DIRITTO DI ACCESSO DEL DIPENDENTE IN QUIESCIENZA
CONDIZIONI PER USUFRUIRE DEL VOTO ASSISTITO
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.
Reg. Sent.
Anno 2006
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
N.
21 Reg. Ric.
Anno 2006
- Sezione I-quater -
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
sul
ricorso n. 21 del 2006 proposto da Delle Fave Antonio, rappresentato e difeso
dagli Avv.ti Maria Immacolata Amoroso e Fabrizio Casella ed elettivamente
domiciliato presso lo studio del primo, situato in Roma, P.le Clodio n. 56;
contro
il
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.;
il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in
persona del Capo del Dipartimento;
rappresentato
e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è ex lege
domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per
l’annullamento
del
silenzio rifiuto formatosi sull’istanza diffida inviata dal ricorrente in data
28 ottobre 2005, mediante raccomandata a.r., al Ministero della Giustizia –
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e
della Formazione – Ufficio II – Gestione del Personale di Polizia
Penitenziaria, da questi ricevuta in data 2 novembre 2005, con la quale si
chiedeva, ai sensi dell’art. 22 L. 241/90 e successive modifiche, di poter
accedere a tutti i documenti inseriti nel proprio fascicolo personale e di
estrarre copia del foglio matricolare, nonché di ogni altro atto presupposto
connesso e collegato;
Visto
il ricorso con la relativa documentazione;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti
gli atti tutti della causa;
Relatore
alla camera di consiglio del 19 gennaio 2006 il Primo Ref. Antonella MANGIA;
uditi, altresì, i procuratori delle parti come da verbale;
Ritenuto
e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
Fatto
Il
ricorrente, già ispettore capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, collocato a
riposo a decorrere dal 24 settembre 2003, con lettera raccomandata a.r. in data
28 ottobre 2005 ha chiesto all’Amministrazione intimata di poter accedere a
tutti i documenti componenti il proprio fascicolo personale, compreso il foglio
matricolare, “estraendone anche copia -
così come previsto dall’art. 25 comma 1)”
della legge n. 241/90, senza ricevere alcun riscontro nei termini di legge.
Avverso
il silenzio rifiuto così formatosi, deduce i seguenti motivi di impugnativa:
Violazione e falsa applicazione L.
241/90 ss. mod. artt. 22, 23, 24, 25, violazione e falsa applicazione D.M.
115/96 artt. 2, 3, 4, 5, eccesso di potere, manifesta ingiustizia. Gli
atti contenuti nel fascicolo personale non rientrano certamente nelle categorie
di documenti per i quali è escluso l’accesso ai sensi e per i motivi di cui
agli artt. 2, 3, 4 del D.M. 115/96. Non si comprendono, dunque, le ragioni che
hanno indotto l’Amministrazione ad opporre silenzio rifiuto all’istanza
prodotta dal ricorrente. Detto silenzio è illegittimo poiché tale istanza è
rimasta priva di attuazione senza una valida e legittima giustificazione.
In
data 17 gennaio 2006 l’Amministrazione intimata ha depositato l’atto di
costituzione in giudizio.
Alla
camera di consiglio del 19 gennaio 2006 il ricorso è stato introitato per la
decisione.
Diritto
1. Il ricorso è fondato e,
pertanto, va accolto.
1.1. Come esposto nella narrativa
che precede, il ricorrente lamenta l’illegittimità del silenzio rifiuto
formatosi in relazione alla richiesta di accesso ai documenti componenti il
proprio fascicolo personale, compreso il foglio matricolare, dal medesimo
inoltrata all’Amministrazione ai sensi
per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
1.2. Nel premettere che -
nonostante i contenuti della decisione del Consiglio di Stato, Adunanza
Plenaria, 24 giugno 1999, n. 16 - la
disciplina concernente l’accesso ai documenti amministrativi, così come
introdotta con la legge n. 241/90, induce a configurare un vero e proprio
diritto soggettivo dell’interessato, in linea con il tenore del dettato
normativo, e che la tutela predisposta dall’art. 25 della legge n. 241/90
prevede un......