DISCIPLINA ISTITUZIONE NUOVE SCUOLE DELL'INFANZIA
Modalità innovative del processo amministrativo
Sentenza 92/2011 Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA
ENTI
Sentenza 92/2011 Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI
ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente DE SIERVO - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del 22/02/2011
Decisione del 09/03/2011 Deposito del 21/03/2011
Pubblicazione in G. U. 23/03/2011 Norme impugnate: Artt. 2,
c. 4° e 6°, e 3, c. 1°, del decreto del Presidente della Repubblica 20/03/2009,
n. 89. Massime: Atti decisi: confl. enti 6 e 8/2009
SENTENZA N.
92
ANNO 2011
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai
signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO,
Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
per conflitti di attribuzione tra enti sorti a seguito degli articoli 2, commi
4 e 6, 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,
n. 89 (Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della
scuola dell’infanzia e del Primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), promossi con ricorsi delle
Regioni Toscana e Piemonte, notificati il 10 e il 16 settembre 2009, depositati
in cancelleria il 16 ed il 24 settembre 2009 ed iscritti ai nn. 6 e 8 del
registro conflitti tra enti 2009.
Visti gli
atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui uno
fuori termine;
udito
nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2011 il Giudice relatore Alfonso
Quaranta;
uditi gli
avvocati Nicoletta Gervasi per la Regione Toscana e l’avvocato dello Stato
Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
1.— Con
ricorso notificato il 10 settembre 2009 e depositato presso la cancelleria
della Corte il successivo 16 settembre, la Regione Toscana ha promosso
conflitto di attribuzione tra enti nei confronti del Presidente del Consiglio
dei ministri, avente ad oggetto il decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 2009, n. 89 (Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell’infanzia e del Primo ciclo di istruzione ai sensi
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), con riguardo
agli articoli 2, commi 4 e 6, 3, comma 1, per contrasto con gli articoli 117 e
118 della Costituzione e con i principi di leale collaborazione e di
sussidiarietà.
2.— La
Regione Toscana, preliminarmente, richiama il contenuto delle disposizioni
oggetto del conflitto.
L’art. 2,
comma 4, stabilisce «l’istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene
in collaborazione con gli enti territoriali, assicurando la coordinata
partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema
scolastico nel suo complesso».
L’art. 2,
comma 6, prevede che «le sezioni della scuola dell’infanzia con un numero di
iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni
montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità privi di
strutture educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli gruppi di
bambini di età compresa tra i due e i tre anni, la cui consistenza è
determinata nell’annuale decreto interministeriale sulla formazione
dell’organico. L’inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti
attivati, d’intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni
interessati, e non può dar luogo a sdoppiamenti di sezioni».
L’art. 3,
comma 1, infine, dispone che «l’istituzione e il funzionamento di scuole
statali del I ciclo devono rispondere a criteri di qualità ed efficienza del
servizio, nel quadro della qualificazione dell’offerta formativa e nell’ambito
di proficue collaborazioni tra l’amministrazione scolastica e i comuni
interessati anche tra di loro consorziati».
3.— La
ricorrente sottolinea che il d.P.R. in questione è stato adottato in attuazione
dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale
comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, nelle lettere f-bis)
ed f-ter), con la sentenza di questa Corte n. 200 del 2009.
In
particolare, le suddette lettere f-bis) ed f-ter) prevedevano, rispettivamente,
che i regolamenti di attuazione avrebbero dovuto attenersi ai seguenti criteri:
definizione
di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell’azione
di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell’ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, l’attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell’offerta formativa (lettera f-bis);
nel caso di
chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli
comuni, lo Stato, le Regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche
misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti (lettera f-ter).
4.— La
ricorrente Regione Toscana ritiene che le norme del citato d.P.R., in ordine
alle quali ha promosso conflitto, intervengano illegittimamente in ambiti di
competenza regionale (programmazione scolastica e iniziative per ridurre il
disagio degli utenti di zone svantaggiate) e diano attuazione alle disposizioni
sopra richiamate, di cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale,
ponendosi, dunque, in contrasto con la citata sentenza n. 200 del 2009.
