E' SOGGETTA A TASSAZIONE L'ATTIVITÀ DI UN CONSORZIO DI MANUTENZIONE
Tariffe professionali e legge 166
Risoluzione del 23/09/2002 n
Risoluzione del
23/09/2002 n. 307
Agenzia delle Entrate - Direzione
Centrale Normativa e Contenzioso
Oggetto:Istanza di Interpello - Art.11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Consorzio per la sistemazione straordinaria delle strade vicinali di via di ..... e via di ......, con sede in ...... - IRPEG - IVA - IRAP - IRPEF.(Documento in fase di trattamento redazionale.)Testo: Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, indirizzata alla Direzione Regionale ......, il Consorzio per la sistemazione delle strade vicinali di via ....... e via....... ha chiesto il parere in merito alla corretta applicazione della normativa fiscale in relazione ai seguenti tributi: IRPEG, IRAP, IVA, IRPEF per i consorziati. QUESITO Il Consorzio istante e' stato costituito il ....., ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1 settembre 1918 n. 1446. Esso presenta le caratteristiche di consorzio obbligatorio creato allo scopo esclusivo di provvedere alla manutenzione straordinaria della strada, denominata via di ......e via di ......, con durata fino al termine dei lavori. Ad esso partecipano il Comune di ....., il Comune di ..... e tutti i residenti nella strada che hanno ritenuto di intervenire. Viene inoltre dichiarato che verra' costituito, allo scopo, un fondo consortile a cui contribuiranno per il 25 per cento il Comune di ....., per il 25 per cento il Comune di ..... e per il restante 50 per cento tutti i residenti. Si chiede di conoscere il comportamento da tenere ai fini fiscali in relazione all'IRPEG, IVA, IRAP, IRPEF per i consorziati, nonche' le modalita' da seguire per effettuare la riscossione coattiva dei contributi consortili. SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L'istante ritiene di essere un ente non commerciale, ai sensi dell'art. 87 - comma 1 - lett. c) del Tuir, senza alcun obbligo, pertanto, "di redigere un bilancio con criteri economici". Si ritiene obbligato a dichiarare i propri redditi qualora vengano effettuate operazioni commerciali, quali eventuali servizi prestati ai singoli consorziati, pagati con corrispettivi specifici e non finanziati dal fondo consortile. Per quanto riguarda l'IRAP l'istante ritiene che il Consorzio dovra' redigere la relativa dichiarazione con "metodo commerciale", dove non potranno considerarsi ricavi o proventi imponibili i contributi al fondo consortile, salvo che non si realizzino specifiche operazioni commerciali, cosi' come per l'IRPEG Ai fini IVA ritiene che non debbano considerarsi prestazioni imponibili quelle rese ai fini istituzionali e finanziate con i contributi consortili, per le quali non verranno emesse fatture ma altri documenti probatori. L'istante ritiene altresi' che per la soggettivita' passiva rispetto a tale tributo dovra' essere richiesta la partita IVA, entro 30 giorni dalla prima operazione rilevante, alla quale seguiranno tutti gli adempimenti previsti. Ritiene comunque che la possibilita' di detrarre tale imposta sugli acquisti debba limitarsi a quanto stabilito dall'art.19- bis 2. Ai fini della riscossione coattiva dei contributi al fondo consortile sara' seguita la procedura prevista dall'art.7 del citato Decreto Legislativo luogotenenziale n.1446 dell'1 settembre 1918. Infine, ai fini IRPEF, l'istante ritiene che, trattandosi di contributi a un consorzio obbligatorio versati al fondo