DURC: DIFFUSE LE ISTRUZIONI PER IL RILASCIO
OPERE PUBBLICHE E ONERI DI URBANIZZAZIONE
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale
Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL per appalti
di forniture e servizi ed altre attività.Testo congiunto INPS/INAIL.
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Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Circolare n. 122 - Roma, 30 Dicembre
2005
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL
per appalti di forniture e servizi ed altre attività.Testo congiunto
INPS/INAIL.
SOMMARIO: Dopo aver indicato le norme che regolano la materia,la circolare
tratta le modalità per la richiesta e per il rilascio del documento unico di
regolarità contributiva( DURC) per le imprese diverse da quelle edili.
QUADRO NORMATIVO
- Legge n.266/2002;
- Decreto Legislativo n.157/1995 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n.358/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge n.289/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
- Decreto Legislativo n.196/2003;
Premessa
Con circolare a testo congiunto approvata dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con nota prot. n.230/segr del 12 luglio 2005[1] sono state
emanate istruzioni per il rilascio del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) con riferimento agli appalti pubblici e privati in
edilizia.
Per Documento Unico di Regolarità Contributiva deve intendersi il certificato
che, sulla base di un'unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di
un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL.
L'art. 2 della Legge n.266/2002 ha esteso l'obbligo del DURC anche per le altre
tipologie di appalti nonché per la gestione di servizi ed attività in
convenzione o concessione con enti pubblici, prevedendo, altresì, che le
modalità di rilascio del DURC siano convenzionalmente stabilite da INPS ed
INAIL.
In questo senso i due Istituti hanno provveduto con apposita Convenzione
stipulata in data 3 dicembre 2003.
Un ulteriore ampliamento della sfera di applicazione della Legge n. 266/2002,
inoltre, è stato previsto dal collegato fiscale alla Finanziaria 2006, secondo
il quale le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il DURC per
accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitari[2].
Con la presente Circolare, quindi, si forniscono disposizioni in merito alle
modalità di richiesta e rilascio del DURC per le specifiche tipologie sopra
indicate.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DURC
A) Oggetto
La presente Circolare disciplina le modalità di richiesta e di rilascio del
DURC per gli appalti di servizi e forniture, per la gestione di servizi ed
attività pubbliche in convenzione o concessione non associate ad appalti di
lavori, nonché per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori e per ottenere agevolazioni,
finanziamenti e sovvenzioni disciplinati dalla rispettiva normativa di settore.
B) Richiedenti il DURC
Richiedente principale del DURC è l'impresa, anche attraverso i propri
intermediari provvisti di delega (consulenti del lavoro ed associazioni di categoria).
Sono altresì soggetti richiedenti anche le Pubbliche Amministrazioni appaltanti
e gli Enti a rilevanza pubblica appaltanti.
C) Rilascio del DURC
Al momento della partecipazione alla gara e fino all'aggiudicazione, l'impresa
può dichiarare l'assolvimento degli obblighi contributivi. Per la verifica di
tali dichiarazioni a cura della Stazione Appaltante dovrà essere richiesto il
DURC sulla base dei requisiti elencati nel successivo punto 3.
Il DURC dovrà inoltre essere richiesto:
Appalti pubblici di forniture
- per l'aggiudicazione dell'appalto (ove pretesa)
- per la stipula del contratto (ove previsto)
- per l'emissione del certificato di pagamento
- all'atto del pagamento finale
Appalti pubblici di servizi
- per l'aggiudicazione dell'appalto (ove pretesa)
- per la stipula del contratto (ove previsto)
- all'atto della regolare esecuzione
- alla liquidazione di ogni fattura[3]
Gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione[4]
- per l'aggiudicazione del servizio o dell'attività (ove pretesa)
- per la stipula della relativa convenzione o il rilascio della concessione
(ove previsto)
Iscrizione Albo Fornitori, agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni
- prima dell'inoltro della relativa istanza agli organismi preposti al rilascio.
3. REQUISITI REGOLARITA'
Ai fini del rilascio del DURC nelle materie oggetto della presente Circolare,
INPS ed INAIL sono tenuti a verificare la regolarità contributiva sulla base
della rispettiva normativa di riferimento.
Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e
negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché
l'osservanza di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente. La
verifica della regolarità, riferita all'intera situazione aziendale, deve
essere effettuata sulla base degli elementi rilevati alla data indicata nella
richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del DURC.
Resta fermo che per la verifica della dichiarazione di regolarità autonomamente
effettuata dall'impresa, la regolarità deve essere rilevata alla data della
suddetta dichiarazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute
successivamente.
