto della ubicazione all’esterno del centro abitato
dell’insediamento rilevabile dalla documentazione fotografica prodotta dai
ricorrenti.
In assenza
di un’accertata, documentata ed effettiva situazione di emergenza sanitaria la
sola sussistenza di una situazione di precarietà igienica dei luoghi ove
risiedono i ricorrenti deve essere fronteggiata con i mezzi ordinari facendo
valere le norme previste d......