DIRITTI DI SEGRETERIA AI VICE-SEGRETARI
TASSO D'INTERESSE PER RITARDATI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI
Oggetto: quesito in materia di compensi per diritti di segreteria ai
dirigenti incaricati delle funzioni di Vice-segretario
Oggetto:
quesito in materia di compensi per diritti di segreteria ai dirigenti
incaricati delle funzioni di Vice-segretario.
Si fa riferimento alla nota del __________, acquisita in ricezione al prot. n.
__________in data_______, con cui il Dirigente del Comune in indirizzo, con
accenno all’art. 25 del C.C.N.L. Area Dirigenza Regioni ed Autonomie Locali
titolato -incarico di vicesegretario- che recita …”ai dirigenti incaricati
delle funzioni di vice-segretario, secondo l’ordinamento vigente, sono
corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di cui all’art. 21 del D.P.R.
4 dicembre 1997, n. 465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di
assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della
relativa funzione”, richiedeva il parere in merito ai seguenti punti:
componente stipendiale da prendere inØ considerazione di cui alla previsione del limite
di un terzo della retribuzione percepita, quale tetto massimo del compenso
spettante per i diritti di segreteria, per le figure di Segretario comunale e
Vice segretario;
tempiØ di
decorrenza ed applicazione del C.C.N.L. Area Dirigenza Regioni ed Autonomie
Locali, stipulato in data 22 febbraio 2006, in ordine alla riscossione dei
diritti di rogito a favore del Vice segretario.
Si premette che, come già previsto dal comma 69 dell’art. 17 della legge 15
maggio 1997, n. 127, il comma 5 dell’art. 97 del decr. leg. n. 267/2000 si
limita a ripetere che la competenza a prevedere o meno l’esistenza del vice
segretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza,
assenza o impedimento, è assegnata al regolamento degli uffici e dei servizi.
Si porta a conoscenza che, il nuovo C.C.N.L. del personale del comparto delle
Regioni e delle Autonomie Locali, siglato in data 09 maggio 2006, di cui al
Titolo II –disposizioni particolari, art. 11 –incarico di vicesegretario-
disciplina la materia in questione ai comma di seguito riportati:
2. la percentuale di 1/3 dello stipendio in godimento del segretario,
prevista dall’art. 41, 4 comma, della legge n. 312/1980, costituisce l’importo
massimo che può essere erogato dall’ente a titolo di diritti di rogito e quindi
il massimo teorico onere finanziario per l’ente medesimo; tale limite è
sempre unico a prescindere dal numero dei soggetti beneficiari;
3. la percentuale di 1/3 dello stipendio, di cui all’art. 41, comma 4, della
legge n. 312/1980, deve essere individuata in relazione al periodo di effettiva
sostituzione e non con riferimento allo stipendio teorico annuale del
vicesegretario.
Infine, in relazione al secondo interrogativo in questione, ferme restando le
disposizioni particolari che disciplinano l’erogazione dei compensi per diritti
di rogito di cui all’art. 11 sopra citato, si evidenzia che il nuovo C.C.N.L.
Area Dirigenza Regioni ed Autonomie Locali, in vigore dal giorno successivo al
22 febbraio 2006, data in cui è stato siglato dalle parti rappresentanti,
concerne il periodo 01/01/2002 – 31/12/2005, per la parte normativa, ed è
valido dallo 01/01/2002 al 31/12/2003, per la parte economica, di cui all’art.
2, comma 1.
......