DEFINIZIONE DI AREE E TARIFFE DEI PARCHEGGI
GARE: DA ESCLUDERE L'IMPRESA CONTROLLATA DA UNA SOCIETA' NON PARTECIPANTE
Tar Lazio - Sezione II - Sentenza 17 dicembre 2008-2 gennaio 2009 n
Tar
Lazio - Sezione II - Sentenza 17 dicembre 2008-2 gennaio 2009 n. 19 Presidente
Tosti - Relatore Russo
Ritenuto in fatto
che, con deliberazione n. 44 del 28/03/1996, successivamente modificata, il
Consiglio comunale di Roma approvò i criteri per la determinazione e la
modulazione della tariffa della sosta dei veicoli nelle zone di parcheggio
individuate, ai sensi dell'art. 7, commi 8 e 9 Cod. strad., come di particolare
rilevanza urbanistica;
Rilevato che la Sezione, con la sentenza n. 5218 del 28/05/2008, ha annullato,
su ricorso giurisdizionale proposto dal Codacons e consorti, la deliberazione
consiliare n. 104 dell'1/03/2004, d'integrazione della precedente deliberazione
n. 46/96, perché incluse tra le zone di particolare rilevanza urbanistica
l'area Ostiense X-C con installazione di parcheggi a pagamento senza riservare
alcun'area a parcheggio libero;
Rilevato altresì che il Comune di Roma ha reputato di dar seguito alla sentenza
n. 5218/2008, anzitutto disponendo, con atto di indirizzo del Sindaco in data
30/05/2008, la sospensione degli atti di tariffazione di tutte le zone, nonché
l'istituzione di una Commissione per stabilire una nuova disciplina della sosta
tariffata;
Rilevato inoltre che, con deliberazione n. 257 del 08/08/2008 la Giunta
Comunale di Roma ha approvato la nuova perimetrazione delle zone di particolare
rilevanza urbanistica e la nuova disciplina per la sosta tariffata;
Rilevato quindi che l'Assoc. Italiana Ambiente e consorti adiscono questo
Giudice, con il ricorso in epigrafe, impugnando la deliberazione n. 257/2008 e
gli atti presupposti, all'uopo deducendo due articolati gruppi di censure;
Considerato in diritto che, sussistendone i presupposti indicati dalla legge e
su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in
decisione dal Collegio affinché si statuisca con sentenza in forma semplificata
ai sensi dell'art. 9 della L. 205/2000;
Considerato al riguardo che si può prescindere da ogni considerazione
sull'ammissibilità del ricorso in epigrafe, in quanto esso non ha pregio alcuno
e va rigettato;
Considerato altresì che è pur vero l'assunto attoreo, secondo cui la citata
sentenza n. 5218/2008 s'è occupata soltanto del sistema dei parcheggi relativo
al quartiere Ostiense in Roma, ossia per quanto di ragione alla pretesa
azionata in quella sede, ma ciò non preclude, una volta che la P.A. soccombente
abbia riemanato in conformità in parte qua al giudicato, che essa riesamini ab
imis tutta la disciplina tariffaria e la dislocazione delle zone di particolare
rilevanza urbanistica, estendendo, con statuizione latamente discrezionale in
sé non manifestamente irrazionale, i principi posti dalla sentenza stessa anche
alle zone non investite dal predetto giudicato;
Considerato inoltre che siffatta estensione, riguardando dati ed elementi non
direttamente implicati dal giudicato di cui alla sentenza n. 5218/2008, ben può
essere apprezzata ex novo in modo da omogeneizzare il trattamento delle zone
non prese in esame dalla sentenza stessa con quello inerente al quartiere
Ostiense, essendo incongruo e non confacente ai normali canoni di buona
amministrazione e di razionalità e proporzionalità dell'agire amministrativo
fissare le novità discendenti dal giudicato solo per un quartiere, lasciando
tutti gli altri sotto la previgente disciplina, specie se quest'ultima è della
medesima qualità di quella che ha indotto la Sezione ad annullare in parte qua
la deliberazione n. 104/2004;
Considerato pure che il nuovo sistema di tariffazione discende non solo dal
predetto giudicato, ma soprattutto da una sospensione della previgente
disciplina, disposta e prodromica all'istituzione di una apposita Commissione
di studi, che a sua volta ha prodotto un attento accertamento sui flussi di
traffico e di rotazione della sosta, non smentiva o revocava in dubbio, alla
luce di serie argomentazioni, dai ricorrenti in questa sede;
Considerato anche che tali studi hanno suggerito un nuovo sistema di tariffazione
e di disciplina della sosta con criteri irriducibili al previgente sistema, che
rimane perciò superato da una statuizione altrettanto discrezionale, ancorché
conforme a legge, quanto quella che a suo tempo fissò le precedenti
deliberazioni;
Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che giusti
motivi ne suggeriscono l'integrale compensazione tra tutte le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda, respinge
il ricorso n. 11047/2008 in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso
la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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