DANNO ERARIALE PER APPROPRIAZIONE INDEBITA
NUOVA PROCEDURA PAGAMENTO PENSIONI
REPUBBLICA ITALIANA sent
REPUBBLICA ITALIANA sent. n. 215/2004
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
composta
dai seguenti Magistrati:
Dott.Angelo DE MARCO PRESIDENTE
Dott.Giorgio
CAPONE CONSIGLIERE
Dott.Enzo
ROTOLO CONSIGLIERE
Dott.Luciano
CALAMARO CONSIGLIERE
rel.
Dott.Eugenio
SCHLITZER CONSIGLIERE
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sull'appello iscritto al n.17284 del registro di segreteria proposto da
Calboreanu Piffari Antoinette Gianina, elettivamente domiciliata in Roma, al
Viale delle Milizie n.1, presso lo studio dell'Avvocato Carlo Ferruccio La
Porta che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Massimo Bali
CONTRO
il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte
dei conti per la regione Valle D'Aosta ed il Procuratore Generale presso questa
Corte dei conti;
AVVERSO
la sentenza n.43/2002 del 21 novembre - 19 dicembre 2002 della Sezione
giurisdizionale per la regione Valle D'Aosta;
Visti gli atti e
documenti di causa;
Uditi alla pubblica
udienza del 22 ottobre 2003, con l'assistenza del segreterio Sig.na Gerarda
Calabrese, il relatore Cons.Luciano Calamaro, l'Avvocato La Porta per
l'appellante e il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore
Generale dr.Alfredo Lener.
Ritenuto in
F A T T O
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Autonoma
della Valle d'Aosta, con sentenza n.42/2002 depositata il 19 novembre 2002, ha
condannato la signora Calboreanu Piffari al pagamento in favore del Comune di
Aosta della somma di L.7.558.600 (pari a € 3.903,69), oltre alla rivalutazione
monetaria, interessi legali e spese di giustizia per aver la medesimo arrecato
un danno erariale di pari entità riscuotendo e non versando al comune stesso,
quote di iscrizione in soprannumero a corsi sportivi organizzati dall'ente
locale.
La convenzione stipulata, tra quest'ultimo e il Coordinamento enti di
promozione sportiva di cui la Calboreanu era la segreteria, prevedeva
esattamente il numero dei fruitori dei servizi sportivi nelle varie discipline
e le modalità di iscrizione e pagamento di quote contributive commisurate anche
in relazione alla qualità di residente, o meno, nel comune di Aosta.
Le attività sportive venivano svolte in strutture di proprietà comunale,
in esecuzione di programmi rientranti nella competenza funzionale
dell'Assessorato allo sport. Le iscrizioni ai corsi erano quelle comprese negli
elenchi dell'Assessorato e risultanti quietanzate dalla tesoreria comunale.
Quelle definite “irregolari”, rinvenute in tre blocchetti di ricevute
(n.132), erano invece intestate a nominativi che non risultavano negli appositi
elenchi dell'Ufficio Sport del Comune; le relative quote sono state introitate
e quietanzate dalla Calboreanu, anziché dalla tesoreria comunale, con
conseguente danno erariale di pari importo accertato in Lire 7.558.600, perché
mai versate al Comune, unico titolare delle strutture e dei corsi.
Secondo i primi giudici la convenzione non autorizzava nessuna attività
extraistituzionale nelle strutture sportive del Comune e non abilitava il CEPS
a trarre alcun vantaggio consentendo iscrizioni in soprannumero.
Avverso la suddetta statuizione ha proposto appello la signora Piffari
Calboreanu, nella considerazione delle insussistenza del danno erariale in
quanto il Comune avrebbe sostenuto spese per il numero degli utenti previsto in
convenzione e da questi avrebbe percepito la relativa quota d'iscrizione.
Nessuna altra somma avrebbe potuto incassare con riferimento agli utenti
eccedenti il numero massimo dei soggetti iscrivibili ai corsi.
Sotto altro profilo, parte appellante assume di aver messo in contatto i
genitori degli allievi “sopranumerari” con gli istruttori, consentendo ai primi
di poter frequentare corsi analoghi a quelli organizzati dal Comune.
