DATA DI PRESCRIZIONE DEL DANNO ERARIALE
DANNO ERARIALE DA REATO PENALE
SEZIONE
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA
Sentenza
525
2008
Responsabilità
21-07-2008
Sent.
525/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE
LOMBARDIA
composta dai seguenti magistrati:
Dr. Giuseppe Nicoletti Presidente
Dr. Donato Fino Componente
Dr. Massimiliano Atelli Componente
relatore
VISTI il regio decreto 13 agosto 1933, n.1038, il
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994,
n.19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; gli artt. 1, comma 174, della l. n. 266
del 2005 e 2901 c.c.;
VISTI gli atti ed i documenti di causa;
UDITI nella pubblica udienza del giorno 28.2.2008 il
relatore, dr. Atelli, il Pubblico ministero, nella persona del dr. Attanasio, e
il difensore del convenuto, nella persona dell’avv. Marletta;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 24071 del registro di
segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro R. C.,
nato a OMISSIS e residente a OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Riccardo
Marletta, presso il cui studio in Milano, Piazza Eleonora Duse, 3, ha eletto
domicilio,
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con citazione depositata in data 4.12.2006, la Procura
attrice ha esercitato l’azione erariale nei confronti di R. C., nato a OMISSIS
e residente a OMISSIS, instando per la sua condanna al pagamento, in favore del
Comune di OMISSIS, della somma di Euro
929.622,42, oltre a rivalutazione
monetaria, interessi e spese di giudizio.
Ad avviso della Procura attrice, siffatto danno
deriverebbe da una notevolissima sottostima dei costi di costruzione del
complesso edilizio di cui alla domanda di concessione edilizia n. 105/90/1
presentata al Comune di OMISSIS dalla OMISSIS s.r.l., a fronte della quale l’
Amministrazione Comunale non avrebbe introitato oneri relativi al contributo
sul costo di costruzione stimabili in una cifra compresa tra un minimo di £.
1.800.000.000 e £. 3.000.000.000.
Dalla relazione del CTU si desumerebbe, secondo la
Procura, come “l’errore” di valutazione dell’amministrazione, attribuibile al
responsabile dell’Ufficio Tecnico geom. R. C., sia del tutto ingiustificabile,
in quanto frutto della mancata applicazione di “elementari conoscenze tecniche”. Il convenuto C., infatti,
incaricato di effettuare l’esame del
computo metrico estimativo allegato all’istanza di Concessione Edilizia n.
105/90/I presentata dalla proprietà OMISSIS srl, avrebbe commesso errori che
ben potevano essere evitati, così come rilevato nella ridetta perizia, in
quanto si poteva facilmente evincere come tale computo metrico, sulla base del
quale calcolare il contributo di cui
all’art. 6 terzo comma della L.10/77
“… apparisse, sotto l’aspetto delle elementari conoscenze tecniche,
incredibilmente sottostimato”, rispetto all’effettivo costo di costruzione
del complesso edilizio.
Ad avviso della Procura, in altri termini, il
comportamento causativo del danno si ricollega alla grave inosservanza di quei
doveri di diligenza professionale e di
perizia che devono far capo comunemente ai responsabili di un ufficio
tecnico, avendo il C. commesso un “errore” di valutazione del tutto
ingiustificabile, in quanto frutto, come detto, della mancata applicazione di “elementari conoscenze tecniche”.
E la rilevanza pratica di siffatto errore sarebbe, per la
Procura, di tutta evidenza, in rapporto alla dedotta possibilità per gli uffici
comunali di richiedere, una volta ultimata l’opera, la revisione in aumento del
contributo di concessione, giacché la prassi seguita dall’UTC del Comune di
OMISSIS era quella di effettuare il calcolo del contributo sul costo di
costruzione di opere private esclusivamente sulla base del progetto e del
computo metrico presentato dall’impresa in via preventiva. In altre parole, un
eventuale errore compiuto in quel momento ad opera del responsabile
dell’Ufficio Tecnico (nella specie, appunto, il convenuto C.) non sarebbe
stato, in concreto, emendabile da altri in un successivo momento.
