DANNO PER MANCATO AFFIDAMENTO DI UN APPALTO
LIMITI PER I CONSIGLIERI DI RICORRERE AL TAR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1114/2007
Reg.Dec.
N. 7325 Reg.Ric.
ANNO 2005
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dalla
costituenda A.T.I. tra Tekno Domus s.r.l. ed E.S. Progetti e Sistemi s.r.l., in
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi
dall’avv.to Roberto Maria Bisceglia, ed
elettivamente domiciliato presso l’avv. Carmela Esposito, in Roma, via Isacco
Newton, n. 34;
contro
Ministero per i beni e le attività culturali –
Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta, non
costituitosi in giudizio;
e nei confronti di
A.T.I. tra AR.FE.GA.
s.a.s. e Marine Sub s.a.s., non costituitosi in giudizio;
A.T.I. costituenda tra
Forte Costruzioni s.r.l., Laguna Sub s.n.c. e Studio associato Andreia, non
costituitasi in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione I, n. 2786/2005;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 16-1-2007 relatore il Consigliere
Roberto Chieppa.
Udito l’Avv, Bisceglia;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O E
D I R I T T O
1. L’associazione temporanea di imprese costituenda tra Tekno
Domus s.r.l. ed E.S. s.r.l. Progetti e Sistemi ha partecipato alla gara indetta
dalla Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta
per l'affidamento dei "lavori di indagini
geofisiche, scavo archeologico della base militare della flotta Misenum",
classificandosi terza.
Con ricorso proposto al Tar Campania ha
contestato l'ammissione alla gara delle due associazioni temporanee di impresa,
che la hanno preceduta nella graduatoria finale formata dall'amministrazione
procedente.
Dopo che gli atti impugnati erano stati
sospesi a con ordinanza di questa Sezione n. 5582/2004, con sentenza n.
2786/2005 il Tar ha respinto il ricorso, ritenendo che:
a) il bando di gara non imponeva il
possesso della attestazione SOA nella categoria OS25 in capo alla mandante, in
caso questa fosse in possesso del requisito ulteriore previsto dalla lex specialis e consistente nell’aver
effettuato lavorazioni di scavo archeologico su fondo marino per un importo di
Euro 143.579,08;
b) tale previsione era legittima in
presenza di lavorazioni per un importo inferiore alla soglia dei 150.000 Euro,
di cui all’art. 28 del d.P.R. n. 34/2000, norma che non aveva alcuna necessità di
espresso richiamo nel bando per essere applicata.
L’A.T.I. costituenda tra Tekno Domus s.r.l. ed E.S. s.r.l. Progetti e
Sistemi ha impugnato tale decisione, deducendo che le due associazioni,
classificate prima e seconda, avrebbero invece dovuto essere escluse dalla
procedura perché le due imprese mandanti non erano in possesso di (adeguata)
attestazione SOA.
L’associazione appellante ha anche sostenuto l’inapplicabilità
dell’art. 28 del d.P.R. n. 34/2000 e ha
riproposto la domanda di risarcimento del danno, anche respinta in primo grado.
L’amministrazione appellata e le imprese
controinteressate, regolarmente intimate, non si sono costituite in giudizio.
All’odierna udienza la causa è stata
trattenuta in decisione.
2. Oggetto del presente giudizio è la procedura
di gara, indetta dalla Soprintendenza per
i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta per l'affidamento dei
"lavori di indagini geofisiche,
scavo archeologico della base militare della flotta Misenum".
L’A.T.I. appellante si è classificata
terza, ma ha interesse al ricorso, in quanto i motivi proposti coinvolgono le
A.T.I. posizionate come prima e seconda della graduatoria finale.
Le contestazioni riguardano la necessità, o meno, del possesso
dell’attestazione SOA nella categoria
OS25 e, in particolare, se tale attestazione fosse stata sostituita, o solo
integrata, dall’ulteriore requisito dell’aver effettuato lavorazioni di scavo
archeologico su fondo marino per un importo di Euro 143.579,08.
Al riguardo, si rileva che il bando di
gara ha previsto, al punto 3, le seguenti "Lavorazioni di cui si compone l'intervento:
Categoria prevalente: Categoria OS25, classifica II: Scavo archeologico e
attività strettamente connessa Euro
395.232,09;
Categoria scorporabile: Categoria OG2, classifica II: Restauro di beni
immobili sottoposti a tutela Euro 256.777,97;