EFFETTI DELLA MANCATA APPROVAZIONE DEL RENDICONTO SULLA GESTIONE
RICHIESTE TRASFERIMENTI ENTRO IL 7 DICEMBRE
Corte dei Conti Deliberazione del 05/09/2007 n
Corte dei Conti Deliberazione del 05/09/2007 n.26
REPUBBLICA
ITALIANA
LA CORTE
DEI CONTI
Sezione
regionale di controllo per il Molise
nell'adunanza del 5 settembre
2007
composta dai magistrati:
dott. Mario Casaccia Presidente
dott. Gennaro Di Cecilia Referendario
relatore
dott.ssa Patrizia Ferrari
Referendario relatore
Visto il Testo Unico delle
leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 14 gennaio 1994,
n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della
Corte dei Conti;
Visto il Regolamento per
l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, approvato
con Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 14 del 16
giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 5 giugno 2003,
n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Visto il Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
Visto l'art. 1, commi 166 e
seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006);
Vista la Deliberazione della
Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti del 27 aprile 2004, avente ad
oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività
consultiva;
Vista la Deliberazione n. 11
del 7 luglio 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Supplemento n. 168 del 19/07/2006, che ha approvato, relativamente ai
rendiconti dell'esercizio 2005, ai sensi dell'art. 1, c. 167, della Legge n.
266/2005, le linee guida corredate da questionario, da utilizzarsi dagli Organi
di revisione degli Enti locali per la redazione della relazione prevista nel
precedente comma 166;
Vista la richiesta di
attivazione della procedura di agli artt. 136 e 137 del D.Lgs. n. 267/2000,
concernente l'esercizio dei poteri sostitutivi degli organi degli enti locali
attribuiti, rispettivamente, alla Regione ed al Governo, in quest'ultimo caso
ai sensi dell'art. 120, c. 2 e 3 Cost., formulata dal consigliere comunale di
Ve. (IS) prof. An. So., pervenuta in data 10 agosto 2007;
Letta la relazione redatta dai
Magistrati Gennaro Di Cecilia e Patrizia Ferrari, depositata il 31 agosto 2007;
Vista l'ordinanza di
convocazione della Sezione per la data odierna, al fine di deliberare all'esito
dell'istruttoria espletata;
Uditi i Magistrati relatori.
FATTO
Questa Sezione regionale di
controllo è chiamata a pronunciarsi in ordine alla richiesta di attivazione
della procedura prevista dagli artt. 136 e 137 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267,
concernente l'esercizio dei poteri sostitutivi degli organi degli enti locali
inadempienti, da parte della Regione e del Governo, pervenuta in data 10 agosto
2007 e registrata al prot. n. 1734/15/Fin.06, formulata dal prof. An. So. nella
duplice qualità di consigliere comunale e di capogruppo della lista "Ci.
Nu.".
DIRITTO
Occorre preliminarmente
precisare che in occasione dell'esercizio del potere di controllo spettante
alla Corte dei conti svolto sulle relazioni dei revisori dei conti delle
autonomie locali ricadenti nell'ambito regionale del Molise ed inerenti al
rendiconto dell'anno 2005, introdotto dalle disposizioni contenute nell'art. 1,
c. 166 e ss., L. 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), la
Sezione ha ritenuto di adottare specifica pronuncia rivolta esclusivamente al
Consiglio Comunale di Ve. (IS) in ordine alla mancata approvazione, nel termine
del 30 giugno 2006 del rendiconto della gestione, come stabilito dall'art. 227
c. 2, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (col quale è stato approvato il Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Nella circostanza questa
Sezione riteneva il comportamento del predetto Comune difforme dalla sana e
corretta gestione finanziaria, sì da determinare conseguenze sanzionatorie e
negative per l'ente, come già evidenziate nella richiamata pronuncia che, ad
ogni buon fine, si allega.
Invero la Sezione individuava
nella condotta omissiva dell'Organo consiliare comunale -cui spetta in via
esclusiva deliberare in materia, tenuto motivatamente conto della relazione
dell'organo di revisione- un'irregolarità connotata da gravità, in quanto tale
meritevole di pronuncia ai sensi dell'art. 1, c. 168, L. n. 266/2005, per le
considerazioni ivi svolte ed alle quali espressamente si rinvia.
Pur premettendo che non si
rinvengono precedenti pronunce della Corte dei conti nella subiecta materia e
che il Comune di Ve. (IS) si è successivamente conformato al rilievo
deliberando l'approvazione del relativo rendiconto, è opportuno chiarire che la
Sezione regionale di controllo per il Molise, attraverso la pronuncia resa, ha
rilevato che la mancata deliberazione di approvazione del rendiconto entro il
termine previsto configura un'ipotesi di perdurante inerzia o ritardo
nell'adozione di un atto ritenuto "obbligatorio" dalla legge (in
termini adesivi circa tale qualificazione giuridica, cfr. T.A.R. Campania
Napoli, Sez. I, 7/10/2004, n. 13591).
Il Collegio, condividendo tale
orientamento, ritiene che dalla denunciata irregolarità possa derivare
l'attivazione della procedura espressamente disciplinata dagli artt. 136 e/o
137 del richiamato D.Lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto l'esercizio di poteri
sostitutivi degli organi degli enti locali inadempienti.
