DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DEI RESIDENTI
Lunghezza relazione tecnica rispetto alle prescrizioni del bando
SENTENZA N
SENTENZA N. 40
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-
Ugo
DE
SIERVO
Presidente
-
Paolo
MADDALENA
Giudice
-
Alfio
FINOCCHIARO
”
-
Alfonso
QUARANTA
”
- Franco
GALLO
”
-
Luigi
MAZZELLA
”
-
Gaetano
SILVESTRI
”
-
Sabino
CASSESE
”
- Maria
Rita
SAULLE
”
-
Giuseppe
TESAURO
”
- Paolo
Maria
NAPOLITANO
”
-
Giuseppe
FRIGO
”
-
Alessandro
CRISCUOLO
”
-
Paolo
GROSSI
”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.
9, commi 51, 52 e 53, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30
dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e
annuale della Regione - Legge finanziaria 2010), modificativi dell’art. 4 della
legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema
integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con
ricorso notificato in data 8-11 marzo 2010, depositato in cancelleria il 16
marzo 2010 ed iscritto al n. 46 del registro ricorsi 2010.
Visto l’atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;
udito nell’udienza pubblica del 30 novembre 2010 il Giudice relatore Maria Rita
Saulle;
uditi l’avvocato dello Stato Paola Palmieri per il Presidente del Consiglio dei
ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato in data 8-11 marzo 2010 e
depositato il successivo 16 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
impugnato l’art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 marzo
2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale), così come modificato dall’art. 9,
commi 51, 52 e 53, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni
per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione - Legge
finanziaria 2010), per violazione degli articoli 2, 3, 38 e 97 della
Costituzione.
1.1. – Il ricorrente premette che, nel testo
antecedente la modifica citata, l’art. 4 della legge regionale n. 6 del 2006
disponeva, al primo comma, che il diritto ad accedere al sistema regionale
integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale spettava a «tutte le persone residenti nella Regione», e,
al comma successivo, che detti servizi dovevano essere garantiti anche ad
alcune categorie di persone comunque presenti nel territorio della Regione,
quali i cittadini italiani temporaneamente presenti, gli stranieri legalmente
soggiornanti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), i richiedenti asilo, rifugiati e apolidi,
nonché i minori e le donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi
successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
Ebbene, il ricorrente evidenzia, da un lato, che
l’art. 4, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2006, così come modificato
dall’art. 9, comma 51, della legge regionale n. 24 del 2009, prevede invece che
il «diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato» sia
riconosciuto soltanto a «tutti i cittadini comunitari residenti in Regione da
almeno trentasei mesi»; dall’altro, che l’originario secondo comma del medesimo
art. 4 – il quale riconosceva ad alcune categorie di persone, a diverso titolo
presenti sul territorio regionale, l’accesso agli interventi ed ai servizi del
sistema integrato – risulta abrogato dall’art. 9, comma 52, della medesima
legge regionale n. 24 del 2009. Secondo il ricorrente, la disposizione
regionale, «nella nuova complessiva formulazione risultante dalle modifiche» citate,
sarebbe «ingiustificatamente discriminatoria», in primo luogo, «nei confronti
degli extracomunitari residenti o non», posto che l’accesso agli interventi e
servizi è espressamente limitato ai soli cittadini dell’Unione europea; in
secondo luogo, nei confronti dei cittadini europei, inclusi gli stessi
......