DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE LA GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
"Contratti esclusi" e "contratti esenti"
N
N. 04122/2011REG.PROV.COLL.
N. 01916/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1916 del 2010,
proposto dalla Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea
Guarino e Giancarlo Tanzarella, con domicilio eletto presso Andrea Guarino in
Roma, piazza Borghese, n. 3;
contro
Unicredit Banca S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio
Brizzolari e Andrea Zanetti, con domicilio eletto presso Maurizio Brizzolari in
Roma, via della Conciliazione, n. 44;
Universita' degli Studi di Parma, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Aristide
Police, con domicilio eletto presso Aristide Police in Roma, via Sistina, n. 4;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZIONE
STACCATA DI PARMA, SEZIONE I, n.. 41/2010, resa tra le parti, concernente
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA DELL'UNIVERSITA'
ALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della soc.
Unicredit Banca S.p.a., dell’Universita' degli Studi di Parma e della Cassa di
Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile
2011 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Tanzarella,
Zanetti, Police e l'avvocato dello Stato Borgo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
La Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a. (d’ora innanzi:
‘la BPS’) riferisce di aver partecipato alla procedura aperta indetta nel corso
del 2009 dall’Università degli Studi di Parma per l’affidamento dei servizi di
tesoreria dell’Ateneo.
Ai fini della presente decisione, giova richiamare
alcune previsioni della complessiva lex specialis di gara. In
particolare:
- il primo comma dell’art. 4 delle ‘Norme di gara’
(articolo rubricato ‘Riferimenti normativi’) stabiliva che “per quanto non
stabilito diversamente nelle presenti norme di gara, l’appalto è soggetto
all’osservanza di tutte le leggi e disposizioni che abbiano applicabilità con
l’appalto in oggetto, oltre che alle condizioni generali e particolari
riportate nelle norme di gara e nel capitolato”;
- l’art. 30 del capitolato speciale di appalto
(rubricato ‘Cauzione della banca’) stabiliva che “per l’espletamento del
servizio, l’Azienda di credito sarà tenuta a rilasciare una cauzione pari ad €
25.000.000.000,00 mediante fidejussione di pari importo”.
All’esito delle operazioni di gara, l’appalto veniva
aggiudicato alla BPS, mentre al secondo e terzo posto si collocavano,
rispettivamente, il gestore uscente Cariparma s.p.a. e la Unicredit Banca
s.p.a.
L’atto di aggiudicazione veniva impugnato dinanzi al
T.A.R. dell’Emilia Romagna (sezione staccata di Parma) dalla soc. Unicredit
Banca, la quale lamentava l’illegittimità degli atti di gara per la parte in
cui non era stata disposta l’esclusione degli istituti classificati in
graduatoria ai primi due posti, per avere essi omesso di produrre, in sede di
domanda di partecipazione, l’impegno del fideiussore di cui al comma 8
dell’art. 75, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Gli atti di gara venivano, altresì, impugnati dalla
BPS attraverso il rimedio del ricorso incidentale condizionato al (denegato)
accoglimento del ricorso principale.
Per tale ipotesi, la BPS chiedeva di disporre
l’annullamento degli atti della gara (e l’integrale ripetizione della stessa)
per non avere l’amministrazione aggiudicatrice previsto la costituzione della
cauzione provvisoria di cui al comma 1 dell’art. 75, d.lgs. 163, cit.
Con la pronuncia oggetto del presente gravame, il
Tribunale adìto così decideva:
- accoglieva il ricorso principale proposto dalla soc.
Unicredit Banca, fondato sul fatto che gli Istituti primi classificati avessero
omesso di produrre, in sede di domanda di partecipazione, l’impegno del
fideiussore di cui al richiamato comma 8 dell’art. 75, d.lgs. 163, cit.;
- accoglieva il ricorso incidentale proposto dalla BPS
e, per l’effetto, dichiarava l’integrale caducazione della procedura di gara,
in quanto viziata sin dalla pubblicazione della lex specialis, la quale
aveva illegittimamente omesso di richiedere ai partecipanti la costituzione
della cauzione provvisoria di cui al comma 1 dell’art. 75, d.lgs. 163, cit.
(nella tesi del T.A.R., l’errore dell’amministrazione aggiudicatrice sarebbe
consistito nel non avere determinato in sede di legge speciale di gara un
importo forfetario per la cauzione provvisoria, trattandosi di gara con importo
a base d’asta pari a zero).
La pronuncia in questione veniva gravata in sede di
appello dalla BPS, la quale ne chiedeva la riforma articolando motivi di
doglianza che possono essere così sintetizzati:
- il Tribunale avrebbe offerto un’erronea
interpretazione del combinato disposto di cui all’art. 4 delle ‘norme di gara’
e di cui all’art. 30 del capitolato speciale in relazione alle previsioni di
cui agli articoli 75 e 113 del ‘codice dei contratti’. In particolare, la lex
specialis di gara avrebbe ......