DISCORDANZE NELLE SOMME DELL'OFFERTA: VALKE L'IMPORTO IN LETTERE
Occupazione illegittima: sui danni decide il giudice amministrativo
Ric
Ric. n. 2733/2002 Sent. n. 1/03
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,
prima sezione, con l’intervento dei magistrati
Stefano Baccarini -
Presidente
Angelo De Zotti -
Consigliere, relatore
Marco Buricelli -
Consigliere
SENTENZA
sul ricorso n. 2733/2002 proposto da PA.CO. – PACIFICO
COSTRUZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avvocato Alfredo Biagini, con elezione di domicilio
presso lo studio dello stesso, in Venezia - Santa Croce n. 466/G;
contro
l’UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI di
VENEZIA, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;
e nei confronti
di ARTE e RESTAURO
S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in
giudizio;
di DANI COSTRUZIONI
S.r.l., in proprio e quale futura mandante della costituenda ATI con le Imprese
Arte e Restauro s.r.l. e Consorzio Edili Veneti S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Pier Vettor
Grimani, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, in Venezia –
Santa Croce n. 466/G;
del
CONSORZIO EDILI VENETI, in proprio e quale futuro mandante della costituenda
ATI con le Imprese Arte e Restauro s.r.l. e Dani Costruzioni S.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del verbale
della riunione dell’11 ottobre 2002 con il quale la Commissione di gara ha
provveduto a modificare il ribasso percentuale offerto dalla ricorrente e,
quindi, a redigere la graduatoria delle offerte, dichiarando vincitore della
gara indetta per l’aggiudicazione dei “lavori di restauro dell’ex convento di
S. Sebastiano, sede della Facoltà di Lettere e Filosofia” all’ATI
controinteressata; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;
visto il ricorso, notificato il 9 dicembre 2002 e
depositato presso la Segreteria il 12 dicembre 2002, con i relativi allegati;
visto il ricorso incidentale depositato il 19 dicembre
2002;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all’udienza camerale del 19 dicembre 2002 (relatore
il Consigliere Angelo De Zotti), l’avvocato Biagini per la ricorrente,
l’avvocato dello Stato Daneluzzi per l’Università degli Studi di Venezia e
l’avvocato Grimani per la società Dani Costruzioni;
considerato
che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e
dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di
consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la
completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere
ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire
il giudizio con sentenza succintamente motivata;
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio
in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito,
avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non
hanno espresso rilievi o riserve;
che sussistono i presupposti per pronunciare tale
sentenza nella presente controversia.
Ritenuto in
fatto e considerato in diritto:
che dal verbale impugnato risulta
che la commissione di gara, verificata l’incongruenza tra il prezzo complessivo
offerto dalla ricorrente PA.CO. s.p.a. ed il ribasso percentuale indicato nella
stessa offerta ha corretto quest’ultimo d’ufficio, adottando, ai fini della
conseguente definizione della procedura di gara, il valore percentuale
risultante dal rapporto tra il prezzo posto a base della procedura e quello
indicato dall’impresa (riducendolo da 10,19% a 7,511%);
che in via
pregiudiziale va esaminato e respinto il ricorso incidentale, in quanto
sussiste in atti, senza alcuna confutazione, la prova che in sede di ricalcolo
delle percentuali di ribasso con il criterio conseguente alla tesi di parte
ricorrente, quest’ultima sarebbe stata l’aggiudicataria della gara in forza del
ribasso percentuale offerto del 10,19%;
che la norma
applicata (art. 90 D.P.R. 554/1999) prevede espressamente al 2^ comma che “il
prezzo complessivo offerto è indicato dal concorrente in calce al modulo
unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo
posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in
cifra ed in lettera. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere”;
che il
successivo comma 7^ stabilisce che la commissione "dopo l’aggiudicazione
definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei
conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i
prezzi unitari e correggendo, ove si riscontri un errore di calcolo, i prodotti
o la somma.... In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da
tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i
prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di
discordanza. I prezzi unitari offerti eventualmente corretti, costituiscono
l'elenco dei prezzi unitari contrattuali";
che da tali
disposizioni regolamentari, nella specie applicabili, si evince che nelle gare
soggette a tale disciplina, nella fase di verifica e valutazione dell'offerta,
deve sempre essere accordata prevalenza al ribasso percentuale indicato in
lettera rispetto al prezzo complessivo;
che nel caso
di specie la commissione di gara non avrebbe dovuto, quindi, ridefinire il
ribasso percentuale alla luce del prezzo complessivo offerto ma effettuare
l'operazione esattamente opposta, rimodulando il prezzo in funzione del ribasso
percentuale offerto (cfr. anche sul punto TAR Lazio sez. III-ter 28 dicembre 2000 n. 12983);
che in
presenza di una norma esplicita, (la cui interpretazione è confortata dalla
convergente previsione del comma 7^ che assegna prevalenza al ribasso anche in
caso di discordanza accertata tra il prezzo complessivo offerto ed i prezzi
unitari), non appare decisiva neanche la dedotta qualificazione consequenziale del ribasso (inteso come
operazione puramente matematica di natura derivata), trattandosi di
aggettivazione riferita all’ipotesi fisiologica (concordanza tra prezzo
complessivo e ribasso) e non a quella patologica, che introduce un giudizio di
prevalenza e non di calcolo matematico;
che pertanto
il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento dei
provvedimenti impugnati;