5.— In
particolare, la difesa regionale assume che l’art. 2, comma 4, e l’art. 3,
comma 1, del d.P.R. n. 89 del 2009, violerebbero gli artt. 117 e 118 Cost.,
nonché il principio di leale collaborazione.
Tali
disposizioni, infatti, interverrebbero su profili organizzativi della rete
scolastica, rientranti nella potestà legislativa delle Regioni ai sensi
dell’art. 117, terzo comma, Cost.
Le stesse
norme, per un verso, esulerebbero dall’ambito delle norme generali
sull’istruzione o dei principi fondamentali della materia, per altro verso, non
esprimerebbero esigenze di carattere unitario che potrebbero legittimare
l’intervento statale.
Con le
disposizioni censurate, le Regioni verrebbero, di fatto, private del ruolo
primario nell’istituzione di nuove scuole – dell’infanzia e del Primo ciclo
− che rappresenta senz’altro l’aspetto più rilevante nell’ambito della
programmazione e dell’organizzazione della rete scolastica.
Ciò anche in
considerazione del fatto che la sussistenza di competenze in capo alle Regioni
sull’organizzazione scolastica e sul dimensionamento degli istituti andrebbe
ricondotta agli artt. 138, comma 1, lettere a), b), c), e 143, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Sarebbe
palese, quindi, la violazione dell’art. 117 Cost., poiché le norme impugnate disciplinano
aspetti organizzativi, con riferimento alla determinazione ed articolazione
dell’azione di ridimensionamento della rete scolastica, senza prevedere un
adeguato coinvolgimento delle Regioni.
Né potrebbe
essere invocato l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., dal momento che
le disposizioni in esame non fissano standard minimi di prestazioni
scolastiche.
Afferma,
quindi, la ricorrente che le suddette disposizioni del d.P.R. n. 89 del 2009
sarebbero da ricondurre alle previsioni delle lettere f-bis) ed f-ter) del
comma 4 dell’art. 64 del d.l. n. 112 del 2008, oggetto di pronuncia di
incostituzionalità con la già citata sentenza n. 200 del 2009.
In ragione
di quanto sopra, le disposizioni del d.P.R. medesimo, intervenendo in materia
di organizzazione e di dimensionamento della rete scolastica, sarebbero in
contrasto con l’art. 117 Cost. sotto due profili: il primo, perché lo Stato
disciplina funzioni regionali (in violazione, quindi, dell’art. 117, terzo
comma, Cost.); il secondo, perché tale disciplina è dettata con regolamento (in
violazione dell’art. 117, sesto comma, Cost.).
Le norme
sarebbero ulteriormente lesive delle attribuzioni regionali poiché, attenendo
ad ambiti di competenza regionale, il regolamento nel quale sono state inserite
avrebbe dovuto contenere, con riferimento all’istituzione di nuove scuole, la
previsione dell’intesa con le Regioni interessate, mentre, nell’un caso (art.
2, comma 4), si richiamano genericamente forme di collaborazione con gli enti
territoriali per l’istituzione delle scuole dell’infanzia; nell’altro (art. 3,
comma 1), addirittura, non si prevede alcun ruolo delle Regioni nella
istituzione e nel funzionamento delle scuole del Primo ciclo.
Le norme in
questione, quindi, invaderebbero le competenze delle Regioni anche per
violazione dell’art. 118 Cost. e del principio della leale collaborazione e non
si giustificherebbero neppure alla luce del principio di sussidiarietà.
6.— Anche in
merito all’art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 89 del 2009 la ricorrente ravvisa la
violazione degli artt. 117 e 118 Cost., e del principio di leale
collaborazione.
Tale
disposizione, in quanto avrebbe la finalità di prevenire e/o ridurre il disagio
per quell’utenza che si trova in zone più svantaggiate del territorio,
riguarderebbe un profilo di competenza concorrente regionale, ai sensi
dell’art. 117, terzo comma, che non può formare ogge......