DINIEGO ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA
USO DEI DATI PERSONALI IN CAMPAGNA ELETTORALE
Ministero dell'Interno
Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Prot. n. 200602370 - 15100/325 Roma, 24 Febbraio 2006
CIRCOLARE N°. 5 (2006)
- AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA L O R O S E D I
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 39100 B O L Z A N O
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 38100 T R E N T O
- AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D' AOSTA
SERVIZIO AFFARI DI PREFETTURA
P.zza della Repubblica, 15 11100 AOSTA
e, per conoscenza:
- AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIA 90100 P A L E R M O
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA 09100 C A G L I A R I
- AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO S E D E
- ALL' ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE S E D E
- ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Via Cesare Balbo n. 16 00184 R O M A
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
Via dei Prefetti n. 46 00186 R O M A
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO
CIVILE ED ANAGRAFE
Via dei Mille n. 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
- ALLA DE.A. - Demografici Associati - c/o
Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 56021 CASCINA (PI)
- AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE DELLA DIREZIONE
CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI
= per gli adempimenti di competenza = S E D E
OGGETTO: Applicazione dell' art. 10-bis della legge 241/90 ai procedimenti
anagrafici.
Dall' esame dei ricorsi giurisdizionali ed amministrativi prodotti, in seguito
a provvedimenti di diniego della richiesta di iscrizione anagrafica, è emerso
che uno dei motivi di impugnativa più frequenti è rappresentato dall' omessa
comunicazione prevista dall' art. 10bis della legge 241/90, il quale introduce
l' obbligo per le Amministrazioni, nei procedimenti ad istanza di parte, di
dare comunicazione all'interessato dei motivi sui quali si fonda la proposta di
provvedimento negativo.
In particolare, in base a tale disposizione, le Amministrazioni, prima
dell'adozione del provvedimento finale, sono tenute a comunicare i presupposti
di fatto e le ragioni giuridiche, che impediscono l' accoglimento dell' istanza
ovvero l' accoglimento parziale della medesima.
Tale fase endoprocedimentale, che riguarda i provvedimenti ad istanza di parte
e quelli a contenuto negativo, costituisce una ulteriore fase partecipativa,
tesa a valorizzare il procedimento come effettivo luogo di acquisizione degli
interessi e di riduzione del contenzioso.
In proposito, questa Amministrazione, come già anticipato nelle risposte ai
singoli quesiti (cfr. sito web www.servizidemografici.interno.it), ha
ritenuto siffatta disposizione applicabile ai procedimenti anagrafici, tenuto
conto del tenore dello stesso art. 10bis, che individua le fattispecie per le
quali non opera la previsione in parola ed in cui il legislatore ha considerato
prevalenti le esigenze di celerità.
La norma in parola non indica analiticamente il contenuto del cosiddetto
"preavviso di rigetto", ma si limita a prevedere che lo stesso deve
riportare i motivi che ostano all' accoglimento della domanda, sicchè il
provvedimento di preavviso dovrà dare contezza degli elementi di fatto e di
diritto che impediscono di definire positivamente il procedimento anagrafico ad
istanza di parte.
È da precisare, altresì, che nonostante la formulazione estensiva dell'art. 3,
comma quarto, delle legge 241/1990, il quale prevede che "In ogni atto
notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è
possibile ricorrere", il preavviso di rigetto, da portare, comunque, necessariamente
a conoscenza del richiedente, non deve contenere tali indicazioni, potendo l'
interessato impugnare l'eventuale provvedimento finale di diniego.
In base al contenuto del citato art. 10-bis, il provvedimento finale da parte
dell'ufficiale d' anagrafe non potrà essere adottato prima di dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione, potendo il richiedente, in tale arco
temporale, presentare per iscritto le proprie osservazioni.
Invero, tale termine potrà essere oggetto solo di differimento da parte dell'ufficiale
d' anagrafe, in relazione alla natura del singolo procedimento, mentre lo
stesso istante, trattandosi di un termine a valenza difensiva, può manifestare
la volontà di rinunciare al suo integrale decorso in funzione di una emanazione
più rapida del provvedimento anagrafico.
Pertanto, una volta pervenute le osservazioni, o, in mancanza, decorso
inutilmente il termine concesso per la produzione dei documenti, l' ufficiale
d' anagrafe dovrà definire il relativo procedimento, indicando, in caso di mancato
accoglimento delle osservazioni pervenute, le ragioni nel provvedimento finale
(ultima parte art. 10bis).
È da rilevare, in proposito, che il terzo inciso dell' art. 10bis prevede che
" La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per
concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di
presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di
cui al secondo periodo"
Si prega di voler portare a conoscenza dei Sigg.ri Sindaci il contenuto della
presente circolare, sottolineando l' importanza del nuovo istituto, la cui
corretta applicazione potrà, da un lato, risultare di grande utilità nella fase
istruttoria del procedimento anagrafico, e, dall' altro, determinare una
deflazione del contenzioso.
IL DIRETTORE CENTRALE
Ciclosi
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