DENUNCIA TELEMATICA INFORTUNI
MODALITA' DI RESTITUZIONE DEI PUNTI PATENTE
Circolare n
Circolare n. 44 dell'11 ottobre
2005
Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
Documento: Circolare n. 44 dell'11 ottobre 2005.
Oggetto: Denuncia di infortunio per via telematica: modalità di acquisizione
del certificato medico.
Modifica dell'articolo 53 del Testo Unico approvata con Decreto
Ministeriale del 15 luglio 2005.
Quadro Normativo
- D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965 "Testo Unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali" e successive modifiche ed integrazioni. Art. n. 53, comma
1.
- Circolare n.22 del 2 aprile 1998: "Articolo 53 del Testo Unico: sanzione
amministrativa di cui all'articolo 2, comma1, lettera b), della legge n.
561/1993. Chiarimenti interpretativi ed applicativi.
- Delibera del Presidente-Commissario Straordinario n.168 del 7 aprile 2004:
"Acquisizione della denuncia di infortunio per via telematica. Modifica
dell'art. 53 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124".
o Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 50 dell'8 novembre 2004:
"Integrazione della delibera del Presidente-Commissario straordinario n.
168 del 7 aprile 2004 concernente la modifica dell'art. 53 del Testo Unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
- Decreto Ministeriale del 15 luglio 2005: "Modifica dell'art. 53 del
Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
PREMESSA
Il decreto ministeriale del 15 luglio 2005 ha approvato la delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 50 dell'8 novembre 2004 - integrativa della
delibera commissariale n. 168 del 7 aprile 2004 - che ha modificato l'art. 53,
comma 1, del Testo Unico n. 1124/1965, nel senso di seguito precisato.
NUOVA DISCIPLINA
La suindicata delibera del CdA n.50/2004 prevede che il datore di lavoro
che effettui la denuncia di infortunio per via telematica sia esonerato
dall'obbligo di inviare il certificato medico, salvo che l'Inail non ne faccia
espressa richiesta, qualora tale certificato non sia stato direttamente inviato
all'Istituto dal lavoratore o dal medico certificatore.
La modifica mira - nell'ottica di una ulteriore semplificazione dei rapporti
tra Inail e datore di lavoro - ad evitare che quest'ultimo sia tenuto ad
inviare copia dello stesso certificato medico del quale l'Inail sia già venuto
in possesso tramite altra fonte (medici di famiglia, medici ospedalieri o lo
stesso lavoratore).
Ai sensi della nuova disposizione pertanto:
o Il datore di lavoro che abbia tempestivamente provveduto alla trasmissione
della denuncia di infortunio per via telematica è sollevato dall'onere
dell'invio contestuale del certificato medico;
o L'Istituto deve richiedere l'invio del certificato medico al datore di lavoro
nelle sole ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dall'infortunato o dal
medico certificatore.
o Il datore di lavoro, al quale l'Inail faccia pervenire la richiesta specifica
del certificato medico, è tenuto a trasmettere tale certificazione ai sensi
dell'art. 53,comma 1, del Testo Unico n. 1124/1965, così come modificato dalla
delibera n. 50/2004 più volte menzionata. In caso di mancato invio restano
confermate le disposizioni di cui al punto 6 della circolare n. 22/1998.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr Maurizio CASTRO
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