DIVIETO DI EROGARE INCENTIVI A TECNICI ESTERNI
DANNO PER MANCATO AFFIDAMENTO DI UN APPALTO
REPUBBLICA ITALIANA Sent
REPUBBLICA
ITALIANA Sent. n. 46/2007/E.L.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Adriano FESTA
FERRANTE Presidente
Dott. Carlo GRECO Consigliere
Dott. Giuseppe
TAGLIAMONTE Consigliere Rel.
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
responsabilità n.6808/E.L. promosso ad istanza del Procuratore Regionale nei
confronti di Emilio IURINO, rappresentato e difeso, per procura a margine della
memoria di costituzione,
dall'avv. Antonio COSCIA presso
il cui studio sito in Venosa alla Via
Vittorio Emanuele II n. 43/A 4, risulta
elettivamente domiciliato;
avente ad oggetto: illegittima attribuzione compenso
incentivante ex art.18, L.109/94 con contemporaneo affidamento di consulenze
esterne;
Visto l'atto introduttivo del presente
giudizio e tutti gli atti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 12
dicembre 2006, il Consigliere relatore dr. Giuseppe TAGLIAMONTE, il P.M. nella
persona del Procuratore Regionale dr. Michele ORICCHIO, nonché, in
rappresentanza dell'odierno convenuto,
l'avvocato costituito Antonio COSCIA.
Con l'assistenza del
segretario sig.ra Maria Anna CATUOGNO.
Considerato in
FATTO
In data 1.6.2006
l'ufficio della locale Procura Regionale della Corte dei conti depositava
presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale per la Basilicata atto
di citazione - preceduto da rituale invito a dedurre ex art.5, comma 1 della
legge n.19 del 1994 - nei confronti del sig. IURINO Emilio, responsabile del
settore Lavori Pubblici del Comune di Venosa, e contenente richiesta di
condanna del medesimo al pagamento della somma di € 41.085,00 quale
risarcimento dell'ingiusto danno sofferto dal Comune di Venosa per effetto
della non dovuta erogazione di compensi incentivanti contemplati e disciplinati
dall'art.18 della legge n.109 del 1994 (“Legge quadro sui Lavori Pubblici”) sì
come liquidati dallo stesso odierno convenuto in proprio favore con varie
determinazioni correlate a cinque fattispecie di progettazione di interventi
nel settore dei LL. PP. formate nel corso del biennio 2000-2002.
La denunciata
illegittima attribuzione delle suddette competenze economiche induceva parte
attrice a disporre doviziosa attività istruttoria, all'esito della quale, una
volta constatato l'intervenuto conferimento delle funzioni di “Responsabile
Servizio LL.PP. e Manutenzione” al sig. IURINO - odierno convenuto - a seguito
di concorso interno definitosi con determinazione n.910 del 6.9.1999, e nel quale
il medesimo IURINO, titolare di 6^ qualifica funzionale, risultava essere unico
concorrente, venivano esaminate, per essere poi sottoposte all'odierno esame da
parte di questo Collegio, cinque fattispecie di lavori pubblici ideati ed
intrapresi dal Comune di Venosa, nelle quali l'affidamento dell'incarico di
progettazione al sig. IURINO - nella predetta qualità di responsabile del
settore LL.PP. - si accompagnava al
conferimento di vari incarichi di studio o di diversa qualità di progettazione
in favore di tecnici esterni alla struttura amministrativa comunale.
Le cinque fattispecie
considerate e vagliate dalla Procura Regionale erano le seguenti:
a) Lavori di
completamento e sistemazione generale
impianti sportivi e adeguamento norme di sicurezza del campo sportivo -
Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva;
b) Lavori di
completamento dell'impianto di preselezione dei RSU del Comune di Venosa;
c) Lavori di
completamento e di adeguamento della ex casa mandamentale a sede del comando
Compagnia e Stazione dell'arma dei Carabinieri di Venosa;
d) Impianto di
biostabilizzazione frazione umida e di compattazione sovvalli da trasferire
alla termodistruzione. Adeguamento discarica di 1^ categoria;
e) Lavori di
costruzione del nuovo macello comunale nel Comune di Venosa - spese tecniche di
progettazione.
In ognuna delle
suddette ipotesi di intervento, la Procura Regionale evidenziava come fossero
stati corrisposti tanto i compensi in favore dei tecnici incaricati di
esaminare e predisporre particolari aspetti di studio e progettazione, quanto i
compensi che l'art.18 della L. n.109/94 riconosce in favore del responsabile
del procedimento incaricato della progettazione, questi ultimi ascendenti ad €
41.085,00 complessivi.
Sosteneva parte
attrice, sulla scorta della asserita alternatività delle due forme di
gratificazione economica contemplate dalla normativa di settore, come
l'autoliquidazione del compenso incentivante ex art.18 L.109/94, ad opera dello
stesso IURINO verso sé medesimo, fosse assolutamente priva di alcuna
giustificazione operativa e, dunque, normativa; e ciò anche in considerazione
dello scarso, se non nullo, rilievo recato dall'apporto progettuale di un
impiegato - quale risulta essere lo IURINO - sprovvisto di particolari
competenze tecniche idonee a giustificare un ruolo significativo nella
elaborazione progettuale alla cui compiuta definizione si era giunti
principalmente grazie all'ausilio di tecnici esterni puntualmente e
correttamente gratificati.