Il riferimento all'intera situazione aziendale è da ricondursi all'unicità del
rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli enti ai
quali vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi. Per tale motivo, l'impresa
subappaltatrice deve possedere i medesimi requisiti di regolarità e correntezza
previsti per l'impresa appaltatrice e dunque, anche per essa, il DURC deve
essere rilasciato sull'intera situazione aziendale osservando i criteri di
seguito indicati:
A) Requisiti INPS
L'impresa è da considerarsi regolare quando:
- sussiste la correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- si accerta che i versamenti effettuati corrispondono all'importo del saldo
denunciato entro il termine, a tal fine determinato, dell'ultimo giorno del
mese successivo a quello di riferimento;
- non esistono inadempienze in atto;
- non esistono note di rettifica notificate, non contestate e non pagate;
- vi è richiesta di rateazione per la quale la Struttura periferica competente
ha espresso parere favorevole motivato;
- vi sono sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (es.
calamità naturali);
- è stata inoltrata istanza di compensazione per la quale è stato documentato
il credito;
- vi sono crediti iscritti a ruolo per i quali la struttura ha disposto la
sospensione della cartella in via amministrativa o in seguito a ricorso
giudiziario.
Va altresì precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:
- in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere
dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse
interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato
a scopi dilatori o pretestuosi;
- in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità può essere dichiarata,
in considerazione della disposizione contenuta nell'art.26 del Decreto Legislativo
n.46/1999, secondo la quale l'accertamento effettuato dall'ufficio ed impugnato
dinanzi all'autorità giudiziaria consente l'iscrizione a ruolo solo in presenza
di un provvedimento esecutivo del giudice.
Si fa presente che, per la regolarità INPS di ditte con posizioni in più
province e non autorizzate all'accentramento degli adempimenti contributivi,
dovranno essere tempestivamente attivati i necessari contatti tra le strutture
territoriali competenti per la verifica di ogni singola posizione contributiva.
B) Requisiti INAIL
L'impresa è da considerarsi regolare quando:
- risulta titolare di codice cliente con PAT attive;
- ha regolarmente dichiarato le retribuzioni imponibili in misura congrua
rispetto all'attività esercitata ed alla dimensione aziendale;
- ha versato quanto dovuto per premi ed accessori;
- il rischio assicurato corrisponde, per natura ed entità, all'attività
effettivamente esercitata;
- vi è richiesta di rateazione accolta favorevolmente dal responsabile della
struttura ovvero, nel caso di competenza superiore, è stato dallo stesso
responsabile inoltrato motivato parere favorevole;
- vi sono sospensioni dei pagamenti previste da disposizioni legislative (es.
calamità naturali, condoni, emersione) ovvero da norme speciali (es. art.45 co.2
del Decreto del Presidente della Repubblica n.1124/1965);
- sono state effettuate compensazioni su modello di pagamento unificato F24,
ovvero la struttura verifica che l'azienda è creditrice di importi a qualsiasi
altro titolo compensabili;
- vi sono crediti iscritti a ruolo per i quali la struttura ha disposto la
sospensione della cartella in via amministrativa o a seguito di ricorso
giudiziario.
Va altresì precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:
- in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere
dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse
interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato
a scopi dilatori o pretestuosi;
- in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità può essere dichiarata,
in considerazione della disposizione contenuta nell'art.24 del Decreto
Legislativo n.46/1999, secondo la quale l'accertamento effettuato dall'ufficio
ed impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria consente l'iscrizione a ruolo
solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.
4. PROCEDIMENTO DURC
Per la richiesta del DURC è stato elaborato un apposito modulo unificato che
andrà compilato secondo le istruzioni riportate a tergo in base alla tipologia
della richiesta.
Il modulo sarà disponibile on-line nei siti di seguito elencati e potrà essere
scaricato ovvero compilato direttamente per l'inoltro in via telematica; lo
stesso sarà altresì disponibile in forma cartacea presso ogni Struttura Territoriale
di INPS e INAIL per la presentazione della richiesta per le vie tradizionali.
A) Modalità di richiesta
Il Documento Unico potrà essere richiesto, alternativamente, in via telematica
(modalità principale) ovvero tramite l'accesso ai consueti canali delle
Strutture Territoriali di INPS o INAIL.
In particolare, le Stazioni Appaltanti e gli Enti privati a rilevanza pubblica
appaltanti dovranno richiedere il DURC esclusivamente per via telematica.
La richiesta del DURC per via telematica potrà essere effettuata accedendo
alternativamente a:
- Portale orizzontale (www.sportellounicoprevidenziale.it) per aziende,
intermediari, Stazioni Appaltanti ed Enti a rilevanza pubblica appaltanti;
- Portale verticale INAIL (www.inail.it) per aziende ed intermediari;
- Portale verticale INPS (www.inps.it) per aziende ed intermediari.
L'utente, per la necessaria identificazione, deve utilizzare i codici di
accesso già rilasciati dai rispettivi Enti per la fruizione dei servizi on-line
(INAIL: codici di accesso ai servizi di Punto Cliente; INPS: codice fiscale e
P.I.N.).
