DEPURAZIONE INATTIVA: I CORRISPETTIVI INCASSATI SONO FUORI CAMPO IVA?
Vincoli paesistici: i limiti di intervento del ministero
Risoluzione del 09/07/2002 n
Risoluzione del
09/07/2002 n. 222
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso
Oggetto:Corrispettivi per il servizio di depurazione delle acque reflue incassati ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Trattamento fiscale.Sintesi:La risoluzione fornisce chiarimenti in ordine al trattamento tributario ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi delle quote di tariffa incassate, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n.36, precisando che: -gli stessi sono parte integrante della "tariffa di fognatura e depurazione" e costituiscono corrispettivi da assoggettare ad imposta sul valore aggiunto ad aliquota ridotta del 10 per cento, ai sensi del n.127- sexiesdecies) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972; -i corrispettivi costituiscono ricavi che concorrono, ex articolo 53 del Tuir, alla formazione del reddito d'impresa. Testo: Con la nota sopra indicata XX S.p.A. (di seguito "azienda") ci ha richiesto chiarimenti in merito al trattamento da riservare, ai fini dell'applicazione dell'Iva e delle imposte dirette, ai corrispettivi incassati, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per il servizio di fognatura e depurazione in situazioni locali di impianti di depurazione carenti ovvero inattivi. Quesito Si richiede, in particolare, di precisare se, nelle circostanze citate, in mancanza di una controprestazione a carico dell'azienda, tali corrispettivi siano da considerare fuori del campo di applicazione dell'Iva. Per quanto concerne l'imposizione diretta, la destinazione vincolata dei fondi incassati fa sorgere dubbi, in merito alla loro qualificazione contabile, all'azienda istante, la quale ipotizza la possibilita' di assimilarli ai contributi in conto impianti. Interpretazione In via preliminare, si ritiene opportuno far riferimento alle istruzioni fornite con la circolare n. 177 del 5 ottobre 2000 in materia di canoni relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque. In tale documento di prassi si e' precisato che, con decorrenza 1 gennaio 1999, con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 28, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la tariffa per i servizi di fognatura e depurazione non ha piu' natura tributaria, ma assume quella di corrispettivo. Il comma 30 del citato articolo 31 della legge n. 448 del 1998 ha, inoltre, modificato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, includendo l'attivita' di erogazione di servizi di fognatura e depurazione fra le attivita' commerciali di cui all'articolo 4, quinto comma dello stesso decreto. In tal modo, a partire dal 1 gennaio 1999, sussistendo sia il presupposto soggettivo sia quello oggettivo, i corrispettivi versati per i servizi di fognatura e di d......