La Procura Regionale
attrice, pur consapevole del coinvolgimento della Giunta Municipale di Venosa,
nell'adozione di scelte operative e decisionali che vedevano coesistere, in
chiave di asserita antinomia e contraddizione, professionalità interne ed
esterne all'Ente, ed entrambe destinatarie delle relative gratificazioni
economiche, individuava, a seguito di un motivato percorso argomentativo logico
e giuridico, compiutamente esplicitato nei decreti di archiviazione delle iniziali
ipotesi di responsabilità contestate anche ai componenti della Giunta
Municipale di Venosa ed al Segretario Comunale in carica all'epoca dei fatti,
la fonte del danno per cui è oggi causa nei provvedimenti di autoliquidazione
del compenso di cui all'art.18 della L.109/94 adottati dal sig. Emilio IURINO
in favore di sé medesimo, ritenendo gli stessi sorretti dal colpevole intento -
recte: gravemente colpevole intento - di attribuire, in favore dello stesso
autore delle suddette determinazioni, emolumenti economici e corrispettivi che,
nei casi considerati, non integravano né recepivano il contenuto e la “ratio”
della norma che ne disciplinava il riconoscimento.
Dell'intero ammontare
delle predette somme, pari, si ripete, ad € 41.085,00, si richiedeva il risarcimento
in favore del Comune di Venosa al sig. IURINO, non rivelandosi le
giustificazioni da questi fornite in sede di invito a dedurre idonee a superare
i motivi delle iniziali contestazioni.
La costituzione in
giudizio del sig. IURINO avveniva per patrocinio dell'avv. Antonio COSCIA, il
quale, con memoria depositata in data 22.11.2006, eccepiva, prima di contestare
il merito dell'accusa, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda
attorea, riscontrando in essa la carenza di valutazione alcuna sulle
osservazioni svolte dal proprio assistito in riscontro all'invito a dedurre di
cui all'art.5 della legge n.19 del 1994: tale irregolarità procedurale, a
parere del difensore costituito, era resa ancor più evidente dal diverso
atteggiamento serbato dall'Ufficio del Procuratore Regionale in riferimento
alle deduzioni rappresentate, nella medesima fase processuale, dagli altri
soggetti inizialmente invitati (nella specie, e come detto sopra, i componenti
dell'Amministrazione Comunale di Venosa ed il Segretario Comunale) il cui
contenuto era stato dalla Procura Regionale puntualmente vagliato ed esaminato
per tradursi nel conseguente decreto di archiviazione, copia del quale,
peraltro, veniva consegnata in sede di odierno dibattimento al rappresentante
della difesa, sì da esaudirne la richiesta di acquisizione pure formulata in
sede di memoria.
Nel merito, l'avv.
COSCIA era fermo nella contestazione degli addebiti mossi al proprio assistito,
rappresentando come gli incarichi di progettazione conferiti allo IURINO da
provvedimenti formali della Giunta Municipale di Venosa riferiti alle
rispettive fattispecie vagliate dell'accusa, si rivelassero pienamente
compatibili con i contestuali o successivi conferimenti di incarichi di studio
o di altra collaborazione progettuale adottati e decisi verso altri tecnici
esterni all'Amministrazione, essendo tali opzioni amministrative compatibili
con il contenuto e con i principi ispiratori della legge n.109 del 1994, in
specie con quelli di cui agli artt.17 e18 della stessa; il compiuto ed ordinato
espletamento dei compiti oggetto di incarico da parte dello IURINO escludeva
poi, ad avviso del difensore, ogni profilo di colpa grave e di danno comunque
riconducibile alla condotta serbata, nel caso in esame, dall'odierno convenuto.
La difesa del sig. IURINO si curava, poi, di evidenziare come la legittimità -
e liceità - della condotta amministrativa da questi tenuta nella gestione degli
incarichi di progettazione in parola, ivi compresa la liquidazione del compenso
premiante e/o incentivante di cui al richiamato art.18, fosse confermata e
suffragata da pronunce adottate in materia dell'Autorità per la Vigilanza sui LL. PP., il cui contenuto veniva
all'uopo riprodotto in memoria per ulteriormente avvalorare il contenuto delle
deduzioni difensive, che si concludevano nella consequenziale richiesta
assolutoria.
Nel corso dell'odierno
dibattimento, le rispettive tesi di causa venivano ulteriormente dispiegate e
confermate anche nelle formule conclusionali di condanna e di assoluzione.
DIRITTO
Il Collegio è chiamato,
in via preliminare, a valutare la fondatezza della eccepita “inammissibilità e
improcedibilità” dell'azione esercitata dalla Procura Regionale a causa della
mancata valutazione delle deduzioni svolte dall'odierno convenuto in sede di
invito ex art.5, comma 1, della legge n.19 del 1994.
La consolidata
giurisprudenza formatasi sul punto in questione (ex multis: Corte dei conti
SS.RR. 7/98/QM; Sez.I^ Centrale 7.8.2002, n.282/A; Sez. Lombardia 10.4.2002,
n.765; Sez. Calabria 14.7.2000, n.327) conforta questo Giudicante nel
pronunciarsi per il rigetto della p......