EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: VINCOLI TERRITORIALI
Contributo rideterminato su maggior gettito Ici 2009 e 2010
N
N. 05988/2010 REG.SEN.
N. 00951/2006 REG.RIC.
N. 00315/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 951 del 2006,
proposto da:
S.I.C.ET. (SINDACATO INQUILINI CASA E TERRITORIO) TERRITORIALE DI MILANO,
S.U.N.I.A. (SINDACATO UNITARIO NAZIONALE INQUILINI E ASSEGNATARI) PROVINCIALE
DI MILANO, CGIL (CONFEDERAZIONE GENERARALE ITALIANA DEL LAVORO) LOMBARDA,
U.S.R. C.I.S.L. (UNIONE SINDACALE REGIONALE DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA
SINDACATI LAVORATORI) DELLA LOMBARDIA, tutti rappresentati e difesi dall’avv.
Vittorio Angiolini e dall’avv. Riccardo Maia, presso il cui studio sono
elettivamente domiciliati in Milano, Gall. del Corso n. 1;
contro
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro
tempore, elettivamente domiciliata presso gli uffici della avvocatura
regionale in Milano, via Fabio Filzi 22;
Sul ricorso numero di registro generale 315 del 2006,
proposto da:
ERBETTI FRANCESCA, CHICA QUINONEZ EMMA VERONICA, CGIL, S.I.C.ET., SUNIA, USR
CISL, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Vittorio Angiolini e dall’avv.
Riccardo Maia, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Milano,
Gall. del Corso n. 1;
contro
COMUNE DI BUSNAGO, non costituito in giudizio;
nei confronti di
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro
tempore, elettivamente domiciliata presso gli uffici della avvocatura regionale
in Milano, via Fabio Filzi 22;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
QUANTO AL RICORSO n. 951 del 2006:
- del Regolamento Regionale della Regione Lombardia n.
5 del 27 marzo 2006 pubblicato in B.U.R.L. 2° supplemento ordinario del 28
marzo 2006 recante “modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1
(Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica)”;
QUANTO AL RICORSO n. 315 del 2006:
- degli atti del Comune di Busnago prott. nn. 12500 e
12501 del 23 novembre 2005 – aventi identico contenuto – con i quali veniva
comunicato a Chica Quinonez Emma Veronica e ad Erbetti Francesca il rigetto
della domanda di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica
poiché ai sensi della L.R. Lombardia n. 7 del 2005 “per la presentazione
della domanda per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica i richiedenti devono avere la residenza o svolgere attività lavorativa
in Regione Lombardia da almeno 5 anni per il periodo immediatamente precedente
alla data di presentazione della domanda”;
- (con motivi aggiunti) del Regolamento Regionale
della Regione Lombardia n. 5 del 27 marzo 2006 pubblicato in B.U.R.L. 2°
supplemento ordinario del 28 marzo 2006 recante “modifiche al regolamento
regionale 10 febbraio 2004 n. 1 (Criteri generali per l’assegnazione e la
gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)”.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione
Lombardia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio
2010 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti: l’avv.to Vittorio Angiolini,
per i ricorrenti; l’avv.to Maria Lucia Tamborino, per la Regione Lombardia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’articolata vicenda processuale può sinteticamente
così rappresentarsi.
1.1. Con un primo ricorso depositato il 1 febbraio
2006 (RG n. 315/2006), le sig.re FRACESCA ERBETTI e EMMA VERONICA CHICA
QUINONEZ impugnavano i provvedimenti del COMUNE DI BUSNAGO del 23 novembre
2005, con i quali veniva loro comunicato il rigetto delle domande volte ad
ottenere l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (“ERP”),
in forza dell’art. 3, comma 41 bis l.r. n. 1 del 2000 (introdotto dall’art. 1,
lett. a, l.r. n. 7/2005), secondo cui possono presentare domanda di
assegnazione di alloggi ERP solo coloro che abbiano risieduto o lavorato in
Lombardia “da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla
data di presentazione della domanda”. Unitamente ad esse ricorrevano il
S.I.C.ET. (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) provinciale di Milano, il
S.U.N.I.A. (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari) provinciale
di Milano, la CGIL Regionale Lombardia e l’Unione Sindacale Regionale della
C.I.S.L., a la tutela degli interessi della generalità degli aspiranti ad una
casa e dei lavoratori in Lombardia.
1.2. Successivamente, i ricorrenti hanno impugnato,
con motivi aggiunti depositati l’11 aprile 2006, il regolamento regionale 27
marzo 2006 n. 5, il quale, oltre a riprendere la previsione di cui al citato
art. 3, comma 41 bis, dava attuazione al comma 41 ter dello stesso art. 3
(anch’esso introdotto dalla legge regionale n. 7 del 2005), secondo cui la durata
del periodo di residenza pregressa in Lombardia, oltre a costituire condizione
per la presentazione della domanda, concorre anche (diversamente dal requisito
dell’aver svolto attività lavorativa il Lombardia, rilevante solo ai fini
dell’ammissibilità della domanda) all’assegnazione del punteggio per la
formazione della graduatoria.
1.3. Con ulteriore ricorso, depositato l’11 aprile
2006, ed iscritto a ruolo con NRG 951/2006, le associazioni sindac......