DIRIGENTI: INDENNITA’ DIVERSE PER LA STESSA FASCIA
IL PARLAMENTO ITALIANO RATIFICA LA COSTITUZIONE EUROPEA
CONSIGLIO DI STATO, SEZ
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 30 marzo 2005 n.
1334 - Pres.
Frascione, Est. Marchitiello - Provincia di Milano (Avv.ti Baroni e
Merlino) c. Amadeo (Avv.ti Romanelli e Pandolfi) e Cacchi (n.c.) - (annulla
T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II, sent. 24 novembre 2000, n. 6602).
FATTO
Il Sig. Adriano Amadeo, dipendente della Provincia di
Milano impugnava al T.A.R. della Lombardia le deliberazioni della Giunta del
17.6.1997, n. 46552 e n. 57582 nella parte in cui è stato collocato nella 1^
fascia dei dirigenti con attribuzione dell’indennità di posizione stabilita
dagli artt. 39 e ss. del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i
dirigenti degli enti locali approvato con decreto del P.C.M. del 1.12.1995,
nella misura minima di Lire 10.000.000.
La Provincia di Milano si costituiva in giudizio
opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Il Sig. Giovanni Cacchi, al quale il ricorso era stato
notificato, non si costituiva.
Il T.A.R. della Lombardia, II Sezione, con la sentenza del
24.11.2000, n. 6602, accoglieva il ricorso.
La Provincia di Milano propone appello deducendo la
erroneità della sentenza e domandandone la riforma.
Il ricorrente in primo grado si è costituito in appello
chiedendo la conferma della sentenza appellata.
Il Sig. Giovanni Cacchi non si è costituito neppure in
appello.
Alla pubblica udienza del 26.11.2004, il ricorso in
appello è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
La Provincia di Milano propone appello avverso la sentenza
della II Sezione del T.A.R. della Lombardia in epigrafe indicata, con la quale
è stato accolto il ricorso proposto dal Sig. Adriano Amadeo, dipendente
dell’ente, e sono state annullate le deliberazioni della Giunta del 17.6.1997,
n. 46552 e n. 57582.
Tali deliberazioni, con le quali la Provincia di Milano ha
applicato ai propri dipendenti gli artt. 39 e seguenti del Contratto collettivo
di lavoro dei dirigenti degli enti locali, approvato con provvedimento del
P.C.M. del 1.12.1995, erano state impugnate in relazione al collocamento del
Sig. Amadeo nella 1^ fascia dei dirigenti.
L’appello è fondato nel merito.
La Sezione non si sofferma, pertanto, a riesaminare le
eccezioni in rito respinte dal T.A.R. e riproposte dall’ente appellante.
Per l’esame del merito, è utile riportare la normativa di
riferimento.
Il citato art. 39 del Contratto collettivo di lavoro dei
dirigenti degli enti locali, al secondo e al terzo comma, prevede: "2. Le
amministrazioni determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali, cui è
correlato il trattamento economico di posizione, ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs. n. 29 del 1993. Le funzioni sono graduate tenendo conto di parametri
connessi alla collocazione della struttura, alla complessità organizzativa,
alle responsabilità gestionali interne ed esterne. 3. Le Amministrazioni
attribuiscono un valore economico ad ogni posizione dirigenziale prevista
nell’assetto organizzativo dell’ente, in base alle risultanze della graduazione
di cui al comma precedente e secondo i criteri indicati negli artt. 40, 41 e 42
che non prefigurano alcun modello organizzativo".
L’art. 40, comma 1, per le Province, stabilisce a sua
volta che, nei limiti della consistenza di un fondo appositamente costituito ai
sensi del precedente art. 37, la retribuzione di posizione, alla quale fa
riferimento l’art. 39, "è definita entro i seguenti valori annui lordi per
tredici mensilità:
a)fino ad un massimo di lire 70.000.000, per le posizioni
dirigenziali che prevedono autonomia gestionale nell’ambito degli indirizzi
politici e la responsabilità di impostare e seguire politiche o funzioni
pubbliche di ampio raggio, curando il funzionamento di distinte e complesse
tipologie di servizi ed interventi; b) fino ad un massimo di Lire 38.500.000,
per le posizioni dirigenziali che prevedono responsabilità di raggiungimento di
obiettivi riferiti al funzionamento di strutture e alla gestione di importanti
risorse economiche e umane; c) da un minimo di Lire 10.000.000 ad un massimo di
26.000.000, per le posizioni dirigenziali che prevedono responsabilità
gestionali per ambiti definiti per quantità e qualità di prestazioni".
