DIFFIDA OBBLIGATORIA PER VIOLAZIONI INAIL SANABILI
PAGAMENTI SUPERIORI A 10.000 EURO: PRECISAZIONI
DIREZIONE CENTRALE RISCHI
DIREZIONE
CENTRALE RISCHI
Ufficio Entrate e Vigilanza
Prot. 60010.21/08/2007.0006695
Roma, 21
agosto 2007
ALLE
STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
Oggetto:
Sanzioni amministrative e diffida
obbligatoria di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 – Estensione del
potere di diffida al personale amministrativo degli enti previdenziali.
Si fa seguito alla circolare n. 86 del 17
dicembre 2004 “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di
previdenza sociale e di lavoro” emanata dall’Istituto in materia di potere di
diffida obbligatoria ed alla successiva corrispondenza sull’argomento[1].
Al riguardo, si comunica che la Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante “Misure in
tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo
per il riassetto e la riforma della normativa in materia”[2] , ha esteso
il potere di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, anche al
personale amministrativo degli istituti previdenziali, che accerti
d’ufficio violazioni amministrative sanabili, ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 689/1981[3] .
In merito, si rammenta che la normativa
citata in oggetto nel disciplinare la diffida alla regolarizzazione delle
inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine, limitava
detto potere ai soli illeciti amministrativi accertati dagli ispettori e,
solo in tal caso, il datore di lavoro era ammesso a pagare come sanzione il
minimo previsto dalla legge. Detta agevolazione di pagamento della sanzione
minima a seguito di diffida obbligatoria non era, invece, prevista nel caso in
cui la violazione fosse stata rilevata dai funzionari amministrativi, i quali
attivavano direttamente la procedura sanzionatoria di cui alla legge n.
689/1981.
Il recente provvedimento, a decorrere
dal 25 agosto 2007, prevede l’agevolazione al pagamento della
sanzione minima a seguito di diffida obbligatoria anche nel caso in cui la
violazione sia rilevata dai funzionari amministrativi.
Pertanto, anche per le violazioni formali
rilevate d’ufficio - che sono prevalentemente quelle rilevate dal personale
amministrativo allorquando il datore di lavoro, spontaneamente, ma oltre i
termini, effettua denunce obbligatorie all’Istituto – deve essere applicata
l’agevolazione al pagamento della sanzione minima a seguito di diffida
obbligatoria, così come disciplinato dalla circolare n. 86/2004.
Conseguentemente, gli operatori di Sede
provvederanno ad inserire manualmente l’importo della sanzione agevolata, pari
al minimo previsto dalla legge, ovvero, ad un quarto della sanzione, se la
medesima è stabilita in misura fissa.
Si rappresenta, infine, che a breve saranno
apportate le opportune implementazioni procedurali.
p. IL DIRETTORE CENTRALE
DOTT. MARIO LO POLITO
Note
1 - Nota della Direzione Centrale
Rischi del 2.7.2007: “Sanzioni amministrative e diffida obbligatoria di cui
all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. ordinanze di archiviazione emesse dalla
DPL”.
2 - Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2007.
3 - Art. 4, comma 6, della Legge 3 agosto 2007, n. 123.
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