DECRETO DI ESPROPRIO NON NOTIFICATO
PARERE ANTIRUST PER AFFIDAMENTI IN HOUSE
N
N. 5529/2008
Reg. Dec.
N.
8495 Reg. Ric.
Anno 2007
R E
P U B B L
I C A I T A L
I A N A
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la
seguente
D E C I S I O N E
Sul ricorso r.g.n. 8495/2007 proposto in appello da Anas
spa, in persona del l.r.p.t., nonché Ufficio Territoriale del Governo di
Teramo, in persona del l.r.p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis in Roma domiciliano alla
via dei Portoghesi n.12;
contro
Bruno Adriani e Emilia Bruni, rappresentati e difesi dagli
avvocati Luigi Di Liberatore e Giuseppe Massi, con domicilio eletto presso lo
studio dell’avv. Giuliano Bologna in Roma alla via Merulana n.234;
e nei confronti di
Impresa Cogei spa, in persona del l.r.p.t., non
costituita,
e di ATI Mambrini
Costruzioni srl-De Sanctis spa, in persona del l.r.p.t., rappresentate e difese
dagli avvocati Giancarlo Navarra e Lucrezia Vaccarella, con studio in Roma al
Piazzale Porta Pia n.121 presso il
primo;
per l’annullamento
della sentenza n.278/2007 depositata in data 29 maggio 2007 con la quale il TAR Abruzzo
L’Aquila ha accolto parzialmente il ricorso proposto dagli odierni appellati
per l’annullamento di atti espropriativi e di occupazione nonché per il
risarcimento del danno.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Adriani e
Bruni e di Ati Mambrini- De Sanctis;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Relatore alla udienza pubblica del 17 ottobre 2008 il
Consigliere Sergio De Felice;
Uditi gli avvocati delle parti, come da verbale di causa;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale per l’Abruzzo-L’Aquila gli appellati, proprietari di un appezzamento
di terreno sito in agro di Castellato (TE) interessato dalla esecuzione di
lavori di costruzione della variante della s.s.10 tra Teramo e Giulianova,
hanno impugnato gli atti di approvazione del progetto dell’opera pubblica e di
occupazione di urgenza per l’esecuzione dei lavori, chiedendo anche la
declaratoria della intervenuta scadenza dei termini della disposta occupazione
di urgenza e la condanna al risarcimento del danno.
Il giudice di prime cure ha dichiarato la tardività del
ricorso per l’annullamento degli atti approvativi del progetto e di occupazione
mentre lo ha accolto per quanto riguarda la declaratoria della intervenuta
scadenza dei termini di occupazione di urgenza, con condanna al risarcimento
del danno, poiché la procedura avrebbe dovuto essere conclusa entro il 14
novembre 2005.
Preso atto della intervenuta irreversibile trasformazione
e della mancata emissione nei termini previsti del decreto di esproprio e che
l’amministrazione non aveva neanche adottato atto di acquisizione sanante ai
sensi dell’art. 43 DPR 327 del 2001, il primo giudice ha quindi accolto la
richiesta di condanna al risarcimento del danno.
Avverso tale sentenza propone appello l’ANAS spa, che
deduce la erroneità della impugnata sentenza, nel punto in cui ha ritenuto che
non sia stato adottato alcun atto di esproprio entro il 14 novembre 2005;
infatti, al contrario, in data 7 novembre 2005 la Prefettura di Teramo ha emanato
il decreto di esproprio rep.n.1844 registrato in data 10 novembre 2005 al
n.2987 serie III A e quindi anteriormente alla scadenza dei termini previsti.
Si deduce che ai fini di legge ciò che interessa è che nei
termini si sia avuta la adozione dell’atto e non anche la sua notifica.
Si sono costituiti gli appellati proprietari, chiedendo il
rigetto dell’appello in quanto l’atto
di esproprio non è stato notificato nei termini, riproponendo i motivi
dichiarati assorbiti, ma in sostanza sostenendo la tardività del decreto di
esproprio; si oppongono inoltre alla produzione della nuova documentazione in
appello.
Si è costituita l’ATI Mambrini Costruzioni srl De Sanctis
spa che insiste per l’accoglimento dell’appello.
Alla udienza pubblica del 17 ottobre 2008 la causa è stata
trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.L’appello è fondato.
La questione oggetto della presente controversia riguarda
- al fine di ritenere non sussistente la illegittima occupazione degli immobili
- la tempestività dell’intervento del decreto di esproprio, che sarebbe stato
soltanto adottato ma non anche notificato nei termini previsti (14 novembre
2005).
La parte appellante sostiene che, attesa la natura di atto
non recettizio del decreto di esproprio, entro il termine previsto del 14 novembre
2005 avrebbe dovuto essere soltanto adottato il relativo provvedimento
(adottato in realtà in data 7 novembre 2005 e registrato in data 10 novembre
2005), e non anche necessariamente comunicato.
Al proposito, si è affermato che, per quanto riguarda l’effetto traslativo della proprietà
pubblica, esso si verifica dalla data della denuncia del decreto e indipendentemente dalla successiva
notificazione del decreto medesimo, la quale, rispetto al decreto, avente
natura di atto non recettizio, non è
elemento integrativo, né requisito di validità, né condiz......