ELEZIONI 12 E 13 GIUGNO: RIPARTO DELLE SPESE ELETTORALI
RILASCIO ELENCHI ANAGRAFICI AI CONSIGLIERI COMUNALI
Circolare F
Circolare
F.L. 12/2004
AI SIGG.RI DIRETTORI DELLE
RAGIONERIE PROVINCIALI
LORO SEDI
OGGETTO: Spese per la elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento
Europeo. Disciplina dei riparti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni
europee, regionali ed amministrative del 13 giugno 2004.
Ai sensi delle vigenti disposizioni, gli oneri derivanti dai numerosi
adempimenti cui sono tenuti i Comuni e le Prefetture - Uffici territoriali del
Governo - in occasione delle prossime consultazioni europee del 13 giugno 2004
- sono posti, direttamente o indirettamente, a carico di diverse
amministrazioni, secondo le loro specifiche competenze. Allo scopo di agevolare
l'espletamento dei delicati servizi relativi alle predette consultazioni e di
garantire, peraltro, il regolare, tempestivo pagamento delle spese, si
impartiscono le seguenti istruzioni.
SPESE DI ORGANIZZAZIONE TECNICA ED ATTUAZIONE
§ 1 - Finanziamento.
Per il finanziamento delle consultazioni in oggetto indicate è stata inoltrata
al Ministero dell'economia e delle finanze apposita richiesta di stanziamento
di fondi da assegnare sul capitolo 1312 dello stato di previsione della spesa
di questo Ministero per il corrente anno 2004 (competenza).
Esso è destinato al finanziamento delle spese relative al trattamento economico
dei componenti dei seggi elettorali, alla retribuzione del lavoro straordinario
del personale comunale, all'allestimento dei seggi, alla provvista di eventuali
stampati non forniti direttamente dallo Stato, alla disciplina della propaganda
elettorale, ai trasporti, alle spese di codesti uffici, ecc..
Con imputazione al suddetto capitolo, saranno emessi a favore delle SS.LL.,
ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilità speciale il
cui ammontare sarà determinato da questo ufficio non appena il Ministero
dell'economia e delle finanze avrà stanziato i fondi.
Ai sensi dell'articolo 6 - comma 1 - lettere d) ed e) della legge 8 aprile
2004, n. 90, l'importo massimo delle spese da rimborsare ai comuni di ciascuna
Provincia per l'organizzazione tecnica dell'elezione del Parlamento europeo,
fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è
stabilito, nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo, con
decreto ministeriale, con distinti parametri: per elettore e per sezione
elettorale calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo
sul totale da ripartire, con la maggiorazione del 30% per i Comuni con non più
di 5 sezioni elettorali.
Con lettere separate saranno comunicate a codesti Uffici le assegnazioni di
fondi per il finanziamento delle spese organizzative, entro le quali le SS.LL.
avranno cura di disporre che siano contenute le erogazioni, assicurando - nel
contempo - il pieno e regolare svolgimento di tutte le operazioni.
§ 2 - Spese da sostenere direttamente dalle Prefetture - Uffici territoriali
del Governo.
A carico degli accreditamenti disposti a favore delle SS.LL. sul citato
capitolo 1312, saranno imputate le spese relative ai seguenti adempimenti:
a) fornitura della cancelleria occorrente per gli uffici elettorali
provinciali, del materiale per la confezione dei pacchi elettorali, ecc..
Giova, al riguardo, richiamare, l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che, in
merito al lavoro di confezione dei pacchi elettorali, potranno trovare
imputazione esclusivamente le spese per il materiale occorrente, in quanto
l'attività lavorativa connessa dovrà essere espletata dal personale di codesti
uffici, che sarà retribuito, come prestazione straordinaria, con fondi
assegnati dalla Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali di
questo Dipartimento. Solo in via eccezionale sarà possibile affidare il lavoro
di confezione dei pacchi a ditte specializzate, sotto il controllo responsabile
degli uffici elettorali provinciali. Le spese diverse da quelle relative al
materiale non dovranno, ovviamente, riguardare compensi al personale e dovranno
essere documentate con regolari fatture;
b) trasporti e facchinaggi per la distribuzione del materiale elettorale, delle
schede per la votazione, degli stampati, ecc., ove non sia possibile avvalersi
degli automezzi e del personale in servizio presso il servizio elettorale.
