E' TRUFFA SE SI TIMBRA IL CARTELLINO E CI SI ASSENTA
AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INA-SAIA
Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 8 maggio-11 giugno
2008 n
Corte
di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 8 maggio-11 giugno 2008 n. 23623
Presidente Nardi - Relatore Ferrua
Svolgimento
del procedimento
e motivi della decisione
Con sentenza
22/9/05 il Tribunale di Nola dichiarava Albachiara Vincenzo responsabile, quale
impiegato presso il Comune di Acerra: A) di tentata truffa ex artt. 56, 640 c.
2 n. 1 c.p., per avere posto in essere atti idonei e diretti in modo non
equivoco ad indurre in errore il citato ente locale mediante artifici e
raggiri, ossia facendo apparire la sua presenza in ufficio in determinati
giorni ovvero il suo stato di malattia, mentre in realtà svolgeva attività
presso un esercizio commerciale, per procurarsi l'ingiusto profitto consistente
in indebita retribuzione di giornate lavorative, ai danni del Comune; B) di
falso ex artt. 476, 479 c.p., per avere falsamente attestato, mediante sistema
di rilevazione delle presenze e tramite certificato medico, la sua presenza
presso l'ufficio comunale o la propria malattia; con la continuazione e le
generiche prevalenti lo condannava a pena ritenuta di giustizia. Tale decisione
veniva confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza 29/11/07
avverso la quale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio
di motivazione in punto responsabilità con riguardo ad entrambi i reati.
La Corte osserva.
Le violazioni sub B non sussistono. Invero i cartellini segnatempo e i fogli di
presenza non costituiscono atto pubblico (Cass. S.U. 11/4/06 n. 15983 Rv.
233423); per quanto concerne il certificato è indiscusso che in effetti
l'imputato soffrisse di asma bronchiale e d'altro canto non risulta che in
detto documento fosse attestata come effettuata una visita: stante la
genericità dello stesso deve escludersi la ricorrenza del falso. Per il resto
le censure sono infondate.
Invero, nel provvedimento impugnato v'è richiamo a plurimi dati, rappresentati
da deposizioni e servizi di appostamento, alla luce dei quali emerge che il
prevenuto svolgeva attività presso il Bar Commercio, sia al banco sia alla
cassa, mentre egli aveva fatto credere di essere in ufficio ovvero impedito per
malattia.
In conclusione s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
per i reati sub B perché il fatto non sussiste; con riguardo ai fatti sub A il
ricorso va rigettato e di conseguenza s'impone l'annullamento della decisione
con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la
rideterminazione del trattamento sanzionatorio, non potendo a tanto provvedere
questa Corte in quanto il reato più grave è stato eliminato.
P.Q.M.
La Corte, annulla
senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati sub B (falsi) perché
il fatto non sussiste; annulla la medesima sentenza con rinvio per
rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di
appello di Napoli.
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