DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI: NON NECESSITA DI MOTIVAZIONE
Determinazione ore per permessi sindacali
REPUBBLICA
ITALIANA N. 4117/03 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5203 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ANNO 1998
ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello
proposto dal comune di SARZANA, in persona del sindaco Renzo Guccinelli, difeso
dall’avvocato Romolo Reboa e domiciliato presso di lui in Roma, via Flaminia
213;
contro
l’ASSOCIAZIONE DELLE
PROPRIETÀ EDILIZIE DI LA SPEZIA, con sede in La Spezia, e la signora Anna Maria
TAVILLA (residenza non indicata), non costituite in giudizio;
e nei confronti
del MINISTERO DELLE
FINANZE, costituitosi in giudizio con l’avvocatura generale dello Stato;
per l’annullamento
della sentenza 20
febbraio 1998 n. 40, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la
Liguria ha annullato la deliberazione della giunta comunale di Sarzana 30
novembre 1992 n. 1273, di determinazione dell’aliquota dell’imposta comunale
sugl’immobili per l’anno 1993.
Visto
il ricorso in appello, notificato il 27 maggio e depositato il 5 giugno 1998;
visto
il controricorso del ministero delle finanze, depositato il 6 luglio 1998;
visti
gli atti tutti della causa;
relatore,
all’udienza del 20 maggio 2003, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi
altresì l’avvocato Reboa e l’avvocato dello Stato De Felice;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Il
comune di Sarzana con la deliberazione di giunta sopra indicata ha fissato
l’aliquota dell’imposta comunale sugl’immobili (d’ora in poi anche: ICI), per
l’anno 1993 nella misura del cinque per cento. L’associazione delle proprietà
edilizia e la proprietaria di un immobile nel comune con ricorso al tribunale
amministrativo regionale per la Liguria notificato il 5 e il 9 marzo 1993 hanno
impugnato l’atto, censurandolo per difetto di motivazione e d’istruttoria
(primo motivo), e formulando altresì, con altri tre motivi di ricorso, varie
eccezioni d’illegittimità costituzionale delle disposizioni istitutive
dell’imposta e concernenti la fissazione delle tariffe d’estimo e delle rendite
catastali. Si sono costituiti in giudizio il comune di Sarzana e
l’amministrazione finanziaria dello Stato. In particolare il comune, nella
memoria depositata il 20 ottobre 1997, ha formulato a sua volta varie eccezioni,
tra cui quella di mancanza di prova della legittimazione dell’associazione
ricorrente a proporre l’impugnazione, non risultando se agisse per un interesse
proprio o per quello degli associati.
Il
tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha
respinto le eccezioni pregiudiziali e preliminari e ha accolto il ricorso,
giudicando fondato e assorbente il primo motivo.
Appella
il comune, il quale ripropone l’eccezione di difetto di legittimazione,
censurando la motivazione della sentenza relativa all’ammissibilità del ricorso
dell’associazione e osservando che la signora Tavilla non aveva provato di
essere proprietaria di un immobile soggetto all’imposta, essendosi limitata a
produrre un certificato catastale. L’appellante censura poi l’accoglimento del
motivo di ricorso. Il ministero delle finanze si è costituito, sostenendo che
il comune gode di piena libertà di fissare l’aliquota tra il quattro e il sei
per cento, e che entro tali limiti non occorre nessuna motivazione.
DIRITTO
L’eccezione
di carenza di legittimazione a ricorrere della signora Tavilla, proposta dal
comune come motivo d’appello, è infondata: la predetta aveva dichiarato di
essere proprietaria di un immobile in Sarzana, indicandone indirizzo, estremi
d’identificazione catastale e rendita catastale. Chi ricorre contro un atto
amministrativo ha bensì l’onere d’indicare il proprio titolo di legittimazione,
ma non anche di provarlo quando nessuno lo contesti. È quindi superfluo
esaminare la questione della legittimazione o meno dell’associazione che
ricorreva insieme con la predetta signora Tavilla.
Venendo
al merito, l’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 dava delega al
Governo d’istituire l’imposta comunale sugl’immobili «con determinazione di
un'aliquota unica da parte del comune in misura variante dal 4 al 6 per mille,
con applicazione dell’aliquota minima in caso di mancata determinazione e con
facoltà di aumentare l'aliquota massima fino all'uno per mille per
straordinarie esigenze di bilancio»; così come poi il Governo ha fatto con
decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. La legge 8 agosto 1990 n. 241,
contenente norme in materia di procedimento amministrativo, all’articolo 3,
dopo aver prescritto al comma 1 che i provvedimenti amministrativi siano motivati,
al comma 2 dispone: «La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e
per quelli a contenuto generale». Risulta chiaro, dall’insieme delle due
disposizioni, che il comune non ha l’obbligo di motivare la quantificazione
della percentuale d’imposta all’interno dell’intervallo tra quattro e sei, più
di quanto abbia l’obbligo di motivare la quantificazione delle singole voci del
bilancio di previsione; e del resto onerare il comune di una simile incombenza
equivarrebbe a introdurre ulteriori e più specifiche regole di quantificazione
dell’imposta, che la legge non ha previsto.
L’appello
è dunque fondato e va accolto. Il Collegio nondimeno stima equo, data la novità
della questione specifica, compensare le spese di giudizio dei due gradi.
Per questi motivi
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V),
accoglie
l’appello indicato in
epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge
l’impugnazione della deliberazione 30 novembre 1992 n. 1273 della giunta
comunale di Sarzana. Compensa le spese di giudizio.
Così
deciso in Roma il 20 maggio 2003 dal collegio costituito dai signori:
Alfonso
Quaranta presidente
Raffaele
Carboni componente,
estensore
Giuseppe
Farina componente
Aldo
Fera componente
Marzio
Branca componente
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Raffaele Carboni f.to Alfonso Quaranta
IL SEGRETARIO
f.to Francesco Cutrupi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10 luglio 2003
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE......