ELENCHI ANAGRAFICI SOLO IN FORMA ANONIMA
COSAP: CONTROVERSIE AL GIUDICE ORDINARIO
Rilascio elenchi anagrafici dei Capifamiglia a consigliere regionale
Rilascio
elenchi anagrafici dei Capifamiglia a consigliere regionale
Un Consigliere Regionale ha richiesto a più Comuni l'elenco dei capifamiglia
residenti specificando che sono necessari " per l'espletamento del mandato
amministrativo".
E' possibile rilasciare detto elenco nominativo, visto il D.L. 30-06-2003 n.
196 e il provvedimento del Garante del 12-02-2004 oppure è possibile rilasciare
solo copie delle liste elettorali quando però la richiesta è finalizzata ad
esclusivo uso di pubblica utilità?
Gradirei una risposta urgente , utile anche per i colleghi di altri Comuni che
hanno avuto la stessa richiesta.
Si osserva, anche come sostenuto dall’Autorità del Garante, che il diritto di
accesso deve essere coordinato con la normativa anagrafica.
In merito, si osserva che l’art. 34 del D.P.R. 30.5.1989, n. 223, consente il
rilascio, anche periodico, di elenchi degli iscritti nell’anagrafe della
popolazione residente alle sole amministrazioni pubbliche – individuate
dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 - che ne facciano richiesta per
esclusivo uso di pubblica utilità.
Il successivo art. 37 fa divieto, alle persone estranee all’ufficio di
anagrafe, di accedere allo stesso, nonché di consultare direttamente gli atti
anagrafici, escludendo, tuttavia, da detto divieto, le persone appositamente
incaricate dall’autorità giudiziaria, gli appartenenti alle forze dell’ordine
ed al corpo di guardia di finanza che ne facciano apposita richiesta.
Di recente l’Autorità del Garante, con provvedimento del 12 febbraio 2004, ha
ritenuto che “i dati degli iscritti nelle anagrafi comunali della popolazione
non possono essere forniti in alcun modo a privati per scopi di propaganda
elettorale (tantomeno in forma elaborata di elenchi di intestatari di nuclei
familiari), anche se il richiedente è un amministratore locale o il titolare di
una carica elettiva”.
Alla luce della normativa suddetta, si ritiene che la richiesta di accesso di
cui all’oggetto possa essere soddisfatta, esclusivamente con il rilascio di
elenchi e di supporti magnetici, a condizione che i dati anagrafici vengano
resi anonimi ed aggregati per fini statistici e di ricerca.
IL DIRIGENTE DELL’ AREA ANAGRAFE
(Castaldo)
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