DIRITTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI A VISIONARE GLI ATTI URBANISTICI NON APPROVATI
ADDIZIONALE IRPEF: SALDO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
N. REG. DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 1278/2006 REG. RIC.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SALERNO
Seconda Sezione
ANNO
composto
dai Signori:
Dott.
Luigi Antonio ESPOSITO – Presidente
Dott. Sabato GUADAGNO – Consigliere
Dott. Ezio FEDULLO – Primo referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.
1278/2006, proposto da Sellitto
Raffaele, Capuano Manuel, Capuano Vincenzo e Salvati Michele, rappresentati e difesi dall’Avv. Gabriele Capuano,
elettivamente domiciliati in Salerno, al corso Vittorio Emanuele n. 174, presso
lo studio del difensore;
contro
il Comune di Castel
San Giorgio, in persona del Sindaco p.t.;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 9632 del 12.6.2006, recante
diniego di accesso agli atti riguardanti il P.R.G., richiesto dai ricorrenti
con istanza del 30.5.2006;
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza del 19 Ottobre 2006 il dott. Ezio
FEDULLO;
Uditi i difensori presenti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto ed in diritto:
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, consiglieri comunali del Comune intimato,
agiscono al fine di ottenere il soddisfacimento del diritto di accesso in
relazione agli “atti riguardanti il Piano Regolatore Generale redatto dai
tecnici incaricati proff. Lanini e Colombo”, accesso richiesto con istanza da
essi presentata in data 30.5.2006 e respinta dall’amministrazione intimata con
l’impugnata determinazione prot. n. 9632 del 12.6.2006, fondata sulla decisione
di apporre sugli atti de quibus il
vincolo del segreto assunta dalla conferenza dei capigruppo in occasione della
riunione del 28.10.2004.
Tanto premesso, deve rilevarsi la fondatezza del gravame.
Deve in primo luogo evidenziarsi che la speciale
legittimazione dei ricorrenti all’esercizio della presente actio ad exhibendum, fondata (ex
art. 43, comma 2, d.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) sulla veste di consiglieri
comunali dagli stessi assunta, rende irrilevante, al fine di limitare il
soddisfacimento dell’interesse ostensivo fatto valere, la disposizione di cui
all’art 24, comma 1, lett. c) l. 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale “il
diritto di accesso è escluso nei confronti dell’attività della pubblica
amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi
generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le
particolari norme che ne regolano la formazione”.
Invero, l’ampia latitudine oggettiva dell’art. 43, comma
2, d.Lgs n. 267/2000, secondo cui i consiglieri comunali “hanno diritto di
ottenere dagli uffici (…) tutte le notizie e le informazioni in loro possesso,
utili all’espletamento del proprio mandato”, da un lato, e la specificità del
titolo abilitante i consiglieri comunali all’esercizio del diritto di accesso
rispetto a quello generale di cui all’art. 22, comma 1, lett. b) l. n.
241/1990, dall’altro, non consentono di apporre alla predetta facoltà
conoscitiva limitazioni che non siano espressamente contemplate dalla
pertinente disciplina legislativa.
Quanto poi all’ostacolo all’accesso richiesto, che
l’amministrazione intimata fa derivare dalla decisione, assunta dalla
conferenza dei capigruppo in data 28.10.2004, di escludere l’ostensibilità
degli atti riguardanti il progetto di P.R.G., occorre rilevare che il relativo
verbale (allegato alla memoria comunale del 5.10.2006) non reca alcuna
esplicitazione delle ragioni ad essa sottese.
Né la motivazione della decisione temporaneamente
preclusiva (a prescindere da ogni considerazione concernente la legittimazione
della conferenza dei capigruppo ad adottarla) potrebbe essere validamente
rinvenuta nelle considerazioni sviluppate dal Comune intimato con la relazione
illustrativa dallo stesso depositata, considerazioni ancorate all’esigenza di
evitare ogni turbamento del procedimento di formazione dello strumento
urbanistico che potrebbe derivare dalla divulgazione dei relativi atti.
Invero, nella comparazione tra l’interesse de quo e quello di cui sono portatori i
consiglieri comunali, non può che risultare prevalente il secondo, dal momento
che la compiuta conoscenza da parte loro dei contenuti caratterizzanti il
P.R.G. in itinere costituisce il
presupposto necessario per assicurare che il relativo procedimento di
formazione si sviluppi secondo coordinate coerenti con le incomprimibili
esigenze di rispetto della dialettica consiliare e delle prerogative dei suoi
attori.
Il diritto di accesso fatto valere dai ricorrenti con
istanza del 30.5.2006, in conclusione, è meritevole di essere soddisfatto.
Deve solo aggiungersi che la conferenza dei capigruppi, in
occasione della seduta del 12.9.2006 (cfr. il relativo verbale prodotto
dall’amministrazione intimata in data 19.10.2006), ha disposto che “venga tolta
la secretazione al plico contenente gli elaborati del P.R.G.”: circostanza
questa che non può non determinare la sopravvenuta insussistenza di ogni
ipotetico ostacolo al soddisfacimento dell’interesse conoscitivo fatto valere
dai ricorrenti.
Sussistono giuste ragioni per condannare il Comune di
Castel San Giorgio al rimborso delle spese di giudizio sostenuta dai
ricorrenti, nella misura di € 500.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania –
Salerno, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n.
1278/2006, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Castel San Giorgio
di consentire l’accesso dei ricorrenti agli atti di cui all’istanza da loro
presentata in data 30.5.2006.
Condanna il Comune di Castel San Giorgio al rimborso delle
spese di giudizio sostenute dai ricorrenti, nella misura di € 500.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 19
Ottobre 2006.
Dott. Luigi Antonio ESPOSITO – Presidente
Dott. Ezio FEDULLO - Estensore
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