Dovrà essere curato in maniera particolare che le fatture relative a trasporti
noleggiati siano inserite nello stesso rendiconto nel quale saranno
contabilizzate le spese per eventuali indennità di missione al personale;
c) indennità di missione e rimborso delle spese di viaggio al personale civile
per le trasferte effettuate per la preparazione delle consultazioni, per la
raccolta dei dati statistici sui risultati delle consultazioni, nonchè per la
vigilanza sugli stabilimenti incaricati della stampa delle schede. Per le
relative spese dovranno essere tenute presenti le disposizioni in vigore per le
missioni a carico dello Stato. Per tali esigenze, codesti uffici, già
dispongono, in via esclusiva, di apposite autovetture della pubblica sicurezza.
Quando particolari ed urgenti necessità lo impongano, le SS.LL. potranno fare
uso della facoltà prevista dal primo comma dell'art. 13 della legge n. 836 del
1973, per l'impiego di mezzi di trasporto noleggiati, sempre nei limiti dei
fondi che saranno assegnati e fino all'espletamento dei lavori inerenti alle
consultazioni ed in ogni caso, non oltre il decimo giorno successivo alle
consultazioni stesse. L'impiego di detti mezzi dovrà essere formalmente
autorizzato dalle SS.LL. in sede di incarico. Dovrà essere posta particolare
cura affinchè le spese per l'indennità di missione siano contabilizzate nello
stesso rendiconto in cui saranno comprese le spese sostenute per l'eventuale
mezzo di trasporto noleggiato col quale le missioni sono state espletate;
d) spese per i telegrammi spediti dai direttori amministrativi o dai segretari
degli ospedali o case di cura con i quali si attesta la volontà dei degenti di
votare nel luogo di cura;
e) spese per conversazioni telefoniche effettuate dai direttori amministrativi
o dai segretari degli ospedali o case di cura per comunicare la volontà dei
degenti di votare nel luogo di cura;
f) spese per la corrispondenza e per i telegrammi spediti dalle autorità
indicate nell'apposita circolare F.L. n. 10/04 del 3 maggio 2004. Le spese in
parola verranno rimborsate direttamente dalle Prefetture dietro presentazione
di elenchi riepilogativi relativi alle somme addebitate. Codeste Sedi dovranno
tempestivamente inviare copia del prospetto di riparto delle spese alle
amministrazioni interessate agli abbinamenti al fine di procedere al recupero
delle spese postali anticipate.
In merito alle lettere d), e), ed f) si prega di intervenire tempestivamente
presso gli Enti in parola affinchè trasmettano la documentazione necessaria per
il rimborso prima della chiusura della gestione contabile del capitolo. Oltre
tale data non sarà possibile accogliere eventuali richieste di rimborso.
Si precisa che l'imputazione delle spese relative a forniture di beni e servizi
sul capitolo suindicato, è legittima soltanto nei casi ed entro i limiti
previsti dal decreto ministeriale del 29 aprile 2002, emanato in attuazione
dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, che regola per il
Ministero dell'interno i servizi da effettuarsi in economia.
Per l'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni gli uffici in indirizzo
dovranno, comunque, fare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3,
comma 166, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di convenzioni
quadro definite dalla Consip S.p.A..
In relazione all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo
55 della legge 449 del 1997, con il quale viene fissata la misura massima del
finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, si
ravvisa la necessità che anche le spese delle Prefetture vengano contenute nei
limiti strettamente necessari e comunque entro l'importo assegnato a ciascuna
sede.
§ 3 - Spese dei Comuni rimborsabili dallo Stato.
In base alle disposizioni citate al paragrafo 1, i Comuni sono tenuti ad
anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti di seggio e le
altre relative agli adempimenti di propria spettanza. Fanno eccezione quelle
facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate per il
funzionamento dei propri uffici.
A carico degli accreditamenti che saranno disposti a favore delle SS.LL. sul
citato capitolo, dovranno essere rimborsate ai Comuni le spese relative ai
titoli appresso specificati, se ed in quanto legittimamente assunte:
a) Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali. Ai
sensi dell'articolo 6 - comma 1 - lettera i) della legge 8 aprile 2004, n. 90,
ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui
all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70 e successive
modificazioni.
Pertanto, gli importi da corrispondere per le consultazioni elettorali del 13
giugno 2004 sono, a seconda dei vari abbinamenti, i seguenti:
- Seggi ordinari e speciali
- in caso di sola elezione del Parlamento europeo
- Presidenti di seggio: €. 150,00
- Scrutatori e segretari: € 120,00
- in caso di elezione del Parlamento europeo abbinata ad elezioni regionali o
provinciali, o comunali:
- Presidenti di seggio: € 187,00
- Scrutatori e segretari: € 145,00
- In caso di elezione del Parlamento europeo abbinata ad elezioni regionali e
comunali o provinciali e comunali
- Presidenti di seggio: € 224,00
- Scrutatori e segretari: € 170,00
- In caso di elezione del Parlamento europeo abbinata ad elezioni regionali,
comunali e circoscrizionali o provinciali, comunali e circoscrizionali
- Presidenti di seggio: € 261,00
- Scrutatori e segretari: € 195,00
Dette spese dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna
ritenuta di acconto in quanto a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 21
marzo 1990, n. 53 gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali
costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o
imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono
alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. Per la liquidazione si
richiamano in proposito le istruzioni contenute nell'apposito, consueto
opuscolo in corso di diramazione.
