DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI SUGLI ATTI DELLE PARTECIPATE
D.L. n. 92/2008: limiti al potere di ordinanza
N
N.
00934/2010 REG.SEN.
N.
01271/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte
(Sezione Prima)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso
numero di registro generale 1271 del 2009, proposto da:
Paolo Ronchetti, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ciccia, con domicilio
eletto presso lo stesso in Torino, via Susa, 23;
contro
Societa'
Asmt Servizi Industriali S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Cinzia
Picco, prof. Paolo Scaparone, con domicilio eletto presso il secodno in Torino,
via S. Francesco D'Assisi, 14; Comune di Tortona;
per
l'annullamento
previa
sospensione dell'efficacia,
del
provvedimento prot. 3627/P7sg del 20/10/2009 a firma dell'Amministratore
delegato della società Asmt, con il quale è stata rigettata l'istanza di
accesso ai documenti amministrativi presentata dal sig. Paolo Ronchetti,
pervenuta il 1° ottobre 2009;
di tutti gli
atti antecedenti, presupposti, connessi, derivati e conseguenziali;
nonché per
la declaratoria del ricorrente a detto accesso e per il conseguente ordine
all'ASMT di esibizione della documentazione richiesta e di rilascio di copie.
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio di Societa' Asmt Servizi Industriali S.p.A.;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore
nella Camera di Consiglio del giorno 17/12/2009 il Referendario Avv. Alfonso
Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e
DIRITTO
1. Con
istanza del 28.9.2009 (doc. 3 ricorrente) il sig. Ronchetti, Consigliere
comunale di Tortona, richiedeva all’A.S.M.T. Servizi industriali S.p.A.,
società mista a partecipazione pubblica maggioritaria, affidataria di alcuni
servizi pubblici locali da parte dell’Ente territoriale, di potere accedere
all’elenco fornitori della società per gli anni 2006 - 2009, assumendo la
strumentalità del richiesto diritto d’accesso all’espletamento del suo mandato
elettivo.
La società
domandava un parere legale all’attuale patrono della stessa nel presente
giudizio, il quale concludeva nel senso della legittimità del diniego sul
rilievo che la società intimata, pur essendo partecipata maggioritariamente al
53% dal Comune di Tortona non sarebbe qualificabile come ente o azienda
dipendente dal medesimo, ai sensi dell’art. 43 del TUEL, difettando il
requisito del controllo analogo.
Al che la
società in questione denegava al Ronchetti il richiesto accesso documentale.
Con il
gravame in epigrafe insorge avverso il diniego, assunto con nota del 20.10.2009
(doc. 1 ricorrente) il Consigliere Ronchetti.
Si
costituiva in giudizio l’A.S.M.T. s.p.a con atto del 4.12.2009.
Alla Camera
di Consiglio del 17.12.2009 udita la lunga discussione dei procuratori delle
parti e la Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano, il ricorso è stato
ritenuto in decisione.
2.1. Deduce
il ricorrente un unico motivo di ricorso, conciso ma centrato, lamentando
violazione dell’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 e 39 del Regolamento del
Consiglio Comunale e delle Commissioni permanenti del Comune di Tortona,
oltreché eccesso di potere per difetto di motivazione.
Sostiene, in
particolare, il deducente che il diniego del richiesto accesso, ancorato sulla
presunta non riconducibilità dell’A.S.M.T. S.p.A. al novero delle aziende
dipendenti dal Comune di Tortona, conduce a restringere il diritto di accesso
dei consiglieri rispetto a quello riconosciuto alla generalità dei cives, posto
che ai sensi dell’art. 22 delle L. n. 241/1990, il diritto d’accesso c.d.
ordinario vige anche nei riguardi dei soggetti di diritto privato gestori di
pubblici servizi, qual è sicuramente la resistente Azienda.
Non
osterebbero a parere del Ronchetti al richiesto diritto di accesso, né il dato
che la partecipazione maggioritaria del Comune alla Azienda non equivalga a
qualificarla ente dipendente dal Comune, né la presenza nella compagine
societaria della medesima di un socio privato minoritario.
Non consta
inoltre alcuna norma che delimiti la nozione di ente dipendente dal comune alle
sole società in house.
2.2. A
parere della Sezione le doglianze del ricorrente evidenziano tratti di
manifesta fondatezza e vano conseguentemente accolte.
Non
persuadono le ragioni del diniego, desunte dal parere legale acquisito
dall’Amministrazione ed allegato alla impugnata nota di diniego.
