DURATA DEGLI INTERVENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI
CONTINUA LA GIURISPRUDENZA SUL DIRITTO D'ACCESSO
TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ
TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. I –
Sentenza 17 gennaio 2007 n. 52
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.
Sede di Milano – Prima Sezione - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex Art. 26, IV co. della L.
6.12.1971 n. 1034
sul ricorso 3002/2006 proposto da
MANGONE OSVALDO, BIANCHI
GIAMPIETRO,GHEZZI GIULIANO, PANZERI ROSA, RADICE ETTORE, VILLA ROMANO,
PASSAMANI MICHELE, LOMARTIRE AGOSTINO, MANDELLI ANDREA
rappresentati e difesi da:
BONATTI RINALDO
BONATTI STEFANO
FUMAROLA LORELLA
con domicilio eletto in MILANO
VIA S. BARNABA, 32
presso
BONATTI RINALDO
contro
COMUNE DI MONZA
rappresentato e difeso da:
NESPOR STEFANO
DE CESARIS ADA LUCIA
con domicilio eletto in MILANO
VIA FOGAZZARO, 8
presso
NESPOR STEFANO
e nei confronti di
LONGONI EGIDIO
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
della deliberazione n. 66 del 20 novembre 2006, prot. 86207, del Consiglio
comunale del Comune di Monza – affissa all’albo pretorio a partire dal giorno 6
dicembre 2006 –che ha approvato il verbale della seduta consiliare del 9
ottobre 2006 nel corso della quale è stata messa ai voti, tramite una mozione
d’ordine, una modifica dell’art. 18 del regolamento per le Adunanze del
Consiglio comunale di Monza, avente il seguente oggetto: "contingentamento
dei tempi di intervento concessi ai singoli consiglieri comunali nelle sedute
aventi ad oggetto la discussione del Piano del Governo del Territorio – P.G.T.
); della medesima deliberazione, nella parte in cui approva anche i verbali
delle sedute consiliari del 19 e 23 ottobre 2006, nel corso delle quali stata
applicata la modifica suddetta; di ogni altro atto presupposto, conseguente e
comunque connesso, e segnatamente, ove occorre possa, di tutte le
determinazioni assunte nelle adunanze consiliari del 6, 11, 13, 20 e 25
novembre 2006, il cui verbale non risulta , ad oggi, ancora approvato;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI MONZA
Udito nella Camera di Consiglio del 20 dicembre 2006 il
relatore Pres. PIERMARIA PIACENTINI e uditi altresì i difensori presenti delle
parti come da verbale
Ritenuto che sussistono le condizioni richieste per la
definizione del ricorso nelle forme di sentenza breve;
FATTO
Con ricorso notificato l’11 dicembre 2006, i sig.ri Osvaldo
MANGONE, Rosa PANZERI, Giuliano GHEZZI, Giampietro BIANCHI,
Romano VILLA, Ettore RADICE, Andrea MANDELLI, Agostino LOMARTIRE
e Michele PASSAMANI, nella loro qualità di Consiglieri comunali del Comune
di Monza, hanno impugnato la deliberazione consiliare n. 66 del 20 novembre
2006, prot. 86207 (affissa all’albo pretorio a partire dal giorno 6 dicembre
2006) che ha approvato il verbale della seduta consiliare del 9 ottobre 2006
nel corso della quale è stata messa ai voti, tramite una mozione d’ordine, una
modifica dell’art. 18 del Regolamento per le Adunanze del Consiglio comunale di
Monza, avente il seguente oggetto: "contingentamento dei tempi di
intervento concessi ai singoli consiglieri comunali nelle sedute aventi ad
oggetto la discussione del Piano del Governo del Territorio - P.G.T.), anche
nella parte in cui approva i verbali delle sedute consiliari del 19 e 23
ottobre 2006, nel corso delle quali è stata applicata la modifica suddetta.
Con il ricorso in esame vengono dedotte le seguenti
censure:
Violazione e falsa applicazione del Regolamento per le
Adunanze del Consiglio comunale (articoli 2 e 18)- Eccesso di potere per
difetto dei presupposti – Eccesso di potere per sviamento – Violazione e falsa
applicazione del Regolamento per le Adunanze del Consiglio comunale sotto altro
profilo (art. 17) – Violazione dei principi in tema di pubblicazione ed
efficacia delle delibere comunali (in particolare violazione degli artt.
124-134 T.U. Enti locali e art. 109 dello Statuto del Comune di Monza).
Ad avviso dei ricorrenti la mozione d’ordine approvata
dettando il contingentamento dei tempi di discussione in Consiglio Comunale del
Piano di Governo del Territorio (strumento di pianificazione generale del
territorio comunale ai sensi della legge regionale n. 12/2005), mediante
l’assegnazione di un tempo massimo di durata degli interventi dei singoli
consiglieri comunali. costituirebbe una vera e propria modifica regolamentare,
e sarebbe illegittima in quanto non preceduta dalla necessaria proposta della
Conferenza dei Capi gruppo, organo al quale compete, ai sensi dell’art. 44
dello stesso regolamento comunale per le Adunanze del Consiglio, la
funzione di «studiare e proporre al Consiglio le modificazioni ed
integrazioni al Regolamento per le adunanze del Consiglio stesso, nonché di
fornire pareri sulla interpretazione del medesimo Regolamento».
