DIRITTO DI SUPERFICIE/DIRITTO DI PROPRIETÀ
Nuove farmacie per esigenze topografiche o di viabilità
PROTOCOLLO D'INTESA TRA ANCI ED APU SU:
PROTOCOLLO
D'INTESA TRA ANCI ED APU SU:
TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'
Il giorno 26 giugno 2002 presso la sede dell'Anci, in via dei Prefetti 46 a
Roma,
tra
l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni italiani) rappresentata da Tea Albini
nella qualità di coordinatore nazionale casa
e
l'APU Nazionale (Associazione Proprietari Utenti) rappresentata da Antonio De
Monaco nella qualità di Presidente
è stato sottoscritto il seguente protocollo d'intesa.
Premesso che:
- l'art. 31 (commi da 45 a 50) della legge 23 dicembre 1998 n. 448 consente ai
comuni di cedere in proprietà le aree comprese nei piani, approvati a norma
della legge 167/62 e della legge 865/71, già concesse in diritto di superficie;
- la cessione in proprietà avviene in cambio di un corrispettivo determinato
dal Comune, su parere del proprio ufficio tecnico;
- la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà non
è obbligatorio, in quanto può realizzarsi, a seguito di proposta del comune, solo
in presenza di una esplicita accettazione da parte di ogni singolo
proprietario, per la quota millesimale corrispondente all'alloggio ed alle
pertinenze di sua proprietà.
Considerato l'interesse:
- dei Comuni a reperire risorse finanziarie aggiuntive per sopperire alle
esigenze di finanziamento delle crescenti attività amministrative, gestionali e
sociali;
- dei proprietari, rientranti nella problematica oggetto della presente intesa,
ad una corretta attuazione e gestione della normativa in premessa.
L'ANCI e l'APU ritengono importante segnalare alcune linee guida ed indirizzi
generali, al fine di incoraggiare ed orientare accordi locali, tra Comuni ed
organizzazioni di rappresentanza dell'utenza, che agevolino l'applicazione
operativa di questa normativa, rilevante sia per i Comuni che per i proprietari
utenti.
LINEE GUIDA ED INDIRIZZI GENERALI
1. garantire una corretta informazione sui contenuti della normativa e sui
potenziali vantaggi per l'utenza, attraverso un'attività dei Comuni (comunicati,
lettere, ecc.) che esplicitino, in termini chiari e semplici, la proposta di
vendita elaborata dal Comune, curando in particolare di segnalare la non
obbligatorietà all'acquisto.
2. Realizzare il massimo di partecipazione dell'utenza al programma di cessione,
attraverso assemblee nei condomini, convocate dalle Associazioni di
rappresentanza ed a cui partecipino rappresentanti dei Comuni, finalizzate ad
una valutazione dettagliata dell'impatto della normativa nelle diverse aree e
nei singoli fabbricati;
3. Concordare con l'utenza, attraverso le proprie associazioni di
rappresentanza, tempi, modi e procedure attuative del processo di
cessione/acquisizione;
4. Individuare misure incentivanti la propensione all'acquisto da parte dei
proprietari utenti, quali:
- verifica del prezzo di cessione, in presenza di particolari squilibri ed
onerosità che dovessero emergere in sede di determinazione del prezzo di
cessione, di cui al comma 48 dell'art. 31 della L. 448/98;
- definizione di sconti sul prezzo di cessione, in funzione del tempo che
intercorre tra l'offerta del Comune e l'accoglimento da parte del proprietario
(vedasi l'accordo tra le parti sociali e il comune di Firenze e le delibere del
comune di Firenze);
- possibilità di rateizzo del prezzo di cessione, ad un tasso di interesse pari
a quello legale.
5. Attivare misure di sostegno all'acquisto, quali:
- accordi con le banche per poter richiedere prestiti, con particolari
condizioni di agevolazione sugli interessi e sui tempi di restituzione;
- convenzioni con le associazioni dei notai e dei tecnici, per definire tariffe
agevolate per le eventuali prestazioni necessarie al completamento delle
procedure di acquisto;
- verifica, al fine di abbattere i costi gestionali e fiscali, della
possibilità di realizzare contratti unici di acquisto, per tutti i proprietari
interessati all'interno di un condominio, con l'assistenza dei segretari
comunali.
6. Destinare, nell'ambito dei bilanci comunali, preferibilmente le risorse
derivanti dall'attuazione della normativa di cui alla legge 448/98 a finalità
di sviluppo dell'edilizia sociale e di qualificazione del patrimonio comunale.
A N C I A P U
Roma 26 Giugno 2002
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