DIFFERENZA TRA "RISTRUTTURAZIONE" E "NUOVA COSTRUZIONE"
Pari opportunità nelle nomine dei Cda e dei collegi sindacali
N
N.
05268/2009 REG.SEN.
N.
01592/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia
(Sezione Seconda)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso
numero di registro generale 1592 del 2005, proposto da:
Cascina Paolina Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Locatelli, presso
il cui studio, in Milano, viale Caldara, 43 è elettivamente domiciliata;
contro
Comune di
Lissone, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Raimondi, domiciliato ex lege
presso la segreteria del Tar, in Milano, via Conservatorio, n. 13;
nei
confronti di
Doma Srl, rappresentata
e difesa dagli avv. Antonio Caminiti e Umberto Grella, con domicilio eletto
presso lo studio di quest’ultimo, in Milano, via Cesare Battisti 21;
per
l'annullamento
previa
sospensione dell'efficacia,
del permesso
di costruire rilasciato dal Comune di Lissone a Doma s.r.l. il 18.2.2005.
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio del Comune di Lissone;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio di Doma Srl;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 21/10/2009 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi
per le parti gli avv. Dal Molin (in sostituzione di Locatelli), Raimondi e
Brambati (in sostituzione di Caminiti);
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e
DIRITTO
1. La
Cascina Paolina s.r.l. chiede l’annullamento del permesso di costruire
rilasciato dal Comune di Lissone, il 18.2.2005, in favore della confinante Doma
s.r.l. ed avente ad oggetto la realizzazione di un intervento di demolizione e
ricostruzione, per il seguente motivo: violazione e falsa applicazione degli
artt. 15 e 22 delle n.t.a. del p.r.g.; violazione art. 3, d.P.R. n. 380/2001;
violazione art. 22 n.t.a.; eccesso di potere per erronea qualificazione
dell’intervento edilizio. Il nuovo edificio – afferma la ricorrente - è
completamente diverso da quello preesistente quanto a destinazione, sagoma,
sedime e volume e va pertanto qualificato quale nuova costruzione.
2. Si è
costituito in giudizio il Comune di Lissone, contestando la fondatezza della
censura dedotta.
3. Si è
altresì costituita la controinteressata Doma s.r.l. la quale, oltre a dedurre
l’infondatezza nel merito della domanda, ha eccepito l’inammissibilità del
ricorso per omessa impugnazione dell’art. 22.8 delle n.t.a. che consente,
nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, uno spostamento
volumetrico fino a 450 mc in modo che l’intervento possa comportare anche la
realizzazione di un organismo edilizio leggermente differente rispetto a quello
precedente, quanto a sagoma, volume, superficie di ingombro e distanze.
4.
All’udienza del 21 ottobre 2009 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
5. Il motivo
è fondato.
6. Oggetto
della presente controversia è la qualificazione dell’intervento edilizio,
assentito con permesso di costruire del 18.2.2005, quale intervento di
ristrutturazione, così come lo ha qualificato l’amministrazione comunale, o,
piuttosto quale nuova costruzione, come, invece, sostiene la società
ricorrente.
7. Ai sensi
dell’art. 3, c.1, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001 sono “interventi di
ristrutturazione edilizia” (…) “gli interventi rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia
sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con
la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.”.
8.1 Il
permesso di costruire impugnato ha ad oggetto un intervento di “demolizione e
ricostruzione, su un medesimo sedime con ristrutturazione dell’esistente,
spostamenti volumetrici nonché formazione di autorimesse interrate”.
8.2 Il
concetto di ristrutturazione edilizia, quale enunciato dall'art. 31, lett. d),
l. 5 agosto 1978, n. 431 (”interventi rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono anche portare ad
un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”), ha subito
nel tempo diversificate interpretazioni e diffuse incertezze soprattutto
riguardo alla ristrutturazione per demolizione e ricostruzione, nella ricerca
degli elementi che distinguessero la fattispecie dalla ristrutturazione.