Aggiungono poi i ricorrenti che, nella specie non può
nemmeno configurarsi l’ipotesi, secondo cui la mozione d’ordine di cui si
discute debba essere ritenuta meramente interpretativa e non già modificativa
del dettato del Regolamento comunale, in tal caso, infatti, la mozione sarebbe,
in ogni caso, illegittima, in quanto adottata in violazione dello Statuto
comunale, che, al terzo comma dell’art. 17, attribuisce all’Ufficio di
Presidenza (composto dal Presidente del Consiglio e da due consiglieri eletti
dal Consiglio, di cui almeno uno tra le minoranze) la competenza in materia di
interpretazione del Regolamento per le Adunanze del Consiglio comunale.
Dalla illegittimità della mozione d’ordine discenderebbe,
poi l’illegittimità di una serie di altri atti, tra cui le sedute del 19 e 23
ottobre 2006, nonché quelle del 6, 11,13, 20 e 25 novembre 2006.
Si è costituito in giudizio il Comune di Monza che
preliminarmente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti,
l’inammissibilità del ricorso per la natura endo procedimentale degli atti
impugnati e per la mancata notifica ad almeno una controinteressata.
Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
Nella Camera di consiglio del 20 dicembre 2006,
sussistendo i presupposti per la pronuncia di una sentenza ex art. 26, quarto
comma, delle legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la causa veniva trattenuta in
decisione.
DIRITTO
Può prescindersi dall’esame delle eccezioni sollevate dal
resistente Comune in quanto il ricorso è infondato nel merito.
I ricorrenti lamentano, infatti, che il cd.
contingentamento dei tempi di discussione, deliberato dal Consiglio Comunale
nella seduta del 9 ottobre 2006, integri una illegittima modifica del
regolamento ed integri una lesione del loro jus ad ufficium.
In punto di fatto va ricordato che, nella richiamata
seduta del Consiglio comunale di Monza del 9 ottobre, dedicata alla discussione
del PGT, è stata approvata dal Consiglio la mozione d’ordine di un consigliere
della maggioranza volta a limitare i tempi di intervento dei consiglieri
(esclusivamente per la discussione inerente il piano), assegnando a ciascun
intervento non più di 45 minuti.
Successivamente, a seguito di una proposta di un
consigliere di opposizione, i limiti temporali proposti della prima mozione
sono stati definitivamente ritenuti applicabili sia all’intervento iniziale di
ciascun consigliere, sia all’intervento successivo, consentendo quindi a
ciascun consigliere di intervenire due volte per 45 minuti e quindi per 90
minuti complessivi.
In proposito va premesso che l’art. 18, secondo comma, del
regolamento per le adunanze del Consiglio comunale prevede, in via generale,
che ogni consigliere abbia a disposizione, in relazione ad ogni deliberazione,
un primo spazio temporale di 15 minuti per l’intervento vero e proprio, ed un
successivo termine di 5 minuti per la replica.
Il terzo comma dello stesso articolo recita poi: «i tempi
degli interventi previsti dal precedente comma non si applicano alle
discussioni sui bilanci, sui piani regolatori generali e sulle delibere
programmatiche».
Quest’ultima disposizione non prevede espressamente limiti
temporali, il che – se sotto alcuni aspetti – costituisce una lacuna, non
significa, peraltro, che per queste materie sia ammessa una discussione senza
limiti di tempo, ma comporta, molto più semplicemente, la necessità di una
interpretazione razionale dell’intera disposizione che non può che essere
quella secondo cui, nelle ipotesi previste dal richiamato terzo comma, il
limite di tempo per ciascun intervento debba essere, di volta in volta,
stabilito dallo stesso Consiglio nel rispetto, s’intende, del limite minimo
fissato dal secondo comma (15 e 5 minuti).
Non si verte quindi in una ipotesi di modifica
regolamentare, quanto piuttosto, in una ipotesi di disciplina del procedimento
di discussione e votazione del PGT, consentita da una corretta interpretazione
dello stesso terzo comma dell’art. 18.
Una simile interpretazione appare più che logica, in
quanto principi di civiltà giuridica impongono che, con tutto il rispetto
dovuto alle minoranze, queste ultime non possano peraltro arrogarsi il diritto
di bloccare l’attività dell’organo politico dell’ente.
Appare pertanto legittimo l’operato del Consiglio Comunale
di Monza che ha ritenuto di dover apporre precisi limiti temporali agli
interventi dei singoli consiglieri in sede di discussione del PTG.
Del resto, in punto di fatto, non può non tenersi conto
che in conseguenza dell’approvazione delle due mozioni, ad ogni singolo
consigliere sono stati concessi, complessivamente, 90 minuti di discussione
(senza tenere conto degli interventi possibili in fase di presentazione degli
emendamenti e degli ordini del giorno), e cioè un tempo del tutto congruo per
esprimere esaustivamente, da parte del singolo consigliere, le proprie opinioni
sull’argomento all’ordine del giorno.
Anche in concreto, pertanto non appare ravvisabile alcuna
lesione dello jus ad ufficium dei ricorrenti.
Non essendo quindi ravvisabile – né in astratto, né in
concreto - alcuna illegittimità nella deliberazione impugnata, appaiono
legittimi anche gli ulteriori atti impugnati dai ricorrenti e, pertanto, il
ricorso va respinto nella sua interezza.