DDL FINANZIARIA 2003: LE PARTI CHE RIGUARDANO GLI ENTI LOCALI
Congedi parentali anche per i lavoratori a termine
Disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi (art
Disposizioni in materia di acquisto di beni e
servizi (art. 13)
Fermo restando quanto stabilito in proposito dalle precedenti Leggi
Finanziarie, viene ribadito l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni (e
quindi, molto probabilmente, anche per i Comuni e le Province, anche se viene
prevista una tabella C allegata alla Legge, in cui saranno dettagliatamente
elencati tutte le tipologie di Enti soggette a tale obbligo) di utilizzare, per
l'acquisto dei propri beni e servizi, le convenzioni quadro definite dalla
Consip.
Inoltre, viene abbassata a 50.000 Euro (rispetto ai 200.000 previsti dalla
normativa attualmente vigente) la soglia sopra la quale gli appalti pubblici di
forniture e di servizi debbono essere aggiudicati a seguito dell'espletamento
delle procedure aperte o ristrette di cui, rispettivamente, al Dlgs. n. 358/92
e e Dlgs. n. 157/95 di recepimento della specifica normativa comunitaria.
Ma la vera novità riguarda le conseguenze che vengono ora previste per il
mancato rispetto delle due disposizioni precedentemente illustrate.
Il disegno di legge prevede infatti:a)
che i contratti stipulati in violazione delle predette norme sono nulli;b)
che il dipendente che ha sottoscritto il contratto da considerarsi nullo
risponda a titolo personale delle obbligazioni eventualmente derivanti dai
predetti contratti;c)
che la stipula di tali contratti costituisca causa di responsabilità
amministrativa a carico dei predetti dipendenti;d)
che ai fini delle determinazione del danno erariale causato dal loro comportamento
si tenga conto anche della differenza tra i prezzi indicati nei contratti e
quelli previsti nelle convenzioni Consip.
Infine, viene stabilito che, anche nei casi in cui sia consentito dalla
normativa vigente, il ricorso alla trattativa privata avvenga solo in casi
eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di
mercato e dandone preventiva comunicazione alla sezione regionale della Corte
dei Conti.
Si tratta di una norma che, così com'è attualmente formulata, lascia abbastanza
perplessi per tutta una serie di motivi.
Innanzi tutto perché non se ne comprende bene l'effettiva portata (interessa
tutte le Pubbliche Amministrazioni, oppure solo quelle che saranno elencate
nella tabella C, oppure ancora solo quelle statali?), in secondo luogo perché
il richiamo "ai soli casi eccezionali e motivati" ci sembra del tutto
pleonastico (essendo già contenuto nelle norme che consentono il ricorso a tale
procedura) mentre quello alla "preventiva indagine documentata di mercato"
è assolutamente generico, infine perché è una disposizione assolutamente
opposta a quella contenuta nella recentissima Legge 1° agosto 2002, n. 166 (il
cosiddetto "Collegato in materia di infrastrutture e trasporti") con
la quale si è ampliata, e non poco, la possibilità di ricorrere alla trattativa
privata per la realizzazione di lavori e opere pubbliche.
Disposizioni in materia di patto di stabilità interno (art. 16)
Precisato che le norme in questione "costituiscono principi fondamentali
del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 177, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione" e che queste continuano ad
applicarsi unicamente alle Regioni a statuto ordinario, alle Province ed ai
Comuni con più di 5.000 abitanti, l'articolo contiene rispetto allo scorso anno
tutta una serie di rilevanti novità, la cui portata dovrà essere oggetto, negli
Enti (sempre che il Parlamento non ne modifichi il contenuto), di attenta
valutazione.
Almeno apparentemente, ad esempio, i vincoli concernenti il Patto sono
ricondotti unicamente al disavanzo finanziario dei Comuni e delle Province (e
non più anche agli impegni di spesa ed ai pagamenti); tuttavia, le nuove
modalità di calcolo del disavanzo rinviano esplicitamente anche a limitazioni
di questa natura, per cui, di fatto, si reintroduce dalla finestra ciò che si è
appena fatto uscire dalla porta.
Inoltre, proprio perché le nuove modalità di calcolo del disavanzo sono
completamente diverse rispetto a quelle vigenti negli anni passati, l'entità
dell'incremento prevista per il 2003 (pari al 3,6 % rispetto al 2001) rischia
di essere (specie se non interverranno adeguanti chiarimenti o significative
modifiche esplicative) abbastanza diversa, in concreto, da quello che può
sembrare a prima vista, specie confrontando l'incremento previsto per il
prossimo anno con il 2,5 % concesso per il 2001).
Mancando infatti, nel testo attuale, l'esplicitazione che per il 2003 il
disavanzo, computato in base alle nuove disposizioni, non possa essere
superiore a quello "computato sulla stessa base di calcolo" per
l'anno 2001, aumentato del 3,6 %, il rischio che le due diverse basi di calcolo
determinino, ai fini del bilancio, conseguenze impreviste è tutt'altro che
remoto.
