DIVIETO DI DISTRIBUZIONE VOLANTINI: ILLEGITTIMO
ANCORA SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
SECONDA SEZIONE
Registro
Dec.: 478/07
Registro
Generale: 1897/2006
nelle persone dei Signori:
ANTONIO CAVALLARI Presidente
GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Primo
Ref.
PATRIZIA MORO Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso 1897/2006
proposto da:
SRL
GUITARSLAND
rappresentata e difesa da:
CAPRIOLI LUCIO
CAPRIOLI VINCENZO
con domicilio eletto in LECCE
VIA LUIGI SCARAMBONE, 56
presso
CAPRIOLI LUCIO
contro
COMUNE
DI ALEZIO
rappresentato e difeso
da:
ANNA ESPOSITO
con domicilio in Lecce
VIA FLASCASSOVITTI,51
presso
ANTONIO CONTE
per l'annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione,
-
della ordinanza n.18/06 che
il Sindaco di Alezio ha pronunciato il 26 giugno 2006, con la quale il Sindaco
ordina “il divieto assoluto di qualsiasi forma di distribuzione di volantini
pubblicitari e pieghevoli di carattere commerciale su tutto il territorio
comunale…”e con la quale si dispongono sanzioni per le aziende “reclamizzate”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione
del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI ALEZIO
Udito, nella Camera di Consiglio del 31 gennaio
2007, il relatore Ref. PATRIZIA MORO e uditi gli avv.ti Vincenzo Caprioli e
Giuseppe Brischetto, quest’ultimo in sostituzione dell’avv.to Anna Esposito;
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti
motivi:
-
Difetto assoluto di potere;
-
Mancanza di motivazione;
-
Difetto e, allo stesso
tempo, eccesso di potere: l’ambito di applicazione delle norme di cui al d.lgs.
507/1993;
-
Sviamento di potere, disparità
di trattamento.
Considerato che deve in primo luogo respingersi
l’eccezione di intempestività del ricorso, sollevata dalla difesa civica in
considerazione della circostanza che l’ordinanza impugnata avrebbe come
presupposto il Regolamento Comunale per la disciplina della Pubblicità e delle
Pubbliche Affissioni, di cui alle delibere di C.C datate 27.6.94 e 11.6.01.,
non risultando le delibere suindicate lesive nei confronti della società
ricorrente, sia perche le stesse sono assimilabili alla categoria degli atti
generali non aventi efficacia lesiva se
non con il relativo atto applicativo, sia perché, comunque, le stesse non risultano disporre alcun divieto in ordine
al sistema di pubblicità seguito dal ricorrente (distribuzione domiciliare
mediante recapito di depliant nelle cassette postali delle singole abitazioni)
con la conseguente non configurabilità delle stesse a presupposto dell’atto
impugnato;
ritenuto che il ricorso deb......