DIMISSIONI CONSIGLIERI E CONDIZIONI PER SCIOGLIMENTO CONSIGLIO
NON VI E' GETTONE DI PRESENZA PER LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
N
N. 07166/2009 REG.DEC.
N. 05993/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Stato
in sede
giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha
pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro
generale 5993 del 2009, proposto da:
Comune di San Michele al Tagliamento, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico
Vedova, Francesco Saverio Bertolini, con domicilio eletto presso Enrico Vedova
in Roma, via Tarvisio N.3;
contro
Robertino Driusso, Marco
Cecchetto, Pasqualino Codognotto, Federica Della Torre, Alfredo Francesconi,
Elena De Biasi, Luca Marchesan, Giuseppe Morsanuto, Daniele Nadalin, Alessandro
Pitaccolo, rappresentati e difesi dagli avv. Paolo Stella Richter, Zeno
Forlati, con domicilio eletto presso Paolo Stella Richter in Roma, viale
Mazzini,12;
nei confronti di
Prefetto di Venezia, Ministero
dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Maurizio Borgo, domiciliata per legge
in Roma, via dei Portoghesi, 12; Orlando Mason, rappresentato e difeso
dall'avv. F. Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in
Roma, via G.Paisiello, 55;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO -
VENEZIA: SEZIONE I n. 02172/2009, resa tra le parti, concernente della sentenza
del T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione I n. 02172/2009, resa tra le parti,
concernente MANCATO AVVIO PROC.SCIOGLIMENTO-SURROGA CONSIGLIERI COM.LI
DIMISSIONARI (MCP)..
Visto il ricorso in appello con i
relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Robertino Driusso;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Marco Cecchetto;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Pasqualino Codognotto;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Federica Della Torre;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Alfredo Francesconi;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Elena De Biasi;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Luca Marchesan;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Giuseppe Morsanuto;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Daniele Nadalin;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Alessandro Pitaccolo;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Prefetto di Venezia;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Orlando Mason;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 23 ottobre 2009 il dott. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati
Bertolini, Stella Richter, Scoca, Forlati e Vedova;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue:
FATTO
In data 8 giugno 2009, il
Consigliere Comunale sig. Mason Orlando si presentava presso l’ufficio
protocollo del Comune di San Michele al Tagliamento depositando una nota con la
quale - evidenziato di aver in precedenza sottoscritto, unitamente ad altri
consiglieri, un atto nel quale manifestava la volontà di dimettersi dalla
carica di Consigliere Comunale e che il detto atto non era stato ancora
presentato all’amministrazione - provvedeva alla revoca delle proprie
dimissioni.
Successivamente, sempre il giorno
8 giugno 2009, il sig. Driusso Robertino, persona all’uopo delegata, presentava
all’ufficio protocollo del Comune di San Michele al Tagliamento l’atto di
dimissioni sottoscritto dai Consiglieri Comunali Cecchetto Marco, Codognotto
Pasqualino, Dalla Torre Federica, De Biasi Elena, Driusso Robertino,
Francesconi Alfredo, Marchesan Luca, Mason Orlando, Morsanuto Giuseppe, Nadalin
Daniele, Pitaccolo Alessandro.
Le dimissioni venivano presentate
al fine di ottenere lo scioglimento del consiglio comunale ai sensi di quanto
previsto dall’art. 141, primo comma, lett. b) n. 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267.
Il Sindaco del Comune di San
Michele al Tagliamento, ritenendo che il numero dei consiglieri comunali
dimissionari fosse inferiore a quello prescritto dall’ articolo art. 141, primo
comma, lett. b) n. 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 per procedere allo
scioglimento del Consiglio Comunale, lo convocava in seduta straordinaria per
procedere, ai sensi dell’articolo 38, comma 8, del D.Lgs 267/2000, alla surroga
dei dimissionari.
Il Vice Segretario Incaricato del
Comune di San Michele al Tagliamento inviava gli atti alla Prefettura di
Venezia la quale, con nota del 11 giugno 2009 aderendo al parere espresso dal
Ministero dell’Interno in pari data, riteneva di non dover procedere all’avvio
della procedura di scioglimento del Consiglio Comunale.
L’organo consigliare procedeva,
con delibera n. 12 giugno 2009 n. 57, alla surroga dei consiglieri dimissionari
Driusso Robertino, Cecchetto Marco, Codognotto Pasqualino, Dalla Torre
Federica, De Biasi Elena, Francesconi Alfredo, Marchesan Luca, Morsanuto Giuseppe,
Nadalin Daniele e Pitaccolo Alessandro con i signori Del Sal Carlo, Tallon
Alfio, Biasin Nicolino, Vio Tarcisio, Tollon Luca, Selvaggi Paolo, Armonia
Marcello, Pittana Claudia, Pagotto Patrizia e Suma Franco.
Avverso il mancato avvio del
procedimento di scioglimento del Consiglio Comunale ricorrevano al TAR Veneto i
signori Driusso Robertino, Cecchetto Marco, Codognotto Pasqualino, Dalla Torre
Federica, De Biasi Elena, Francesconi Alfredo, Marchesan Luca, Morsanuto
Giuseppe, Nadalin Daniele e Pitaccolo Alessandro.
I ricorrenti chiedevano, in
particolare, l’annullamento delle note della Prefettura di Venezia, del parere
del Ministero degli Interni (il cui contenuto era, all’epoca, sconosciuto),
degli atti di assunzione al protocollo del Comune di San Michele al Tagliamento
delle dichiarazioni di revoca delle dimissioni del sig. Orlando Mason, della
convocazione del Consiglio Comunale e della conseguente delibera di surroga
adottata dal Consiglio Comunale del Comune di San Michele al Tagliamento.
Successivamente, con motivi
aggiunti, i ricorrenti impugnavano anche la nota del Vice Segretario Incaricato
del Comune di San Michele al Tagliamento con la quale si erano trasmessi gli
atti alla Prefettura di Venezia e il parere reso dal Ministero degli Interni
(del quale avevano avuto successiva contezza).
Si costituivano in giudizio
l'Amministrazione Comunale e l’Amministrazione degli Interni – Prefetto di
Venezia, instando per l'infondatezza nel merito del proposto gravame.
Con sentenza - resa in forma
semplificata - n. 2172/2009 del 1° luglio 2009 depositata il 9 luglio 2009, la
Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, ha accolto
il ricorso.
Avverso la prefata decisione ha
proposto appello il Comune di San Michele al Tagliamento deducendone
l'erroneità e l'ingiustizia e chiedendone l'annullamento e/o la riforma, con
conseguente rigetto del ricorso proposto in primo grado. Il tutto, con vittoria
delle spese ed onorari .
L’amministrazione appellante ha,
altresì, chiesto l’adozione di provvedimento cautelare ante causam.
Provvedimento concesso con decreto del Consigliere Delegato n. 3647 del 15
luglio 2009 con il quale veniva altresì fissata la camera di consiglio per la
trattazione dell’appello cautelare.
Si sono costituiti i signori Driusso
Robertino, Cecchetto Marco, Codognotto Pas......