Allo scopo quindi di mettere in condizione gli Enti di cogliere da subito la
portata di queste modifiche ed operare le prime, conseguenti valutazioni, prima
di illustrare le nuove modalità di calcolo previste dalla proposta di legge
governativa, riteniamo opportuno ricordare che fino allo scorso anno il
disavanzo finanziario di un Ente Locale doveva essere calcolato con le modalità
stabilite dall'art. 28, comma 1, della Legge n. 448/98 (Legge Finanziaria 1999)
e successive modificazioni, ovvero, con riferimento alle entrate effettivamente
riscosse ed alle spese effettivamente pagate, nel modo seguente:
INCASSI: Entrate finali (titolo 1°, 2° 3° e 4°)
A detrarre:-
trasferimenti correnti da Stato (tit. 2° - cat. 1^)-
trasferimenti correnti da Ue (tit. 2° - cat. 4^)-
trasferimenti correnti da altri enti che partecipano al patto
(tit. 2° - cat. 2^ e 3^ - parte 5^)-
proventi da dismissioni di beni immobiliari e finanziari
(tit. 4° - cat. 1^)-
trasferimenti in conto capitale da Stato (tit. 4° - cat. 2^)-
trasferimenti in conto capitale da Ue (tit. 4° - cat. 4^ o 5^)-
trasferimenti in conto capitale da altre enti che partecipano al patto (tit. 4°
- cat. 3^ - parte 4^)-
riscossione di crediti (tit. 4° - cat. 6^)-
entrate con carattere di eccezionalità
(punto 1.2, Circolare Ministero del Tesoro n. 4/2000)
Totale incassi netti
PAGAMENTI: Spese correnti (titolo 1°)
A detrarre:-
interessi passivi (tit. 1° - intervento 6 °)-
spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione da enti
che partecipano al patto (punto 1.1.2, Circolare Ministero del Tesoro n.
4/2000)-
spese con carattere di eccezionalità (punto 1.2, Circolare Ministero del Tesoro
n. 4/2000)
Totale pagamenti netti
SALDO FINANZIARIO = incassi netti - pagamenti netti
Per il 2003, la proposta di legge prevede invece:a.
innanzi tutto che il disavanzo finanziario sia calcolato sia per la gestione di
competenza che per quella di cassa;b.
che nel disavanzo finanziario, oltre alle voci già escluse in precedenza, vale
a dire:-
i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dello Stato,
dell'Unione europea e degli Enti che partecipano al patto di stabilità
interno;-
le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla
riscossione dei crediti;-
le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali o regionali
trasferite o delegate, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o
regionali;-
le spese per interessi passivi ;-
le spese sostenute sulla base di trasferimenti con vicolo di destinazione
dall'Unione europea (ma non più quelle sostenute in base ad analoghi
trasferimenti da parte dello Stato e degli altri Enti partecipanti al Patto);-
le spese eccezionali (ma con il vincolo, ora, che siano derivanti
esclusivamente da calamità naturali);
non siano considerate anche:-
"le entrate derivanti dalla compartecipazione all'Irpef";-
"le spese per l'acquisto di beni e servizi, il cui ammontare per l'anno
2003 non può superare l'importo delle corrispondenti spese sostenute per l'anno
2001".
Se la prima esclusione è assolutamente logica e comprensibile (dal momento che
di fatto, almeno per il momento, la compartecipazione all'Irpef è andata a
sostituire trasferimenti erariali di pari importo, vale a dire una voce già in
precedenza esclusa dal calcolo del disavanzo), ben altre considerazioni occorre
fare in ordine all'altra, dirompente novità.
Innanzi tutto essa introduce una sorta di vicolo all'interno di un altro
vincolo, laddove prescrive che la spesa per acquisto di beni e servizi non
possa superare, nel 2003, quella sostenuta, allo stesso titolo, nel 2001.
In secondo luogo essa appare del tutto incongrua in ordine alle finalità che si
dichiara di voler perseguire.
Ai fini del rispetto dei vincoli comunitari relativi al patto di stabilità,
infatti, che non a caso parlano di "saldo", vale a dire di differenza
tra voci attive e passive, è del tutto ininfluente il tenere sotto controllo
una particolare tipologia di spesa, ovvero che la stessa possa essere
interessata da variazioni in misura differenziata rispetto alle altre.
Ma questo, a ben vedere, è quello che si afferma con la norma in questione, con
la quale si stabilisce appunto che, mentre la spesa per beni e servizi non può
subire incrementi rispetto al 2001, altre tipologie di spese (ad esempio quelle
per trasferimenti o per utilizzo di beni di terzi) possano variare
tranquillamente (sia pure all'interno di un limite più complessivo dato dal
saldo del disavanzo), quasi che le une rilevino, ai fini dell'andamento della
finanza pubblica, in misura diversa dalle altre.
Il dubbio che ne deriva è che, al pari di quelle contenute nella Finanziaria
2002 in ordine ai vicoli sui pagamenti e sugli impegni, anche questa
disposizione sia finalizzata, più che a contenere la crescita del deficit, ad
condizionare l'autonomia decisionale degli Enti (con buona pace sia della
vigente che della programmata riforma in senso federalist......