In caso di richiesta avanzata per il tramite del consulente e/o associazione di
categoria, ai soli fini del rilascio del DURC, il riconoscimento, da parte di
uno degli Enti convenzionati della validità della delega e dell'autorizzazione
ad accedere, è esteso anche all'altro Ente. In caso di accesso tramite il
Portale orizzontale verranno rilasciati alle tipologie di utenti diverse da
aziende ed intermediari appositi codici di accesso.
Il modulo per la richiesta del DURC viene visualizzato e compilato a video
dall'utente che inserisce i dati utilizzando la procedura informatica relativa
allo specifico servizio ed inoltra la richiesta stessa attraverso il canale
telematico.
La procedura, in seguito ad una automatica verifica formale delle informazioni
inserite, attesta l'inoltro della richiesta del DURCe comunica l'assegnazione
del C.I.P. (codice identificativo pratica). L'utente, attraverso il C.I.P.,
potrà verificare
qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica, sia accedendo
in modalità di consultazione alla specifica procedura informatica, sia
richiedendo le relative informazioni presso qualsiasi Struttura Territoriale di
INPS o di INAIL.
In alternativa alla via telematica, l'utente (azienda o intermediario) può
rivolgersi indifferentemente presso ogni Struttura Territoriale di INPS o
INAIL, identificandosi secondo le consuete modalità ovvero inoltrando agli
stessi il modulo di richiesta tramite posta.
Laddove peraltro la regolarità contributiva debba essere attestata da un unico
Ente (come nel caso delle imprese agricole per le quali vige il sistema
unificato di accertamento e riscossione gestito dall'Inps), il modulo di
richiesta deve essere inviato a quest'ultimo.
Il ricevente dovrà provvedere in prima battuta alla verifica della completezza
formale della richiesta. Qualora venisse riscontrata la mancanza di alcuni
dati, il ricevente dovrà provvedere a richiedere all'utente le informazioni
omesse assegnandogli il termine di dieci giorni con la specifica che, scaduto
inutilmente lo stesso, la domanda si riterrà non ammissibile.
Il ricevente inserisce in procedura le informazioni prelevandole dal modulo di
richiesta, inoltra la stessa attraverso il canale telematico e rilascia
all'utente l'attestazione, contenente anche il C.I.P., prodotta dalla procedura
dell'avvenuto inoltro della pratica.
Inseriti i dati in procedura, la richiesta del DURC è immediatamente
disponibile per la trattazione (istruttoria e validazione da parte di ciascuno
degli Enti).
B) Modalità e tempi di rilascio
Il DURC deve essere rilasciato sulla base degli atti che esistono presso le
Strutture rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi,
alla data di redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il
rilascio o per la formazione del silenzio-assenso.
Il funzionario di ciascuna struttura competente, in possesso delle informazioni
relative alla richiesta, effettua l'istruttoria di propria competenza per
accertare la regolarità contributiva della ditta.
Nell'ipotesi di temporanea indisponibilità degli atti necessari (che può
verificarsi, ad esempio, nel caso di operazioni di data recente non ancora
acquisite in archivio) e comunque in tutti i casi in cui sia ritenuto
necessario, la verifica dello stato di aggiornamento degli adempimenti può
essere effettuata richiedendo alla ditta le quietanze dei versamenti (es.
modello F24) o altra documentazione ritenuta utile, assegnando alla stessa un
termine di dieci giorni per la presentazione di quanto richiesto.
Decorso inutilmente tale termine, l'Ente che ha richiesto l'integrazione della
documentazione si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso.
La richiesta di documentazione, utile ai fini istruttori, sospende il termine
di rilascio del DURC.
L'esito dell'istruttoria, operata separatamente da ciascuno degli Enti, è poi
sottoposto alla validazione del funzionario responsabile del provvedimento e
viene inserito nella specifica procedura informatica al fine di certificare la
regolarità/irregolarità per la parte di propria spettanza.
L'Ente che rilascia il DURC provvede all'emissione del Documento Unico
concernente la posizione contributiva dell'impresa presso di sè ed attesta
quanto verificato dall'altro Ente.
Il DURC verrà rilasciato da INPS nei seguenti casi:
- l'utente ha inoltrato la richiesta del DURC per via telematica accedendo alla
procedura tramite il portale verticale INPS;
- l'utente ha inoltrato la richiesta DURC per via telematica direttamente
tramite il portale orizzontale ed ha scelto l'INPS come ente deputato al
rilascio;
- l'utente ha inoltrato richiesta cartacea ad una Struttura Territoriale
dell'INPS.
Il DURC verrà rilasciato da INAIL nei seguenti casi:
- l'utente ha inoltrato la richiesta del DURC per via telematica accedendo alla
procedura tramite il portale verticale INAIL;
- l'utente ha inoltrato la richiesta DURC per via telematica direttamente
tramite il portale or......