Tale parere
fonda la negazione della domanda di accesso sul rilievo che la A.S.M.T. pur
essendo una società posseduta in misura maggioritaria dal Comune di Tortona,
non sarebbe definibile in termini di ente o azienda dipendente del medesimo, ex
art. 43 del d.lgs. n. 267/2000, non configurando il modello gestorio di cui
al’art. 113 del Testo Unico, dell’in house providing, per difetto del
fondamentale presupposto del controllo analogo.
Del pari non
convince la semplificazione della questione e la sua riduzione alle sole norme
civilistiche di cui all’art. 2381 c.c. che escluderebbe il diritto degli
azionisti di ottenere informazioni sulla gestione della società al di fuori
dell’assemblea.
2.3.1.1.
Ritiene opportuno il Collegio procedere ad una rapida ricostruzione del corpus
normativo che disciplina il diritto di accesso dei Consiglieri comunale e non
può all’uopo non richiamare la recente sentenza del Tribunale, che ha avuto
vasta eco e che ha effettuato una ricognizione dei limiti e delle condizioni
del diritto d’accesso dei consiglieri comunali in relazione agli atti dell’ente
locale.
Si è in
quella sede (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 31.7.2009, n. 2128 ) condivisibilmente
conferita al diritto di accesso dei consiglieri comunali un’accezione alquanto
ampia, tale da involgere qualsiasi informazione ritenuta dal richiedente utile
all’espletamento del mandato elettivo, con esclusione delle sole richieste
strumentali ed indeterminate, svincolando l’istanza sia dall’onere
motivazionale che da quello formale della espressione in forma scritta.
Sul versante
oggettivo rammenta il Collegio che anche il Giudice di secondo grado accredita
una nozione particolarmente lata di informazioni utili all’espletamento del
mandato consiliare, precisando che “dal termine "utili" contenuto nella
norma in oggetto non consegue, quindi, alcuna limitazione al diritto di accesso
dei consiglieri comunali, bensì l'estensione di tale diritto a qualsiasi atto
ravvisato utile all'espletamento del mandato".(Consiglio di Stato, Sez. V,
09 ottobre 2007, n. 5264).Né per altro verso può riconoscersi
all’Amministrazione uno spazio di sindacato in punto all’interesse del
consigliere alla visione degli atti e all’ottenimento delle informazioni,
poiché “l'interesse del consigliere comunale ad ottenere determinate informazioni
o copia di specifici atti detenuti dall'amministrazione civica non si presta,
pertanto, ad alcuno scrutinio di merito da parte degli uffici interpellati in
quanto, sul piano oggettivo, esso ha la medesima latitudine dei compiti di
indirizzo e controllo riservati al Consiglio comunale (al cui svolgimento è
funzionale)”(Consiglio di Stato, Sez. V, 2 settembre 2005, n. 4471).
2.3.1.2.
Deve qui la Sezione unicamente aggiungere che il diritto d’accesso dei
consiglieri comunali si estende anche agli atti formati o stabilmente detenuti
da tutte le aziende o enti partecipati dal comune, non richiedendosi che le
stesse integrino la figura dell’in house providing.
Va al
riguardo condivisa la tesi espressa dalla difesa del ricorrente, circa
l’inesistenza di una norma di copertura all’argomento portato dal parere legale
richiesto dalla ASMT, secondo il quale il diritto d’accesso dei consiglieri
comunali può estendersi solo alle aziende comunali riconducibili all’alveo
del’in house providing.
Nessuna
norma di legge o principio costituzionale abilita l’interprete ad operare una
simile discriminazione, che oltre a non essere consentita dal legge a non
rinvenire supporti ne diritto positivo, infrange de plano anche i canoni
ermeneutici di scaturigine costituzionale, quali promananti dagli artt. 24 , 3
e 113 della Costituzione.
2.3.2.
Quando il legislatore del TUEL del 2000 adoperava l’espressione “aziende o enti
dipendenti” del Comune, invero, non poteva minimamente additare gli organismi
in house, in allora sconosciuti (benché la sentenza Teckal sia stata resa dalla
Corte del Lussemburgo il 1999) poiché non ancora elevati dalla giurisprudenza e
poi dal legislatore a figura organizzatoria tipica. Basti pensale che la famosa
predetta sentenza Teckal, del 1999, costituente il leading case in subiecta
materia, originava da un rinvio interpretativo effettuato dal T.A.R. Emilia
Romagna – Parma, vertente non certo in materia di pubblici servizi, ma di
appalti pubblici di servizi misti a forniture, domandandosi principalmente il
TAR parmense se le attività di fornitura, che economicamente si configuravano
prevalenti rispetto al servizio di gestione di impianti......