Per una più esaustiva
trattazione, va rilevato che nell'ipotesi descritta dall'art. 136 T.U.E.L., che
recepisce le disposizioni dell'art. 17 c. 45, della L. n. 127/1997 (c.d.
Bassanini bis), il potere sostitutivo riferito agli enti locali che ritardino o
addirittura omettano di compiere tali atti, sebbene invitati a provvedere entro
un congruo termine, è esercitato da un Commissario ad acta nominato dal
Difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal Comitato regionale di
controllo (quest'ultimo organo, peraltro, soppresso per effetto delle
disposizioni contenute nella Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3,
vigente dall'8 novembre 2001, di modifica del Titolo V riguardante gli enti
locali).
Anche l'ipotesi delineata
nell'art. 137 del T.U.E.L. sembra integrare un controllo sugli organi degli
enti locali inadempienti al quale può accedere un intervento sostitutivo
nell'esercizio delle funzioni amministrative a essi conferite, riconducibile al
quadro normativo del generale riordino dei rapporti fra lo Stato e le Autonomie
locali, disciplinato dall'art. 3, c. 1, lett. c), della L. n. 59/1997 (c.d.
legge Bassanini).
La Sezione ritiene che
quest'ultima espressione di potere sugli organi degli enti locali riservato
allo Stato residui, in quanto compatibile, nonostante l'intervenuta riforma del
Titolo V della Costituzione, dal momento che al Governo è attribuita la
prerogativa della sostituzione di organi nei seguenti casi (art. 120, c. 2,
Cost., come novellato dalla Legge Costituzionale n. 3/2001 e non abrogato) :
- mancato rispetto di norme o
di trattati internazionali o della normativa comunitaria;
- grave pericolo per
l'incolumità e la sicurezza pubblica;
- quando lo richiedano la
tutela dell'unità giuridica od economica del Paese, con particolare riguardo ai
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Ciò in quanto, pur con i limiti
e le cautele richieste dallo spirito della riforma costituzionale, tale
controllo si colloca in un alveo di logicità e di coerenza, quale
indispensabile contraltare rispetto all'ampliata sfera di autonomia
riconosciuta agli enti locali sulla scia dei principi federalistici ed alla
ineludibile recessione dei controlli di legittimità sui loro atti.
Né appare superfluo richiamare
al riguardo le disposizioni contenute nell'art. 8 della Legge n. 131/2003 (c.d.
legge La Loggia) che, nel dare attuazione alla citata norma programmatica di
rango costituzionale in virtù di espresso rinvio, ha fissato le scansioni e le
modalità procedurali dell'esercizio di tale potere, nella sussistenza dei
presupposti e delle condizioni di legge, demandando al Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su
iniziativa delle Regioni o degli enti locali, l'assegnazione di un congruo
termine per l'adozione del provvedimento obbligatorio decorso inutilmente il
quale, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta il
provvedimento, anche se di carattere normativo, soprattutto nel caso di
assoluta urgenza (co. 4) ovvero nomina un Commissario ad acta (co. 3), in
quest'ultimo caso tenendo "conto dei principi di sussidiarietà e di leale
collaborazione".
Il regime legale del potere
"straordinario" di sostituzione degli organi inadempienti si ritiene
investa sia organi rappresentativi che burocratici degli enti, una volta
apprestate le idonee garanzie procedimentali che consentano all'organo dell'ente
di raggiungere livelli di partecipazione in contraddittorio per far valere le
sue ragioni e la possibilità di evitare tale sostituzione mediante lo
spontaneo, anche se ritardato, adempimento, atteso il coinvolgimento di enti
dotati di sfera di autonomia Costituzionalmente garantita, ai sensi dell'art.
114, c. 2, Cost. (cfr., in termini, C. Cost., 27/1/2004, n. 43).
Pertanto, nel caso sottoposto
all'esame della Sezione regionale ben potrebbero sussistere le condizioni
indicate dalla legge circa l'intervento sostitutivo da parte dell'organo
regionale del difensore civico (art. 16 L. n. 127/1997) o, quanto meno, del
Governo.
Detto convincimento è sorretto
anche dalla considerazione che il Comune di Ve. rientra nel novero della fascia
demografica superiore a 5.000 abitanti, e in quanto tale soggetto al regime del
patto di stabilità interno, il cui vincolo comunitario discendente dal Patto di
stabilità e crescita è stato modificato e ribadito dall'art. 1, c. 557, L. n.
296/2006 (finanziaria per il 2007), soprattutto in considerazione del
necessario concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di
coordinamento della finanza pubblica per il triennio 2006-2008, attraverso il
rispetto delle disposizioni contenute nei commi da 139 a 150, dell'art. 1 della
Legge finanziaria n. 266/2005, come stabilito dal comma 138 della medesima
disposizione "ai fini della tutela dell'unità economica della
Repubblica".
Appare così soddisfatto il
presupposto indicato dal legislatore costituzionale (art. 120, c. 2, Cost.),
nella intuitiva considerazione che, diversamente, non sarebbero valutabili,
quanto meno secondo l'ordinaria, prevista tempestività, i livelli raggiunti in
termini di legalità, efficacia, efficienza ed economicità dall'azione
amministrativo-finanziaria svolta dall'ente nell'anno di riferimento, in
assenza di formale delibera di approvazione del documento contabile che possa
denotare la persistente difficoltà dell'ente locale di rendere il conto della
complessiva gestione e dei risultati conseguiti.