In replica alle argomentazioni difensive sviluppate in
fase di invito, la Procura precisava inoltre, quanto alla proponibilità
dell’azione erariale, che essa non si sarebbe prescritta giacché, in primo
luogo, si verserebbe nella specie in tema di occultamento doloso del danno, sicché
il dies a quo ai fini del computo del termine prescrizionale andrebbe
individuato nella data in cui l’ente ha avuto conoscenza della relazione
tecnica disposta nell’ambito del procedimento penale al quale fu sottoposto
l’ex sindaco del comune di OMISSIS.
Infatti, l’intero incartamento relativo al procedimento
amministrativo di rilascio della concessione edilizia de qua, fu a suo tempo
integralmente prelevato e trattenuto dalla Procura del Tribunale di
Milano, nell’ambito delle indagini
condotte a carico dell’ex Sindaco del Comune di OMISSIS nel procedimento n°
9293/00, con la conseguenza che l’ente locale potè accedere alla documentazione
relativa al suddetto procedimento penale e, in particolare, alla relazione
tecnica dell’arch. M. che evidenziava
le descritte responsabilità riferibili
al tecnico comunale, solo dopo il 20.1.2003, data di notifica “dell’avviso di
fissazione dell’udienza preliminare” conseguente alla richiesta di rinvio a
giudizio da parte del PM.
Inoltre, ad avviso della Procura, in tema di esigibilità
in via amministrativa dei presunti oneri dovuti dalla concessionaria a titolo
di contributo sul costo di costruzione, lo spirare del termine di prescrizione
decennale entro il quale l’Amministrazione può richiedere detti maggior oneri rappresenterebbe
il dies a quo del termine per
l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa.
Con memoria depositata in data 20.7.2007 si costituiva il
convenuto, esponendo:
in rito, di ritenere la Procura attrice decaduta dal
potere di esperire l’azione erariale in considerazione del mancato rispetto del
termine di 120 gg. ai fini dell’emissione dell’atto di citazione;
nel merito, di ritenere anzitutto prescritta l’azione
erariale, risalendo i fatti in contestazione al 1992;
di aver cessato il proprio servizio presso il Comune di
OMISSIS in data 31.7.1995, prima dell’
ultimazione lavori, avvenuta in data
18.9.1995, di cui alla concessione edilizia rilasciata alla R. s.r.l.,
osservando - dopo aver premesso che, ai fini della determinazione del contributo
sul costo di costruzione, egli si era necessariamente riferito al computo
metrico estimativo presentato in via preventiva dalla R. s.r.l. - che
l’eventuale realizzazione di interventi più gravosi e/o l’utilizzo di materiali diversi e più
costosi di quelli indicati nel computo metrico preventivo, avrebbero potuto e
dovuto essere accertati successivamente alla conclusione dei lavori dai
dipendenti comunali che gli erano subentrati una volta collocato a riposo per
raggiunti limiti di età. Detti dipendenti comunali, invece, neppure una volta
ultimata l’opera avrebbero verificato la corrispondenza di quanto realizzato a
quanto indicato nel computo metrico preventivo, precludendo così la possibilità
di un’eventuale revisione in aumento del contributo sul costo di costruzione,
né, venuti a conoscenza della perizia dell’Arch. M., in alcun modo si
attivarono per richiedere alla R. la
differenza tra il contributo sul costo di costruzione
pretesamene dovuto e quello determinato in sede di rilascio di concessione
edilizia;
di ritenere erronei e inadeguati i criteri seguiti nella
perizia del CTU e nella nota del Comune di OMISSIS, ai fini del calcolo del
contributo di costruzione, in ragione dell’utilizzo di tabelle utili al diverso
fine della liquidazione dei compensi professionali degli ingegneri e degli
architetti, nonché dell’inclusione nel computo di interventi (interrati,
parcheggi pubblici, etc.) in realtà non considerabili, e viceversa (assistenze
murarie agli impianti), e, infine, della circostanza che i conteggi realizzati
con i criteri corretti condurrebbero anzi a constatare che il costo di
costruzione sul quale va calcolato il contributo dovuto fu, nella specie,
quantificato dal convenuto in misura addirittura più favorevole
all’amministrazione comunale di quanto non fosse consentito di fare;
da ultimo, di rifiutare il contraddittorio sull’asserita
discrepanza fra la superficie dell’area dichiarata dalla proprietà e que......