DIMISSIONI DOPO LA NOMINA AD ASSESSORE DEL CONSIGLIERE DI COMUNE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI
IRAP: ISTANZE DI RIMBORSO DAGLI ENTI LOCALI
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
N.5380/04 Reg.Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 2322/04
Reg.Ric.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia
Sede
di Bari - Sezione III
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
in
forma semplificata ai sensi dell’art. 26 commi quarto e quinto della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, come introdotti dall’art. 9 comma primo della legge 21
luglio 2000, n. 205
sul
ricorso
n. 2322 del 2004 proposto
da
Pignataro
Vincenzo, residente in Noicattaro, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Di
Natale ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Bari alla via N.
Piccinni, 12,
CONTRO
il Comune di Noicattaro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Gagliardi La
Gala ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Bari alla via Abate
Gimma, 94,
nonché nei confronti
di Gallo Vito Onofrio, Didonna Vittorio, Zaccaro Maria Addolorata, Diserio
Antonio e Di Bari Pietro, non costituiti nel presente giudizio,
per l’annullamento, previa sospensiva,
della deliberazione di Consiglio
Comunale nr. 21 del 14.7.2004, avente ad oggetto la convalida del Sindaco e dei
consiglieri neo eletti nelle elezioni amministrative del 12 e 13 giugno 2004.
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla Camera di Consiglio
del 9 novembre 2004, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta in via
incidentale, il Ref.
dott. Raffaele Greco;
Uditi
in
camera di consiglio l’avv. Di Natale per il ricorrente e l’avv. Gagliardi La
Gala per l’Amministrazione;
Considerato che il ricorso può essere
definito con decisione in forma semplificata ai sensi ai sensi dell’art. 26
commi quarto e quinto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotti
dall’art. 9 comma primo della legge 21 luglio 2000, n. 205, perché
manifestamente infondato, per le ragioni di seguito esposte;
Considerato in fatto:
- che con ricorso notificato l’8
ottobre 2004 e depositato il 21 ottobre 2004, l’avv. Vincenzo Pignataro,
premesso di essere stato eletto consigliere comunale del Comune di Noicattaro a
seguito delle consultazioni elettorali amministrative del 12 e 13 giugno 2004,
ha impugnato la delibera in epigrafe indicata, con la quale, nella prima seduta
del nuovo Consiglio Comunale, si è proceduto alla convalida del Sindaco e dei
consiglieri comunali eletti, procedendosi alla surroga dei consiglieri Leone
Ottaviano, Magistero Maria Pia, Santamaria Francesco, Buono Antonio e Tortelli
Tommaso, nominati assessori con decreto sindacale nr. 14786 dell’8.7.2004 e
pertanto incompatibili con la carica consiliare, con i candidati risultati
primi dei non eletti nelle rispettive liste, e cioè Gallo Vito Onofrio, Didonna
Vittorio, Zaccaro Maria Addolorata, Diserio Antonio e Di Bari Pietro;
- che a sostegno del ricorso ha
dedotto i seguenti profili di illegittimità:
Violazione degli artt. 41 e 69 D.
Lgs. 18.8.2000, nr. 267, atteso che i cinque consiglieri nominati
assessori, che pure non avevano mai presentato le dimissioni dall’incarico, non
erano stati neanche convocati per la seduta in oggetto, e risultavano invece
convocati i candidati destinati a surrogare, i quali avevano pertanto
partecipato alla delibera relativa alla loro stessa surroga;
- che il ricorrente ha chiesto
pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione della
sua efficacia;
- che alla camera di consiglio del 9
novembre 2004, fissata per l’esame della predetta domanda di sospensiva,
l’Amministrazione intimata si è costituita, depositando articolata memoria con
la quale ha chiesto la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare;
- che, nell’occasione, il Collegio si
è riservato di provvedere con sentenza breve ai sensi dell’art. 26 co. IV e V
L. nn 1034/71, come introdotti dall’art. 9 L. nr. 205/00, dandone comunicazione
alle parti presenti;
Considerato in diritto:
- che può prescindersi dall’esame della questione – in ordine
alla quale pur vi sarebbero fondate e numerose ragioni di dubbio – relativa
all’individuazione dell’interesse all’impugnazione in capo al ricorrente, in
quanto il gravame risulta manifestamente infondato, per le ragioni di seguito
esposte;
- che, anzi tutto, risulta erronea la premessa da cui muove il
ricorrente, e cioè che nella specie fosse necessario, prima di adottare la
delibera di surroga, acquisire le formali dimissioni dalla carica di
consiglieri comunali di coloro i quali, pur proclamati eletti dall’Ufficio
Elettorale Centrale in data 30.6.2004, erano stati poi nominati assessori con
decreto sindacale nr. 14786 dell’8.7.2004;
- che, infatti, la norma applicabile al caso di specie – come
correttamente evidenziato dall’Amministrazione resistente – è l’art. 64 del D.
Lgs. nr. 267/00, la quale, riferendosi specificamente all’incompatibilità dei
consiglieri nominati assessori, è certamente speciale rispetto alle
disposizioni invocate nel ricorso, le quali vanno riferite alle altre ipotesi
di accertata incompatibilità o ineleggibilità;
- che tale disposizione prevede, tra l’altro, che il
consigliere nominato assessore “cessa
dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, ed al suo
posto subentra il primo dei non eletti” (comma II);
- che, pertanto, risulta evidente la non necessità di un atto
formale di dimissioni, essendo automatici sia la cessazione dalla carica che il
successivo subentro del primo dei non eletti;
- che non vi è ragione di ritenere che tale disposizione non
si applichi anche all’ipotesi (non specificamente da essa prevista, ma in
pratica molto frequente) in cui la nomina di taluni consiglieri alla carica di
assessori avvenga prima ancora della seduta d’insediamento del Consiglio
Comunale, e di convalida del Sindaco e dei Consiglieri Comunali eletti;
- che nemmeno vi è alcunché di anomalo nella circostanza che i
consiglieri subentranti abbiano partecipato alla seduta in cui è stata
deliberata la loro stessa surroga, essendo s......