DINIEGO DEL CONDONO EDILIZIO
IL VINCOLO PERTINENZIALE DEVE RISULTARE DALLA CONCESSIONE EDILIZIA
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA N. 854/06
REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 5654 REG.RIC.
Il
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2000
ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 5654 del
2000 proposto dai sigg. GIUSEPPE SPIGOLON e RENATO SPIGOLON, rappresentati e difesi dall’avv.
Gianfranco Gollin, con domicilio eletto in
Roma, Via F. Siacci, n. 38, presso
lo studio dell’avv. Marco Vincenti;
contro
il Comune di Monselice, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Dal Prà, con domicilio eletto in Roma, Via Gonfalonieri n. 5, presso lo studio dell’avv. Luigi Manzi;
e nei confronti
dell’Ufficio
Condoni del Comune di
Monselice, non costituito in giudizio,
per la
riforma
della sentenza n. 891 in data 11
aprile 2000 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto, Sezione Seconda;
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio del Comune di Monselice;
Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Corrado
Allegretta;
Udito alla pubblica udienza del
giorno 1 luglio 2005 l’avv. Di
Mattia su delega dell’avv. Dal Prà;
Ritenuto e considerato in fatto e
in diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame viene
impugnata la sentenza con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Veneto, Sezione Seconda, ha respinto i ricorsi nn. 1105, 2322 e 2323 del 1996
proposti dagli attuali appellanti per ottenere l’annullamento: a) quanto al
ric. 1105/96, della nota n. 4386T di data 8 febbraio 1986 dell’Ufficio Condoni
del Comune di Monselice, recante diniego di condono edilizio sull’istanza dei
ricorrenti avanzata il 24 febbraio 1995; b) quanto al ricorso 2322/96, del
provvedimento sindacale del 13 maggio 1996 prot. n. 4386T di diniego di condono
edilizio sulla stessa istanza; e c) quanto al ricorso 2323/96, dell’ordinanza
sindacale del 24 giugno 1996 n. 91 ingiuntiva della demolizione delle opere già
oggetto della domanda di sanatoria.
L’appellante ripropone,
sostanzialmente, i motivi di censura già formulati in primo grado e contesta le
ragioni sulle quali la sentenza si fonda; chiedendo, in conclusione, che, in
riforma di questa, accertata la formazione del silenzio assenso sulla domanda
di condono edilizio suddetta, siano annullati i provvedimenti impugnati con gli
originari ricorsi, con l’obbligo del sindaco di Monselice di rilasciare la
concessione edilizia. Spese e competenze del doppio grado di giudizio rifuse.
Per resistere si è costituito in
giudizio il Comune di Monselice, il quale ha controdedotto, concludendo per la
reiezione del gravame perché infondato; vinte le spese di giudizio.
La causa è stata trattata
all’udienza pubblica del giorno 1 luglio 2005, nella quale, sentiti i difensori
presenti, il Collegio si è riservata la decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Il Comune resistente ha respinto la
domanda di condono edilizio avanzata dai ricorrenti il 24 febbraio 1995,
dapprima con nota n. 4386T datata 8 febbraio 1986 dell’Ufficio Condoni e poi
con provvedimento sindacale del 13 maggio 1996 prot. n. 4386T, cui ha fatto
seguito ordinanza sindacale del 24 giugno 1996 n. 91 ingiuntiva della
demolizione delle opere già oggetto della domanda di sanatoria. Contro ciascuno
di questi atti gli interessati hanno proposto separati ricorsi, che il T.A.R.
Veneto ha respinto con la sentenza appellata.
Nel riproporre sostanzialmente il
principale motivo di doglianza già dedotto in prima istanza, i ricorrenti
sostengono che nella specie sulla loro domanda di condono si era formato il
silenzio assenso a norma dell’art. 39, comma 4, della L. 23 dicembre 1994 n.
724, anche nel testo modificato con D.L. 25 marzo 1996 n. 154, in quanto, diversamente
da quanto ha ritenuto il Tribunale, la nota dirigenziale dell’Ufficio Condoni
datata 8 febbraio 1986 e pervenuta il 27 seguente non sarebbe idonea ad
interrompere il termine dilatorio di un anno, stabilito nella disposizione
citata, richiedendosi a tal fine l’adozione di un apposito provvedimento
sindacale di diniego.
L’assunto non è condivisibile.
L’art. 39, comma 4, della L. 23
dicembre 1994 n. 724, in realtà, non individua l’autorità o l’organo cui
compete l’adozione del provvedimento negativo di condono, che, ove intervenga
entro il termine di un anno dalla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, è idoneo ad impedire che la sussistenza dei
presupposti ivi indicati equivalga a concessione o ad autorizzazione in
sanatoria. La norma, infatti, si limita a prescrivere quale presupposto
negativo la mancanza “di un provvedimento negativo del Comune”. Essa assume
come presupposto necessario e sufficiente dell’effetto interruttivo del termine
e, pertanto, preclusivo della formazione del silenzio assenso l’adozione di un
atto esplicito di diniego riferibile al Comune, senza che, ad impedire tale
effetto, possano rilevare gli eventuali vizi di legittimità di quell’atto.
Nel caso in esame, anche se, in
tesi, viziato da incompetenza, il provvedimento negativo è tempestivamente
intervenuto e, pertanto, deve ritenersi che non si è concretata in modo tacito
alcuna concessione edilizia in sanatoria; fatta salva comunque la sussistenza
degli altri presupposti di legge.
Per le ragioni esposte, che rendono
superfluo l’esame delle ulteriori censure dedotte, l’appello va respinto.
Spese e competenze del presente
grado di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe.
Condanna gli appellanti al
pagamento, in favore del Comune appellato, delle spese e competenze di giudizio
nella misura di € 4000,00 (quattromila,00).
Ordina che la presente decisione
sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del
giorno 1 luglio 2005 con l’intervento dei Signori:
Sergio Santoro - Presidente
Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.
Goffredo Zaccardi - Consigliere
Marzio Branca - Consigliere
Gabriele
Carlotti - Consigliere
L’ESTENSORE IL
PRESIDENTE
f.to Corrado Allegretta f.to Sergio Santoro
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28 febbraio 2006......