DANNO ERARIALE DA REATO PENALE
ABUSI EDILIZI: OBBLIGO DI DIFFIDA
SEZIONE
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA
Sentenza
5
2009
Responsabilità
19-01-2009
Sent/ord. N. 5/82009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE LOMBARDIA
composta dai seguenti magistrati:
Dr. Giuseppe Nicoletti Presidente
Dr.ssa Adelisa Corsetti Componente
Dr. Massimiliano Atelli Componente
relatore
VISTI il regio decreto 13 agosto
1933, n.1038, il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge
14 gennaio 1994, n.19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; gli artt. 1, comma
174, della l. n. 266 del 2005 e 2901 c.c.;
VISTI gli atti ed i documenti di
causa;
UDITI nella pubblica udienza del
giorno 28.5.2008 il relatore, dr. Atelli, il Pubblico ministero, nella persona
del Procuratore regionale dr. Chiarenza, e gli avv. Viviani e Sarli, per il
convenuto F.;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA CON ORDINANZA
nel giudizio iscritto al n. 22911
del registro di segreteria su istanza della Procura regionale, contro F. C.,
nato a OMISSIS, elettivamente domiciliato in Milano, galleria San Babila n.
4/A, presso lo studio dell’avv. Mario Viviani che lo rappresenta e difende con
l’avv. Angela Sarli, giusta delega,
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in
data 1.6.2005, la Procura attrice conveniva innanzi a questa Sezione F. C.,
nato OMISSIS, elettivamente domiciliato in Milano, galleria San Babila n. 4/A,
presso lo studio dell’avv. Mario Viviani che lo rappresenta e difende con l’avv.
Angela Sarli, giusta delega, deducendo quanto segue: a) che, sulla scorta di indagini effettuate dalla Procura della
Repubblica di OMISSIS, e in particolare delle dichiarazioni sostanzialmente
confessorie (anche dello stesso F.) raccolte nel corso dei conseguenti
interrogatori, era emerso che il convenuto, in qualità di Presidente del
Consorzio interprovinciale per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago
di OMISSIS, si era reso responsabile del reato di corruzione propria continuata
e aggravata in danno del medesimo Consorzio, consumato in OMISSIS dal 1982 al
1992 percependo somme non dovute, in qualità di Pubblico Ufficiale
nell'esercizio delle proprie funzioni, al fine di compiere atti contrari ai
doveri d'ufficio; b) che per i fatti
descritti, in sede penale, è stata emessa sentenza di condanna nei confronti
del convenuto con decisione del Tribunale di OMISSIS 14.5.2002, n. 388,
confermata – con derubricazione del reato in corruzione aggravata - dalla Corte
di appello di Milano, anche per quanto attiene al capo civile della domanda; c) che la condotta del convenuto avrebbe
arrecato un ingente danno erariale, quantificabile in complessivi euro
557.773,45 a titolo di danno all’immagine ed al prestigio del Consorzio; c) che
le giustificazioni fornite dal convenuto in riscontro al notificato invito a
dedurre non avevano escluso l'ipotizzato danno erariale.
In particolare, deduceva la Procura
attrice che il convenuto si sarebbe fatto
fittiziamente assumere nel 1985 – grazie all’intervento degli esponenti
politici R. e D.L. - come dipendente da M.P., P.O. e G. e Z.A., amministratori
della OMISSIS e di società collegate al gruppo OMISSIS, ricevendone a titolo di
retribuzione circa 60 milioni di lire annui sino all’agosto 1992 e ricevendo
dal M., per il tramite del D.L., un contributo annuo di circa 150 milioni di
lire, per due annualità, in cambio del suo intervento volto a influire sul
conferimento di incarichi professionali, di appalti di lavori pubblici e di
concessioni della gestione degli impianti a favore del gruppo OMISSIS da parte
dei Consorzi ecologici.
Ad avviso dell’organo requirente,
l’illecito contestato si inscriverebbe nella più vasta prassi corruttiva che
avuto per protagonisti gli esponenti dei partiti politici di maggioranza nella
realtà varesina ed i loro collettori (amministratori e funzionari degli enti
locali), tra i quali esisteva un accordo permanente sia sulla richiesta dei “contributi” a privati imprenditori
interessati all’aggiudicazione di appalti, all’affidamento di incarichi professionali
o al rilascio di concessioni ed autorizzazioni e sia sulla ripartizione di tali
“fondi” fra i partiti allora maggioritari, D.C. e P.S.I. In specie, l’odierno
convenuto avrebbe contribuito con la sua condotta illecita a realizzare il
predetto sistema tangentizio – per la posizione di primo piano rivestita nella
realtà amministrativa del Comune di OMISSIS – circostanza, questa, che
deporrebbe, insieme al clamore dato alla vicenda negli organi di stampa, per
una quantificazione del danno patrimoniale indiretto in misura doppia rispetto
all’ammontare della dazione illecita ricevuta.
Per conseguenza, l'attrice Procura
Regionale chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro
557.773,45, a titolo di risarcimento del procurato danno all’immagine
dell’amministrazione consortile, oltre rivalutazione, interessi legali e spese
di giudizio,
In data 19.10.1995, il Consorzio
interprovinciale per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di
OMISSIS si costituiva parte civile nel processo penale di primo grado
conclusosi con la sopra indicata sentenza di condanna emessa dal Tribunale di
OMISSIS, la quale statuiva anche sulle richieste della parte civile,
accogliendole, con rinvio a separata sede per la liquidazione.
Con atto depositato in data
17.10.2005, si costituiva il convenuto, che in data 20.10.2005 faceva pervenire
memoria difensiva. In particolare, la difesa del convenuto instava:
- per la declaratoria di
inammissibilità dell’azione erariale (o, in via subordinata, per la sospensione
del presente giudizio sino alla definzione dell’appello pendente in sede
penale), giacché in sede di costituzione di parte civile il Consorzio specificò
che la sua iniziativa era indirizzata ad ottenere la rifusione anche del danno
derivante dalla grave lesione della sua immagine, sicché ritenere procedibile
l’azione pubblica di responsabilità in un simile caso significherebbe violare
la regola del ne bis in idem;
- in via subordinata, per la
nullità assoluta della citazione, che sarebbe a suo dire assolutamente
generica, non specificando essa né quali incarichi sarebbero specificamente in
contestazione, né quali Consorzi ecologici li avrebbero affidati (tenuto conto
del fatto che il convenuto ha ricoperto cariche nel solo Consorzio
interprovinciale per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di
OMISSIS) né motivando in ordine alla quantificazione dell’addebito;
- in via subordinata, per l’intervenuta prescrizione dell’azione
erariale, anche alla luce dell’indirizzo fatt......