Le norme ora riportate stabiliscono, quindi, che
l’amministrazione deve individuare le "posizioni dirigenziali" e
inserire queste, in relazione alla tipologia delle funzioni che vi sono
collegate e al loro livello di responsabilità ("collocazione della
struttura, complessità organizzativa, responsabilità gestionali interne ed
esterne della relativa funzione"), in una delle tre fasce di valori in cui
la normativa ripartisce la cd. indennità di posizione (a,b,c).
L’indennità, pertanto, secondo la norma in esame, può
essere corrisposta in misura diversa per le varie posizioni dirigenziali anche
di una stessa fascia. La normativa in esame ha considerato che alcune
posizioni, pur avendo funzioni genericamente caratterizzate da uno stesso
ambito di responsabilità, potessero essere ulteriormente specificate e graduate
e ha di conseguenza diversificato anche la corresponsione della relativa
indennità. La norma ha pertanto stabilito per la concreta attribuzione di tale
indennità un limite minimo ed un limite massimo entro i quali collocare
concretamente le singole posizioni dirigenziali. Ciò emerge con tutta evidenza
dal fatto che la norma, disponendo che la indennità di posizione di ciascuna
fascia possa essere di valore "fino ad un massimo di Lire 70.000.000"
ovvero "da un minimo di Lire 10.000.000 ad un massimo di 26.000.000"
chiaramente autorizza l’amministrazione a differenziare l’indennità di
posizione in relazione alla specifica posizione che il dirigente occupa "nella
struttura organizzativa dell’ente".
Ciò stante, la Sezione non condivide le conclusioni alle
quali è pervenuto il T.A.R. che, in accoglimento della tesi dell’appellato, ha
affermato che la Provincia di Milano non avrebbe potuto ulteriormente
suddividere le tre fasce previste dall’art. 40 della normativa in esame,
realizzando due fasce per ciascuna di esse. E’ evidente che, con tale
suddivisione, la Provincia ha inteso esercitare quella facoltà di graduazione
delle posizioni che la normativa del contratto nazionale le consentiva di
effettuare e che, invece, di riferirla alle singole posizioni l’ha operata per
gruppi, inserendo le singole posizioni dirigenziali, ai fini della indennità di
posizione, in due ulteriori fasce per ciascuna delle fasce previste dalla
normativa esaminata, ritenendo omogenee o quanto meno analoghe le funzioni
collegate a ciascuna di dette posizioni.
Le argomentazioni del T.A.R. secondo cui la Provincia di
Milano, così operando, non avrebbe tenuto in alcun conto l’impegno e la qualità
delle prestazioni dai singoli dirigenti ("omettendo di valutare in
concreto la qualità dell’attività svolta, così sottraendosi ad ogni valutazione
individuale") è evidentemente erronea. Tali parametri non sono attinenti
alla cd. indennità di posizione, che si riferisce, come si può rilevare dalle
considerazioni che precedono, alla rilevanza oggettiva del posto occupato dal
dirigente nella organizzazione dell’ente (dalla "posizione"), ma
dalla diversa indennità cd. di risultato che rappresenta altra voce retributiva
per i dirigenti, commisurata, appunto, alla qualità delle prestazioni e
all’impegno effettivamente profusi.
L’appello della Provincia di Milano, in conclusione, deve
essere accolto, risultando dalle considerazioni che precedono la piena
legittimità delle deliberazioni impugnate in primo grado. Le ulteriori
argomentazioni dedotte con il ricorso originario dall’appellato, anche quelle
prospettate con i motivi assorbiti dal giudice di primo grado, non sono
assolutamente idonee a modificare le conclusioni che precedono che, del resto,
sono meramente descrittive del contenuto delle norme del contratto collettivo
di lavoro alle quali si riferiscono.
In riforma della sentenza appellata, pertanto, deve essere
respinto il ricorso originario.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per procedere alla
integrale compensazione fra le parti delle spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta
Sezione, accoglie l’appello della Provincia di Milano e, per l’effetto,
respinge il ricorso originario proposto dal Sig. Adriano Amadeo.
Compensa le spese dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il
26.11.2004, con l'intervento dei signori:
Emidio Frascione Presidente
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere est.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Marchitiello Emidio Frascione
Depositata in segreteria in data 30 marzo 2005.
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