Nelle conclusioni depositate in data 22 settembre 2003, la Procura
Generale ha sostenuto che la sentenza appellata coglie tutti gli elementi
acquisiti in istruttoria individuando
esattamente le irregolarità consumate dall'appellante nella sua qualità di segreteria
del CEPS.
Gli atti di causa renderebbero piena prova che la Calboreanu, a nome del
CEPS riceveva il pagamento delle iscrizioni ai corsi direttamente, senza
versare l'incasso in Tesoreria come avrebbe dovuto.
Il CEPS, infatti veniva retribuito integralmente dal Comune di Aosta per
tutte le attività sportive che la convenzione prevedeva, e, quindi, mai avrebbe
potuto svolgere attività privata nell'ambito dell'istituzione pubblica; mai
avrebbe potuto trarre profitto dall'uso illegittimo di pubbliche strutture
e soprattutto mai avrebbe dovuto far
apparire come ricadenti nelle pubbliche
iniziative sportive le stesse attività fatte svolgere a soggetti privati senza
la dovuta autorizzazione.
Il numero chiuso delle iscrizioni ai corsi consentiva un'adeguata
fruizione degli impianti, il miglior controllo da parte degli istruttori
assegnati per gruppi determinati di utenti, una copertura assicurativa
rapportata al numero degli iscritti, il trasferimento in pullmans conformi alle
norme di sicurezza etc..
Le motivazioni di appello, secondo la Procura Generale, non troverebbero
sostegno nella realtà dai fatti; il Comune si sarebbe gravato di rischi
considerevoli e privato di un'entrata che solo in parte copriva tali rischi, ad
esclusivo interesse di un soggetto privato sostituitosi all'ufficio di
Tesoreria.
Alla pubblica udienza l'Avvocato La Porta ha illustrato l'atto di
appello, aggiungendo che il Comune non ha subito danni di qualsivoglia genere
dalle iscrizioni in esubero.
Del resto l'azione a tutela dell'erario, è stata esercitata per il
recupero di proventi definiti illeciti dallo stesso attore.
Il Pubblico Ministero ha precisato che la mancanza di danni da incidenti
o danneggiamenti in dipendenza delle iscrizioni non consentite, ha, comunque,
esposto l'ente locale a possibili pregiudizi.
Inoltre, risulterebbe dagli atti, che l'appellante faceva cancellare
dagli elenchi utenti per inserirne altri, dai quali aveva percepito le quote dovute al Comune.
L'ingresso negli impianti sportivi, del resto, era sottoposto a
pagamento, in fattispecie non avvenuto, almeno in favore del Comune.
L'Avvocato La Porta ha contestato le conclusioni sopra riportate
rilevando che il Pubblico Ministero ha delineato un danno privo di attualità e
concretezza e, come tale, non perseguibile.
Considerato in
DIRITTO
Con l'unica articolata doglianza, l'appellante lamenta l'erroneità della
sentenza per aver la medesima ritenuto sussistente la contestata
responsabilità, pur in difetto di un danno erariale.
A tal fine sostiene che lo svolgimento dell'attività sportiva da parte
di minori non iscritti ai corsi organizzati dal Comuni di Aosta, avvenne quando
erano scaduti i termini per partecipare a detti corsi ovvero quando era stato
raggiunto il numero massimo stabilito nella convenzione stipulata dal
Coordinamento enti di promozione sportiva (CEPS) e l'ente locale.
In tale contesto quest'ultimo non poteva vantare crediti nei confronti
del CEPS con riferimento alla partecipazione di minori non iscritti ai corsi
organizzati, atteso che le clausole della convenzione risultavano rispettate;
del resto i maggiori introiti derivanti dai minori che frequentarono corsi non
organizzati secondo convenzione, furono destinati agli istruttori e agli
organizzatori dei corsi stessi, in ragione delle maggiori prestazioni ed essi
richieste.
Al riguardo osserva il Collegio che l'atto introduttivo del giudizio di
primo grado, ritenuto meritevole di integrale accoglimento dal giudice di primo
grado, ha delineato un'ipotesi di danno erariale con aspetti poliedrici.