DURC IRREGOLARE
ILLEGITTIMITA' ESCLUSIONE DA UNA GARA
Autorità per la vigilanza
Autorità per
la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori ,
servizi e forniture
Parere n. 102 dell’8.11.2007
PREC358/07
Oggetto: istanza di parere per la
soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto
legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Nocera Inferiore – affidamento
dei lavori di straordinaria manutenzione Strade e Piazze.
Il
Consiglio
Vista la
relazione dell’Ufficio Affari Giuridici
Considerato in fatto
In data 6 luglio 2007 è pervenuta l’istanza di parere
indicata in oggetto, con la quale la Stazione appaltante ha richiesto l’avviso
dell’Autorità in relazione alla controversia insorta in sede di verifica del
possesso del requisito della regolarità contributiva dell’ATI risultata seconda
in graduatoria nell’aggiudicazione dell’appalto indicato in oggetto. Entrambe
le imprese costituenti l’associazione, sono risultate alla data di scadenza per
la presentazione delle offerte (21.3.2007), rispettivamente, non in regola con
i premi assicurativi INPS e INAIL, per quanto riguarda la mandataria e con i
contributi alla Cassa Edile, per la mandante.
Dette imprese, che hanno proceduto alla successiva
regolarizzazione delle proprie pendenze contributive, sono state escluse dalla
gara.
In sede di istruttoria procedimentale, l’impresa
mandataria di che trattasi ha rappresentato che le irregolarità dei versamenti
in questione derivano da un errore di digitazione effettuato nel corso del
pagamento telematico, in conseguenza del quale le dovute somme non sono state
accreditate agli Enti previdenziali.
Per quanto attiene alla posizione dell’impresa mandante
verso la Cassa Edile, l’impresa ha provveduto alla regolarizzazione, ottenendo,
in data 21.6.2007, un nuovo certificato DURC.
Ritenuto in diritto
Ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera i), del d.
Lgs. n. 163/2006, sono esclusi dalla partecipazione agli appalti i soggetti che
hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
Il prescritto requisito forma oggetto di una verifica di
tipo dinamico sulla perdurante attualità della correntezza
contributiva e previdenziale del concorrente tanto che, in presenza dei
prescritti presupposti, la stazione appaltante può rifiutare la stipulazione
del contratto, previa revoca dell’aggiudicazione.
Pertanto, la regolarità contributiva è richiesta non solo
come requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, ma l’impresa
deve conservare la correntezza per tutto lo svolgimento di essa nonché al
momento della stipulazione del contratto, restando irrilevante un eventuale
adempimento tardivo della relativa obbligazione.
Atteso che l’impresa, come evidenziato dall’Autorità con
deliberazione n. 28/2007, deve essere in regola con gli obblighi contributivi
fin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione ovvero di
presentazione delle offerte in caso di procedura aperta, a nulla rilevando
eventuali adempimenti tardivi, la mera esistenza di partite di debito nei
confronti degli Enti previdenziali non comporta automaticamente l’irregolarità
contributiva implicante esclusione dalla gara e/o revoca dell’eventuale
aggiudicazione.
Infatti, tenuto conto che il citato articolo 38, comma 1,
lettera i), richiede la sussistenza di “violazioni gravi”, la semplice menzione
nel DURC dell’assenza della regolarità contributiva non può condurre di per sé
all’esclusione dell’impresa risultata non in regola (anche perché il documento
di che trattasi non specifica nulla a proposito della definitività
dell’accertamento).
Assume, pertanto, preminente rilevanza l’attività di
verifica che l’amministrazione deve effettuare, anche in contraddittorio con
l’impresa, per valutare sia la gravità dell’inadempimento, sia la definitività
dell’accertamento.
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti, risulta
accertata la sola regolarizzazione successiva degli importi dovuti.
In base a
quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la Stazione
appaltante, prima di procedere
all’esclusione dell’impresa, deve verificare, anche in
contraddittorio con l’impresa stessa, sia la gravità dell’inadempimento, sia la
definitività dell’accertamento.
Il Consigliere Relatore Il
Presidente
Guido Moutier Luigi Giampaolino
Depositato
presso la segreteria del Consiglio in data
19 novembre 2007
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