DINIEGO DI CONCESSIONE PER IMPIANTI PUBBLICITARI
ELEZIONI 12 E 13 GIUGNO: RIPARTO DELLE SPESE ELETTORALI
N.1411/04 Reg. Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
N. Reg. Ric.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia ‑ Sezione I, ha pronunciato la seguente
sentenza
sul ricorso n. 296 del
2004 proposto da Pubblicità Foggetti di Antonio e Francesco Foggetti s.n.c., in
persona dei legali rappresentanti pro
tempore, rappresentata
e difesa
dagli avv.ti Raffaele Grassi e Massimo Vernola, ed elettivamente domiciliata
presso lo studio del secondo, sito in Bari, via Dante, n. 97;
CONTRO
il
Comune di Bari, in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e
difeso dall’avv. Augusto Farnelli ed elettivamente domiciliato presso gli
uffici dell’Avvocatura Comunale, siti in Bari, Via Marchese di Montrone, n. 5;
PER L’ANNULLAMENTO
previa concessione di idonee misure cautelari:
- della nota del Comune di Bari – Ripartizione
Tributi del 20/11/2003, prot. n. 1556, con il quale si comunicava, fra l’altro,
alla Pubblicità Foggetti in relazione a n. 7 istanze di autorizzazione alla
installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico, contraddistinte con
le ricevute nn. 318, 319, 320 e 321 del 9/5/2002 e con le ricevute nn. 275, 276
e 277 del 14/11/2000, che per le istanze presentate dopo la scadenza del
vecchio Piano degli impianti persiste l’impossibilità al prosieguo dell’iter
autorizzatorio per mancanza dello strumento tecnico (P.G.I.P.);
- della nota del Comune di Bari – Ripartizione
Tributi del 25/11/2003, prot. n. 1577, con il quale si comunicava alla
Pubblicità Foggetti in relazione a n. 48 istanze del 18/11/2003 di
autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico,
contraddistinte con le ricevute dal n. 11 al n. 58, che la relativa istruttoria
potrà essere effettuata solo dopo l’approvazione de nuovo Piano Generale degli
Impianti Pubblicitari da parte del Consiglio Comunale in sostituzione di quello
scaduto, ai sensi dell’art. 24 del vigente Regolamento Comunale sulla
Pubblicità e Pubbliche affissioni comma 1 lett. a);
- dei rispettivi pareri espressi dalla Conferenza
di Servizio del 9/10/2003 delle Ripartizioni Tecniche del Comune di Bari
interessate al rilascio dei pareri sull’impiantistica pubblicitaria e di ogni
altro atto ad essi preordinato, connesso o consequenziale, ancorché non
conosciuto;
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di
costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Vista la memoria
difensiva depositata in giudizio dal Comune di Bari in data 12/3/2004;
Visti gli atti
tutti del giudizio;
Relatore nella camera di
consiglio, del giorno 17 marzo 2004, il Referendario dott.ssa Federica Cabrini;
Uditi
i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Rilevato
che nella medesima camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare
sulla domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati, ha deciso
di definire immediatamente il giudizio nel merito, con sentenza in forma
abbreviata, dandone comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa;
Rilevato
in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
E DIRITTO
1.
Rilevato che la ricorrente espone di aver presentato numerose istanze per la
concessione di suolo pubblico per impiantistica pubblicitaria che il Comune ha
rigettato, in mancanza del nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari,
non ancora adottato, senza esaminarle nel merito.
Rilevato
che parte ricorrente lamenta:
I) Violazione di legge: art. 7 l. 241/1990;
Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Mancata comunicazione dell’avvio
del procedimento, atteso che tutti i provvedimenti impugnati sono stati
adottati senza aver preventivamente comunicato l’avvio del procedimento;
II) Eccesso di potere per difetto di istruttoria
e carenza dei presupposti; Difetto di motivazione; Ingiustizia manifesta; Contraddittorietà;
Sviamento di potere; Violazione art. 3 D.Lgs. n. 507/1993; Violazione artt. 41
e 97 Cost., atteso che la mancata approvazione del nuovo piano triennale,
scaduto da oltre cinque anni, non può assolutamente giustificare il
comportamento del Comune, in quanto, in attesa di tale evento, la materia deve
continuare ad essere regolamentata dal precedente piano o dai principi dettati
in materia dalle leggi in vigore e dal regolamento comunale.
La
P.A. sostiene che finché non verrà formalmente approvato il nuovo Piano
generale non sarà consentito autorizzare l’installazione di nuovi impianti, ma
la perdurante inerzia del Comune ha permesso allo stesso di trarne beneficio in
virtù della situazione di monopolio pubblico nel settore delle affissioni dirette;
invero, la mancata approvazione del Piano può comportare solo che le istanze
siano sottoposte a valutazione sulla base di molteplici interessi (di ordine
pubblico, di sicurezza, di natura estetica, panoramica, ambientale, edilizia …)
sottesi alla disciplina applicabile, ma non può tradursi in un “blocco” delle
autorizzazioni alla installazione di nuovi impianti.
Il
disposto di cui all’art. 36, comma 8, del D.Lgs. n. 507/1993 va poi posto in
relazione al comma 2, di talché una volta trascorso il termine l’adozione del
regolamento e, quindi, anche del Piano generale, la P.A. è tenuta ad istruire
comunque le istanze;
III) Violazione di legge: artt. nn. 3 e 8 l. n.
287/1990 e 41 Cost.; Eccesso di potere per erronea motivazione, atteso che
l’attività di prestazione di servizi di affissione pubblicitaria costituisce
attività di impresa ai sensi dell’art. 41 Cost.; invero, si tratta delle
prestazioni di un servizio destinato a soddisfare i bisogni individuali del
singolo utente e, per di più, i rapporti tra il prestatore del servizio e gli
utenti si espl......