DIRITTO DI ACCESSO TRA ENTI PUBBLICI
Oneri connessi al cambio di destinazione d'uso
N
N. 03190/2011REG.PROV.COLL.
N. 00200/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso
numero di registro generale 200 del 2011, proposto dal Comune di Prato,
rappresentato e difeso dall'avv. Severino Santiapichi, con domicilio eletto
presso Santiapichi Studio Legale in Roma, via Antonio Bertolini n. 44-46;
contro
Consiag Reti
Srl, ora Estra Reti Gas Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Cerulli
Irelli e Guido Giovannelli, con domicilio eletto presso Vincenzo Cerulli Irelli
in Roma, via Dora, 1;
nei
confronti di
Estra Srl,
rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Giuri e Federico Sorrentino, con
domicilio eletto presso Federico Sorrentino in Roma, Lungotevere delle Navi 30;
Consiag Spa;
Comune di Sesto Fiorentino, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Giovannelli,
con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele
II, 18;
per la
riforma
della sentenza
del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE I n. 06714/2010, resa tra le parti,
concernente DINIEGO TRASMISSIONE E ACCESSO A DOCUMENTAZIONE AI FINI
DELL'ESPLETAMENTO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS
Visti il
ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio di Consiag Reti Srl (0ra Estra Reti Gas Srl),
di Estra Srl e del Comune di Sesto Fiorentino;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore
nella Camera di consiglio del giorno 22 marzo 2011 il Cons. Nicola Gaviano e
uditi per le parti gli avvocati Bonanni, per delega dell'Avv. Santiapichi,
Cerulli Irelli, Giovannelli e Giuri;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e
DIRITTO
Il Comune di
Prato chiedeva, con ricorso al T.A.R. per la Toscana, che venisse ordinata
l’ostensione di una serie di documenti, ad esso occorrenti ai fini dell'avvio
della gara intesa a pervenire ad un nuovo affidamento del servizio pubblico di
distribuzione del gas nel suo territorio, documenti da tale Comune già invano
richiesti con nota del 10.05.2010 all'affidataria del servizio, la Consiag Reti
s.r.l.. (ora Estra Reti Gas s.r.l.). Il Comune impugnava quindi, allo scopo, la
nota di quest’ultima società del 9.06.2010 recante diniego di accesso alla
documentazione richiesta, e contestualmente chiedeva l'accertamento, ai sensi
dell'art. 25 legge n. 241/1990, del proprio diritto all'esibizione e
all’estrazione di copia dei documenti richiesti, e la correlativa condanna
dell'intimata concessionaria.
I documenti
richiesti erano i seguenti: planimetrie delle reti, suddivisione delle
condotte, impianti, punti di consegna e misuratori gas installati, relazione di
consistenza e valutazione dei beni di proprietà connesse con la gestione del
sistema distributivo del gas, la documentazione tariffaria relativa al periodo
di regolazione 2009-2012, elenco delle servitù per la posa di condotte in aree
private, elenco delle autorizzazioni alla posa delle condotte gas concesse,
indicazione del valore del contributo di allacciamento ed opere accessorie,
schemi di flusso relativi alle apparecchiature in esercizio, denunce ISPESL e
certificazioni relative agli impianti di prelievo, riduzione e misura di primo
salto ed eventuali impianti di riduzione intermedia, schemi di flusso relativi
alle apparecchiature in esercizio dei gruppi di riduzione finale e industriali,
planimetrie dell'impianto di protezione catodica con indicazione dei sistemi di
suddivisione della rete e i dati caratteristici, indicazione delle condotte in
acciaio, copie dei permessi e autorizzazioni per la realizzazione e il
mantenimento degli impianti, copia dei resoconti delle misure effettuate
nell'ultimo anno e dei contratti di fornitura di energia elettrica e telefonica
fissa, verifica denunce impianti messa a terra PPC, rapporto di protezione
catodica aggiornato al 31 dicembre 2009, elenco e posizioni delle fughe
riscontrate e riparate negli ultimi tre anni, numero di chiamate d'emergenza
ricevute negli ultimi due anni, numero delle società di vendita operanti nel
territorio comunale di Prato, volume di gas messo in rete dal 2005 ed immesso
mensilmente negli anni 2008 e 2009.
Il T.A.R.
respingeva il ricorso con la sentenza in epigrafe prescindendo dalla richiesta
di integrazione del contraddittorio formulata dai resistenti, avvalendosi degli
argomenti di seguito trascritti :
- la
richiesta di ostensione non attiene a documentazione specifica e la sua
soddisfazione richiede un'attività di elaborazione da parte dell'intimata;
- la
circostanza non è contestata dal ricorrente, che nella memoria finale si
dichiara disponibile a fornire tecnici comunali per “la estrapolazione dei
dati necessari”, con ciò confermando la necessità di effettuare
elaborazioni al fine di soddisfare la propria richiesta;
- detta
richiesta appare quindi contrastante con l’art. 2, comma 2, del d.P.R. 12
aprile 2006, n. 184;
- il
processo in materia di accesso non ha ad oggetto solo la legittimità del
provvedimento di diniego, ma si estende al rapporto tra richiedente e soggetto
pubblico intimato, e tende ad accertare la sussistenza dei presupposti per dar
corso alla richiesta ostensiva, sicché non è di ostacolo alla reiezione del
ricorso il fatto che la circostanza suddetta sia stata rappresentata negli atti
processuali e non nel diniego impugnato.
Avverso tale
sentenza il Comune esperiva il presente appello con un unico e articolato
mezzo, con il quale riproponeva la sostanza delle argomentazioni e richieste
svolte in primo grado, censurando la pronuncia appellata per averle disattese.
Si
costituivano in giudizio in resistenza al gravame le società Estra Reti Gas
s.r.l. ed Estra s.r.l., nonché il comune di Sesto Fiorentino.
Le
resistenti difese, oltre a contrastare le deduzioni avversarie, eccepivano
anche in questo grado l’incompletezza del contraddittorio, per l’allegata
necessità di evocare in giudizio gli altri Comuni serviti dall’impianto in
questione, avente carattere sovracomunale: da ciò la richiesta di annullare la
sentenza appellata con rinvio al primo giudice ex art. 105 CPA..
Esse
riproponevano anche le loro difese implicitamente assorbite dal Tribunale
vertenti, tra l’altro, sulla presunta inammissibilità della richiesta di
accesso del Comune di Prato per la sua indeterminatezza e genericità, ed
insistevano sulla inaccoglibilità della stessa richiesta, concludendo per la
reiezione dell’impugnativa in quanto inammissibile e comunque infondata.
L’appellante
e le società intimate approfondivano ulteriormente le rispettive tesi con
memorie di replica.
Alla Camera
di consiglio del 22 marzo 2011, dopo la discussione, la causa è stata
trattenuta in decisione.
L’appello va
accolto nei limiti che saranno specificati.