DIRITTO DI ACCESSO E INDISPONIBILITA' DEI DOCUMENTI
Invio del rendiconto 2002
REPUBBLICA
ITALIANA
N. 4126/03 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 524 REG.RIC.
Il Consiglio
di Stato in
sede giurisdizionale Quinta
Sezione ANNO 2003
ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 524 del
2003 proposto da Moschetti Roberto, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi
Paccione ed elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46, pal.
IV, sc. B (studio avv. Placidi)
c o
n t r o
il Comune di Casamassima, in
persona del Sindaco p.t., n.c.
per
l’annullamento e/o la riforma
della sentenza del T.A.R.
Puglia-Bari, Sez. II, n. 3796 del 2.9.2002
Visto l’atto di appello con i
relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 6 maggio
2003, il relatore, consigliere Nicolina Pullano, ed udito, inoltre, l’Avv.Sanino per delega dell’avv.
Paccione;
Ritenuto e considerato in
F A T
T O e D I
R I T T O
che il Tribunale Amministrativo
Regionale perla Puglia ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante
per l’annullamento del diniego, oppostogli dal Comune di Casamassima, di
accesso alla documentazione amministrativa relativa alla pratica di condono
edilizio, presentata dalla consorte, per un immobile di civile abitazione di
proprietà di entrambi;
che il TAR, dopo avere precisato
che ricorrevano i presupposti per l’accesso alla documentazione richiesta, ha
preso atto che la stessa non si trovava nella materiale disponibilità del
Comune, in quanto trasmessa - senza che prima ne fosse estratta copia -
all’Autorità giudiziaria penale, che ne aveva fatto richiesta, ed ha, pertanto,
ritenuto legittimamente motivato il diniego con riferimento a detta
circostanza;
che l’interessato ha proposto il
presente appello assumendo:
a - che la sentenza è ingiusta, in
quanto fa conseguire all’ “autore dell’illecito omissivo (mancata custodia di
copia degli atti di fascicolo istruttorio) un effetto premiale per la sua
antigiuridica condotta”;
b - che l’amministrazione
appellata non si è neanche curata di acquisire copia degli atti richiesti
direttamente presso gli uffici della Procura della Repubblica;
che l’amministrazione comunale,
ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita;
che l’appello è fondato, in quanto
erroneamente il TAR ha ritenuto che l’accertata indisponibilità degli atti
comporti la cesura della relazione (materiale) in atto tra l’amministrazione ed
il soggetto istante, nesso la cui esistenza e permanenza costituisce autonoma
ed indefettibile condizione per la declaratoria dell’ordine di esibizione;
che, di contro, questa Sezione ha
già avuto occasione di chiarire che la circostanza della materiale
indisponibilità dell’atto è preclusiva dell’accoglimento della domanda di
accesso unicamente nell’ipotesi nella quale la competenza, e la relativa
disponibilità dei documenti oggetto dell’istanza di accesso, sia stata
trasferita ad altro ente successivamente alla formazione degli atti, mentre la
mancanza di un trasferimento di competenze ed il difetto di una cessione dei
documenti ad altra autorità impongono di reputare tenuta all’ostensione
l’amministrazione che ha formato gli atti, senza che possa attribuirsi alcuna
rilevanza alla sopravvenuta indisponibilità degli stessi (cfr. dec. 22.4.2002
n. 2186);
che gli atti di cui trattasi non
risultano essere coperti da segreto;
che, pertanto, l’amministrazione
comunale deve porre in essere tutte le iniziative necessarie (acquisizione, a
sua cura, di copia degli atti direttamente presso gli uffici della Procura
della Repubblica) per rendere ostensibile all’interessato la documentazione che
forma oggetto della domanda di accesso;
che l’appello va, quindi, accolto
e, per l’effetto, va annullata la sentenza impugnata e va conseguentemente
ordinato al Comune di Casamassima di esibire la documentazione suddetta;
che le spese del doppio grado di
giudizio, che si liquidano come in dispositivo, seguono la soccombenza;
P. Q. M.
il Consiglio di Stato, Sezione
quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sentenza
impugnata e ordina al Comune di Casamassima di esibire i documenti che formano
oggetto dell’istanza di accesso.
Condanna il Comune di Casamassima
al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado di
giudizio che liquida in complessivi € 3000 (euro tremila).
Ordina che la presente decisione
sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera
di Consiglio del 6 maggio 2003 con l'intervento dei Signori:
Raffaele CARBONI Presidente
Goffredo ZACCARDI Consigliere
Francesco D’OTTAVI Consigliere
Nicolina PULLANO Consigliere est.
Carlo DEODATO Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Nicolina Pullano F.to Raffaele
Carboni IL SEGRETARIO
F.toAntonietta Fancello