DIRITTO D'ACCESSO REITERATO
TORNANO IN VIGORE LE DISPOSIZIONI DEL 2007
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA
ITALIANA N. 741/09 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N
3812 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale,Quinta Sezione ANNO 2008
ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello
n. 3812 del 2008 proposto dall’ Azienda USL ROMA F, in persona del direttore
generale pro-tempore, rappresentato e difeso dall’ avv. Paolo De Camelis ed
elettivamente domiciliato in Roma, via D. Azuni n.9;
contro
il dott. Dario Peris,
rappresentato e difeso dall’ avv. Giuseppe Coppola ed elettivamente domiciliato
in Roma, presso l’avvocato Roberto Eufrate, via del Viminale n. 43;
e nei
confronti
del dott. Duilio
Iacobucci, non costituito in giudizio;
per la
riforma
della sentenza n. 2599
del 2008, resa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma-Sez.
III quater, in tema di accesso ai documenti ex l. n. 241 del 1990;
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Visto l’atto di
costituzione in giudizio del dott. Peris;
Viste le memorie
prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti
della causa;
Relatore, alla camera
di consiglio del 22 luglio 2008, il Cons. Giancarlo Giambartolomei;
Udito l’avvocato
Coppola;
Ritenuto in fatto e
considerato in diritto quanto segue:
FATTO
E DIRITTO
1.-Con la sentenza n.
2599 del 2008, indicata in epigrafe, nel decidere il ricorso n. 11702 del 2007,
proposto ex art. 25 della l. n. 241 del 1990, il Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio ha ordinato all’ Azienda U.S.L. Roma “F” di consentire
al dott. Dario Peris di prendere visione e di estrarre copia della
documentazione indicata nella domanda d accesso del 10 ottobre. 2007 riferita
ad una pregressa vertenza giudiziaria con l’ Azienda medesima.
Il dott. Peris nel
precedente ricorso n. 1963 del 2007, con il quale aveva impugnato gli atti di
indizione di un concorso pubblico per titoli ed esami, bandito per la copertura
di n. 8 posti di dirigente amministrativo, aveva proposto actio ad exhibendum e
con istanza del 21 marzo 2007 aveva chiesto all’ Azienda l’ accesso ai
documenti di un procedimento disciplinare nel frattempo avviato e ad otto
documenti sette dei quali inerivano al giudizio pendente innanzi al Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio e richiesti anche in quella sede.
Dopo che si era formato
il silenzio-diniego, non impugnato, con una seconda istanza (datata 10 ottobre
2007) il dott. Peris tornava a chiedere l’ accesso ai sopraindicati documenti
ed avverso il diniego espresso (nota 24 ottobre 2007) proponeva ricorso (n.
11702 del 2007), deciso con la sentenza oggetto dell’ appello in esame.
1.-2.-Deduce l Azienda
appellante:
a.- il dott. Peris, per
aver trascritto nel ricorso n. 1963 del 2007 “interi brani” degli atti dei
quali chiede l’ esibizione il dott. Peris, avrebbe fornito prova della mancanza
di un suo interesse (informativo) sostanziale e non meramente formale ad
acquisire atti dei quali è già a conoscenza e d’una sua posizione tutelabile ex
art. 22 e seguenti della l. n. 241 del 1990; inoltre il ricorso n. 1963 del
2007 si baserebbe su falsi presupposti e i documenti richiesti sarebbe privi di
rilevanza;
b.- come già
prospettato in prime cure, formatosi il silenzio-diniego al quale l’ art. 25,
co. IV, della l. n. 241 del 1990 attribuisce natura provvedimentale, in
mancanza di un impugnazione, il diritto d’ accesso si sarebbe estinto, con
conseguente improponibilità dell’ azione avverso la nota 24 ottobre 2007 di
risposta alla seconda istanza del 10 ottobre 2007;
c-. la sentenza appellata
erroneamente non avrebbe accolto l’ eccezione di violazione dei co. 4° e 5°
dell’ art. 25 della l. n. 241 del 1990 in quanto il dott. Peris aveva già
chiesto l’ esibizione dei documenti in questione nel corso del giudizio di cui
al ricorso n. 1963 del 2007.
Il dott. Peris si è costituito ed
ha depositato memoria 9 luglio 2008 alla quale ha controdedotto l’ appellante
con propri scritti difensivi del 18 luglio 2008.
2.- L’ appello è infondato.
2.-1.- La certa non pertinenza dei
riprodotti motivi dedotti nel ricorso n. 1963 del 2007 e la loro estraneità al
giudizio d’accesso non comporta alcuna dichiarazione di (parziale)
inammissibilità per essere la esposizione finalizzata a dimostrare la carenza
di un interesse al rilascio di copia degli atti richiesti.
L’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato (sent. 24 giugno 1999 n. 16) ha qualificato d’ interesse legittimo la posizione
giuridica soggettiva cui si correla il c.d. diritto d’ accesso.
Il
legislatore ha introdotto limiti esterni all’ esercizio del “diritto” d’accesso
(mediante anche l’ emanazione di regolamenti in ordine ai quali l’
Amministrazione conserva poteri discrezionali) ed ha affievolito così ad
interesse legittimo una posizione astrattamente di diritto.
L’ interesse (legittimo) per esistere deve mostrare una
qualche strumentalità rispetto alla protezione di un’ulteriore
situazione soggettiva (“per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”
art. 22 l. n. 241 del 1990) che non necessariamente deve essere d’ interesse
legittimo o di diritto soggettivo.
La strumentalità del diritto di
accesso richiede la prospettazione (in apposita istanza) di un interesse
personale, concreto, serio e non emulativo, pur senza la necessità
dell’attualità di una lesione della sottesa posizione giuridica che resta
estranea al giudizio d’ accesso per cui appaion......