DECADENZA DEI DIRIGENTI NON CONFERMATI
Danno erariale per realizzazione impianto sportivo poi inutilizzato
Sentenza 81/2010
Sentenza 81/2010
Giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO -
Redattore QUARANTA
Camera di Consiglio del 27/01/2010
Decisione del 24/02/2010
Deposito del 05/03/2010
Pubblicazione in G. U. 10/03/2010
Norme impugnate:
Art. 2, c. 161°, del decreto legge
03/10/2006, n. 262, convertito con modificazioni in legge 24/11/2006, n. 286.
Massime:
34404 34405
Titoli:
Atti decisi:
ord. 247/2009
SENTENZA N.
81
ANNO 2010
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai
signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,
Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,
Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 161, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, promosso
dal Tribunale ordinario di Roma, sezione terza lavoro, nel procedimento
vertente tra C. C. e il Ministero dello sviluppo economico, con ordinanza del
24 febbraio 2009, iscritta al n. 247 del registro ordinanze 2009 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale,
dell’anno 2009.
Visto l’atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto
in fatto
1.— Con
ordinanza del 24 febbraio 2009 il Tribunale ordinario di Roma, sezione terza
lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma
161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria), convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, per
violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Il giudice a
quo sottolinea che il ricorrente ha stipulato con il Ministero delle Attività
produttive (divenuto poi Ministero dello sviluppo economico), in data 3 agosto
2005, un contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), avente ad oggetto un
incarico dirigenziale di seconda fascia, con decorrenza dal 1° settembre 2005 e
con scadenza 31 agosto 2008, per lo svolgimento di funzioni di ricerca e
studio, relative all’analisi quantitativa per la verifica dell’efficienza e
dell’efficacia degli investimenti nei singoli settori agevolati dalle leggi in
vigore. Con nota del 1° dicembre 2006 l’amministrazione gli ha comunicato la
non conferma del predetto incarico, in applicazione dell’art. 41, comma 1, del
decreto-legge n. 262 del 2006.
Il Tribunale
rileva come la predetta disposizione abbia esteso agli incarichi dirigenziali
conferiti ai sensi del comma 5-bis (che disciplina gli incarichi ai dirigenti
dipendenti da altre amministrazioni) e del comma 6 (che disciplina gli
incarichi a dirigenti non dipendenti da amministrazioni), il regime giuridico
di cui dal comma 8, dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale prevede
la cessazione delle funzioni dirigenziali attribuite decorsi novanta giorni dal
voto sulla fiducia al Governo.
Il comma 3
dello stesso art. 41 ha, altresì, dettato la disciplina transitoria stabilendo
che «in sede di prima applicazione dell’art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 165 del
2001 (…) gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006,
cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge».
Il giudice
remittente sottolinea come l’amministrazione avrebbe fatto applicazione, il 1°
dicembre 2006, con decorrenza dal successivo giorno 2, della disposizione di
cui al citato comma 3 dell’art. 41, considerato che «il ricorrente aveva un
incarico ex comma 6 in corso alla data del 17 maggio 2006».
Si aggiunge
come non dovrebbe, invece, farsi applicazione del primo comma dell’art. 41
perché «alla data di entrata in vigore del decreto il termine di novanta giorni
dalla fiducia al Governo oggi in carica era già decorso e la stessa
introduzione di una disciplina di prima applicazione volta a regolare i
rapporti in corso alla data della fiducia rende evidente la non retroattività
del comma 159, d’altronde imposta, in assenza di segni esegetici contrari, dai
principi generali».
Le riportate
disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 41 sono state poi trasfuse
sostanzialmente nei commi 159 e 161 dell’art. 2 della legge n. 286 del 2006.
Tale articolo, si aggiunge, ha espressamente abrogato l’art. 41 del
decreto-legge n. 262 del 2006 «e nondimeno, facendone salvo l’art. 48, appare
averne fatta salva l’efficacia temporale, per quanto attiene alle disposizioni
qui in esame, rimaste, per quanto rileva in causa, intatte nella loro portata
normativa, dal 3 ottobre 2006».
Esposto ciò,
il Tribunale richiama il contenuto della sentenza n. 103 del 2007 di questa
Corte, di cui viene riportata una parte della motivazione, che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 7, della legge 15 luglio
2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per
favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato),
nella parte in cui prevedeva la cessazione automatica degli incarichi dei
dirigenti generali in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa
per violazione degli artt. 97 e 98 della Costituzione.
Questi
principi, continua il giudice a quo, avrebbero trovato conferma nella
successiva sentenza n. 161 del 2008, che ha dichiarato per gli stessi motivi la
illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 161, del decreto-legge n. 262
del 2006, «nella parte in cui dispone che gli incarichi conferiti al personale
non appartenente ai ruoli di cui all’art. 23 (…) conferiti prima del 17 maggio
2006 cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto stesso».
Il Tribunale
remittente sottolinea come malgrado la parte dispositiva della citata sentenza
n. 161 del 2008 «si presti, nel suo tenore testuale, ad essere direttamente
applicata alla fattispecie, perché il ricorrente appartiene al “personale non
appartenente ai ruoli di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001”, l’esame
complessivo della pronuncia rivela chiaramente come la Corte abbia inteso avere
esclusivo riguardo al personale comunque dipendente di amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e munito di
“status” dirigenziale (sebbene non appartenete ai ruoli di cui all’art. 23),
cui si riferisce il comma 5-bis, dell’art......