DIRITTI D'AUTORE SU FOTOCOPIE DI OPERE NELLE BIBLIOTECHE COMUNALI
Blocco delle assunzioni e patto di stabilità 2001
A C C O R D O
A C C O R D O
Tra
Società
Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)
Associazione
Italiana Editori (A.I.E.)
Sindacato
Nazionale Scrittori (S.N.S.)
Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Unione
delle Province d'Italia (U.P.I.)
Associazione
Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.)
Visto
l’art. 2 della Legge 18 agosto 2000 n. 248 “Nuove norme di tutela del diritto
d’autore”, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 206 del 4 settembre 2000 ed in
attuazione del comma 5 dell’art. 68 della Legge n. 633/41 così come introdotto
dal medesimo art. 2 della Legge 248/2000,
CONCORDANO QUANTO SEGUE
Art. 1
L’accordo
ha per oggetto le riproduzioni delle opere dell’ingegno pubblicate per le
stampe esistenti nelle biblioteche degli enti locali territoriali e delle
istituzioni culturali ed effettuate all’interno delle stesse, fatte per uso
personale entro il limite del 15%.
Art. 2
Si
intendono compresi nell’accordo i servizi di riproduzione eventualmente
concessi in outsourcing a condizione che il servizio avvenga all'interno dei
locali delle biblioteche.
Sono
escluse le attività di riproduzione effettuate al di fuori di tale ambito,
ovvero per opere non conservate dalla biblioteca e comunque quelle effettuate
da soggetti con caratteristiche commerciali tali da costituire concorrenza
diretta ai centri di riproduzione privati.
Art. 3
Il compenso è determinato per fasce correlate al bacino di
utenza della biblioteca comunale, provinciale, consortile o di istituzione, con
riferimento al comune di appartenenza
territoriale, secondo la tabella allegata che fa parte integrante
dell’accordo.
Per i sistemi urbani il compenso è determinato globalmente
con riferimento al comune.
La individuazione delle istituzioni culturali, di cui
all'art.1, le loro caratteristiche e attività saranno sottoposte, entro tre
mesi dalla firma del presente accordo, all'esame del comitato paritetico di cui
all'art.10 che approfondirà anche gli aspetti riguardanti la diffusione sul
territorio di tali istituzioni e le diverse tipologie di attività di
fotocopiatura effettuate all'interno delle stesse, al fine di determinare la
relativa fascia di appartenenza.
Art. 4
Per le
biblioteche appartenenti alla fascia sino a 10.000 abitanti e per le
biblioteche di istituzioni culturali non è dovuto alcun compenso nel caso in
cui l’attività di fotocopiatura sia occasionale.
E’ esclusa, comunque, l'occasionalità nel caso in cui
vengano effettuate più di 10 fotocopie in media per giorno d'apertura.
Art. 5
Ai fini
della corresponsione del compenso, ciascuna biblioteca comunica agli uffici
territorialmente competenti della S.I.A.E. i dati identificativi con
l’indicazione del bacino di utenza determinato ai sensi dell’art. 3.
Art. 6
Il
pagamento del compenso viene effettuato entro il mese di dicembre per il 2002
ed entro il mese di giugno per il 2003.
Art. 7
Al fine di
recuperare il compenso relativo al 2001, si conviene di stabilire tale compenso
nel 65% di quanto dovuto annualmente secondo la citata tabella. Il pagamento
sarà effettuato entro il mese di dicembre 2002.
Art. 8
La
comunicazione ed il pagamento di cui ai precedenti artt. 5, 6 e 7 può essere
fatta in luogo della singola biblioteca, dagli enti di riferimento ovvero dai
sistemi o aggregazioni di biblioteche.
In tal caso i soggetti interessati fanno pervenire
apposita comunicazione alla sede S.I.A.E. di competenza indicando
specificamente i dati afferenti le singole biblioteche.
Art. 9
Anche allo
scopo di una più adeguata ripartizione dei compensi agli aventi diritto, la S.I.A.E.
può effettuare controlli a campione per tipologie di opere editoriali
riprodotte, secondo modalità da definire, caso per caso, con le singole
biblioteche o con l’Ente locale territoriale di riferimento.
Le biblioteche, anche sulla base delle linee guida definite dai firmatari del presente accordo,
forniscono alla S.I.A.E. le informazioni statistiche a loro disposizione utili
a meglio definire l’identificazione
delle opere riprodotte.
Art. 10
In ordine
al rispetto del limite quantitativo di riproducibilità per uso personale del
singolo volume o fascicolo di periodico, le singole biblioteche si impegnano a
rendere costantemente edotti gli utilizzatori delle riproduzioni per uso
personale circa gli obblighi di legge, ad effettuare controlli anche periodici
a campione volti ad impedire il superamento dei limiti, a collaborare con i
funzionari della S.I.A.E. espressamente e documentalmente delegati
all’effettuazione dei controlli previsti dalla legge, secondo le modalità
definite nell’articolo 9.
Art. 11
E’
costituito un comitato paritetico per esaminare eventuali questioni
interpretative e controversie derivanti dalla applicazione del presente
accordo.
Art. 12
Il
presente accordo, che ha carattere sperimentale, ha validità fino al 31
dicembre 2003.
Nel corso di tale periodo le parti si impegnano ad
effettuare un monitoraggio dell’attività di fotocopiatura che viene effettuata
all’interno delle biblioteche al fine di pervenire a una determinazione dei
compensi che sia il più possibile rispondente alla effettiva quantità di
fotocopie effettuate.
Data,
BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI
TERRITORIALI
(ESCLUSE BIBLIOTECHE NAZIONALI)
Fasce di abitanti del