8.3 Ad un
primo orientamento che escludeva la demolizione e ricostruzione dalla
fattispecie di ristrutturazione (Cons. St., sez. V, 9 febbraio 1996, n. 144), è
seguito l'orientamento trasfuso nel Testo Unico dell'edilizia che ha compreso
la fattispecie nella categoria della “ristrutturazione” purché “fedele” in
quanto modalità estrema di conservazione dell'edificio preesistente nella sua
consistenza strutturale, essendosi ritenuto che “la ricostruzione di un
preesistente fabbricato senza variazione o alterazione della superficie, volumetria
e destinazione d'uso, non incide sul carico urbanistico già esistente e non è
pertanto assoggettato ad oneri né al rispetto degli indici sopravvenuti” (Cons.
St., sez. V, 10 agosto 2000, n. 4397).
8.4 In
recepimento degli indirizzi giurisprudenziali formatisi in materia, il T.U.
dell'edilizia ha ricompreso tra gli interventi di ristrutturazione edilizia
“quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un
fabbricato identico quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche
dei materiali, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento
alla normativa antisismica”.
8.5 L'art. 1
del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 ha modificato l'art. 3, in
parte qua, eliminando la locuzione “fedele ricostruzione di un fabbricato
identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche di
materiali a quello preesistente” e l’ha sostituita con l’espressione
“ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente” (art.
1, lett. a).
8.6 Anche
escludendo il superato criterio della fedele ricostruzione, esigenze di
interpretazione logico-sistematica della nuova normativa inducono tuttavia la
giurisprudenza a ritenere che la ristrutturazione edilizia, per essere tale e
non finire per coincidere con la nuova costruzione, debba conservare le
caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente e la successiva
ricostruzione dell'edificio debba riprodurre le precedenti linee fondamentali
quanto a sagoma, superfici e volumi (fra le tante Cons. Stato, sez. IV, 18
marzo 2008, n. 1177).
8.7 Questa
sezione ha, al riguardo, recentemente affermato, che la previsione di cui
al’art. 27 c. 1 l. d) della L.R. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 - che
ricomprende tra gli interventi di ristrutturazione edilizia quelli consistenti
nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della
volumetria preesistente - deve interpretarsi nel senso di prescrivere anche il
rispetto della sagoma dell’edificio preesistente” in quanto tale requisito,
previsto dall’art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 380/01, costituisce
espressione di un principio generale che orienta anche l’interpretazione della
legislazione regionale (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 16 gennaio 2009, n.
153).
8.8 Ciò che
contraddistingue la ristrutturazione dalla nuova edificazione è, dunque, la già
avvenuta trasformazione del territorio, attraverso una edificazione di cui si
conservi la struttura fisica (sia pure con la sovrapposizione di un « insieme
sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o
in parte diverso dal precedente »), ovvero la cui stessa struttura fisica venga
del tutto sostituita, ma - in quest'ultimo caso - con ricostruzione, se non «
fedele » (termine espunto dall'attuale disciplina), comunque rispettosa della
volumetria e della sagoma della costruzione preesistente (Consiglio Stato ,
sez. VI, 16 dicembre 2008 , n. 6214).
8.9 Nel caso
di specie, quantomeno con riferimento alla sagoma, come evincibile
dall’allegato P alla consulenza tecnica esperita dinanzi al Tribunale di Monza
nella causa intentata dalla Cascina Paolina s.r.l. nei confronti della Doma
s.r.l., non sussiste identità tra l’edificio oggi esistente e quello
originario.
8.10 Per
tale ragione l’intervento non può qualificarsi quale ristrutturazione mediante
demolizione e ricostruzione bensì quale nuova costruzione; sono state,
pertanto, violate le disposizioni delle n.t.a. relative alle nuove
edificazioni.
9.1 Né
assume rilievo, al riguardo la previsione dettata dall’art. 22.8 delle n.t.a.
secondo cui “in tutte le zone B comprese le RM sono ammessi trasferimenti
volumetrici nell’ambito delle singole unità immobiliari. Tali trasferimenti
devono comunque non alterare le caratteristi......