DIPENDENTI DI AZIENDA PUBBLICA LOCALE ISCRITTI ALL'INPDAP
COMPARTECIPAZIONE IRPEF 2006
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale
Contribuzione di maternità ed Anf (ex Cuaf) per le aziende che occupano
lavoratori iscritti all'INPDAP. Ulteriori chiarimenti. Modalità di compilazione
delle denunce da parte delle aziende che occupano dirigenti iscritti all'INPS,
all' INPDAP e all'ex INPDAI.
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Circolare n. 36 - Roma, 8 Marzo 2006
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:Contribuzione di maternità ed Anf (ex Cuaf) per le aziende che
occupano lavoratori iscritti all'INPDAP. Ulteriori chiarimenti. Modalità di
compilazione delle denunce da parte delle aziende che occupano dirigenti
iscritti all'INPS, all' INPDAP e all'ex INPDAI.
SOMMARIO: 1) Misura delle aliquote di contribuzione ex Cuaf e maternità per
le aziende che versano la contribuzione pensionistica all'INPDAP. Adempimenti
delle U.d.P. aziende con dipendenti
2) Modalità di compilazione del modello DM10/2 e dell'EMens da parte delle
aziende, classificate ai fini previdenziali con c.s.c 2.XX.XX, che occupano
dirigenti iscritti all'INPS, all'INPDAP e all'ex INPDAI.
Premessa
Con circolare n. 103 del 15 maggio 1996 è stato illustrato il quadro normativo
(1) con il quale, con effetto 1 gennaio 1996, è stata disposta l'elevazione al
32 per cento dell'aliquota di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti con contestuale riduzione delle aliquote contributive di
finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui
all'art. 24 della legge 9 marzo 1989,n. 88.
Per effetto delle citate disposizioni, la riduzione del contributo di maternità
ed Anf ( ex Cuaf) è stato fissato rispettivamente nella misura dello 0,57% e
del 3,72%.
Tuttavia, le suddette riduzioni non hanno trovato applicazione per le categorie
iscritte a regimi pensionistici obbligatori diversi dal fondo pensioni
lavoratori dipendenti.
Tale situazione è stata confermata dalle disposizioni successive (2) con le
quali è stata fissata l'elevazione dell'aliquota pensionistica applicabile agli
iscritti all'Inpdap senza prevedere lo stesso meccanismo compensativo di
riduzione.
Pertanto, sulla base di quanto esposto, per gli iscritti alla gestione
previdenziale Inpdap, le suddette contribuzioni sono dovute nella misura non
armonizzata.
1) Misura delle aliquote di contribuzione di maternità ed ex Cuaf per le
aziende che versano la contribuzione pensionistica all'Inpdap. Adempimenti
delle U.d.P. aziende con dipendenti.
A seguito di specifiche istanze promosse da alcuni enti pubblici privatizzati e
dalle aziende speciali, costituite ai sensi della legge n. 142/90 e successive
modificazioni ed integrazioni, e da quelle fra queste trasformate, per effetto
del completamento del processo di privatizzazione, in società di capitali di
proprietà anche non interamente pubblica, la questione relativa alla mancata
armonizzazione dei contributi di maternità ed ex Cuaf per le aziende tenute
all'assolvimento della contribuzione pensionistica all'INPDAP è stata oggetto
di approfondimenti in sede ministeriale (3).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in relazione alla situazione
di disparità di trattamento venutasi a determinare, in particolare, con
riferimento alle aziende ex municipalizzate trasformate in S.p.A, ha ritenuto
di sottoporre al parere del Consiglio di Stato il quesito in merito alla
armonizzazione delle predette aliquote.
il Consiglio di Stato, come già comunicato con circolare n. 88 del 31 maggio
2004, punto 3.3, ha concluso ritenendo, al riguardo, necessaria una apposita
iniziativa legislativa ed escludendo la possibilità della soluzione della
mancata armonizzazione attraverso strumenti di carattere esclusivamente
amministrativi.
Sulla base delle predette conclusioni si riassumono di seguito le aliquote
contributive, nella misura non armonizzata, dovute per le categorie di
lavoratori iscritti al regime pensionistico INPDAP.
Le u.d.p. aziende con dipendenti provvederanno al recupero delle eventuali
differenze contributive per maternità e Anf (ex Cuaf), già evidenziate dalla
procedura note di rettifica, curando di attivare tutte le iniziative volte alla
salvaguardia dei crediti dell'Istituto per il predetto titolo.
I ricorsi amministrativi in gestione presso l'Area monitoraggio e gestione del
contenzioso di questa direzione verranno restituiti alle competenti direzioni
provinciali o sub-provinciali che dovranno definirli tenuto conto delle
conclusioni riportate nel suddetto parere.
Note:
(1) art.3, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n.335; D.M. 21 febbraio 1996
(2) art.1, comma 238, della legge 23 dicembre 1996, n.662
(3) messaggio n.303 del 12 giugno 2002.
___________________________
Tabelle
1.1)
Contribuzione di maternità
Aziende
che svolgono attività di natura industriale classificate, ai fini
previdenziali, con c.s.c 1.XX.XX e 2.01.02.
Misura
Periodo
1,23%
fino al
periodo di paga 06/2000
1,03%
dal
periodo di paga 07/2000
Aziende che svolgono attività
diversa da quella del settore industriale classificate ai fini previdenziali
con c.s.c 7.XX.XX e 2.01.01.
Misura
Periodo
1,01%
fino al
periodo di paga 06/2000
0,81%
dal
periodo di paga 07/2000
Si rammenta che per il personale
con la qualifica di dirigente, in linea generale, non è dovuta la contribuzione
per la maternità.
1.2) Contribuzione per ANF (ex
CUAF)
Relativamente al contributo per il
finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare ANF (ex CUAF) continuerà ad
essere dovuta la misura non armonizzata del 6,20%, ridotta, con decorrenza
01.02.2001, dello 0,80%, ai sensi dell'art. 120 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (4) ed ulteriormente, dal 01.02.2006, dell’1%, ai sensi dell’art. 1,
commi 361 e 362 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (5). Conseguentemente dal
01.02.2006 la misura dell’aliquota è pari al 4,40%.
Si rammenta che, ai fini
dell'esatta determinazione dell'aliquota, le posizioni assicurative aventi
c.s.c. diverso da 2.XX.XX dovranno essere contraddistinte dal c.a. “1A” .
Infine, secondo le disposizioni
contenute nella circolare n.227 del 28 dicembre 1999,
le aziende speciali classificate con c.s.c. 2.XX.XX dovranno essere
contraddistinte dal c.a. “7R” qualora siano tenute al versamento della
contribuzione ANF (ex CUAF).
2) Modalità di compilazione del
modello DM10/2 e dell’EMens da parte delle aziende, classificate ai fini
previdenziali con c.s.c. 2.XX.XX, che occupano dirigenti iscritti all’INPS,
all’INPDAP e all’ex INPDAI.
Le
aziende di che trattasi possono occupare dirigenti iscritti ai fini
pensionistici all’ INPS, alla gestione ex-INPDAI e all’INPDAP.
Per una
corretta individuazione delle singole gestioni cui è dovuta la relativa
contribuzione, si illustrano di seguito le modalità di esposizione sul modello
DM10-2 del personale con qualifica di dirigente, dipendente dalle aziende
in oggetto.
2.1)
Dirigenti iscritti al regime pensionistico FPLD (INPS).
(c.s.c. 2.XX.XX indipendentemente dal c.a.)
Soggetti
alla contribuzione della disoccupazione *