Spetta, altresì, ai soli presidenti di seggio, il trattamento di missione, se
dovuto, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 70 del 1980, nella misura
corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell'amministrazione dello
Stato.
b) Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie. Il periodo
elettorale ai fini del lavoro straordinario inizia il giorno 10 aprile 2004,
data di pubblicazione del D.P.R. di convocazione dei comizi, e termina il 13
luglio 2004.
Le spese per le prestazioni rese dal personale comunale addetto
all'espletamento degli adempimenti di pertinenza dei singoli enti, per
l'attuazione delle consultazioni, dovranno rimborsarsi al lordo sia
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi
assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che, normalmente, sono posti a
carico dei Comuni. A giustificazione dell'entità dei predetti contributi da
versarsi dal Comune, l'amministrazione comunale dovrà produrre, un analitico
prospetto nominativo a dimostrazione dell'onere da sostenersi per il titolo in
questione, con riserva di trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuto
versamento dei contributi predetti da allegare al rendiconto trasmesso alla
Prefettura.
L'art. 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, ha disposto che in occasione
della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei
comuni, addetto ai servizi elettorali, può essere autorizzato, anche in deroga
alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario, entro il limite
medio di spesa di 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale
di 70 ore mensili. Pertanto, il "monte ore" si ottiene moltiplicando
il predetto limite di 50 ore mensili per il numero di persone autorizzate, per
il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di
convocazione dei comizi sino al trentesimo giorno successivo al giorno delle
consultazioni stesse. Il limite medio di spesa si applica solo ai Comuni con
più di cinque dipendenti mentre, per i Comuni aventi fino a cinque dipendenti,
si applica esclusivamente il limite massimo individuale di 70 ore mensili per
ciascuna persona. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente
addetto agli uffici interessati, nonchè a quelli che si intenda assegnarvi
quale supporto provvisorio.
Si rappresenta che nella determinazione autorizzativa, da adottarsi entro 10
giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali,
debbono essere indicati i nominativi del personale previsto e, a fianco di
ciascun nominativo, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le
funzioni da assolvere. La mancata autorizzazione preventiva inibisce il
pagamento dei compensi per il periodo già decorso.
Le suddette determinazioni devono essere adottate, per legge, dai responsabili
dei servizi, così come individuati dall'art. 107 del testo unico della legge
sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Questo Ministero ribadisce l'importanza che le determinazioni dei responsabili
dei servizi siano adottate in osservanza delle singole disposizioni statutarie
e regolamentari attuative del citato Testo Unico.
Le spese per il lavoro straordinario e le altre spese anticipate dai Comuni per
l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali, i cui oneri
sono a carico dello Stato, saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni,
posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il
termine perentorio di sei mesi (ovvero di 4 mesi) dalla data delle
consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.
Per quanto concerne la liquidazione delle prestazioni straordinarie rese dai
segretari comunali e dal personale degli enti locali, si fa presente quanto
segue:
- segretari comunali
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria dei segretari
comunali e provinciali, relativo al quadriennio 1998-2001, all'articolo 37, ha
ridefinito la struttura della retribuzione dei predetti segretari. Pertanto, a
tale categoria di personale, per effetto del criterio della omnicomprensività
sancito dall'articolo 41, comma 6, dello stesso C.C.N.L., non possono essere
più corrisposti compensi a titolo di straordinario elettorale.
- dipendenti enti locali
l'istituto del lavoro straordinario risulta attualmente disciplinato dall'art.
14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) 1998 - 2001, accordo
di lavoro per il personale dipendente degli enti locali, in vigore dal 2 aprile
1999, come integrato dagli artt. 38 e 39 del successivo C.C.N.L. del 14
settembre 2000 e dall'articolo 16 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001.
L'articolo 39, come integrato dal predetto articolo 16, disciplinante, in
particolare, il lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e per
calamità naturali, dispone che il lavoro straordinario prestato in occasione di
consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui
all'articolo 14 richiamato.
Ai sensi del comma 2, del citato articolo 14, infatti, le risorse per
compensare il lavoro straordinario possono essere incrementate con le disponibilità
derivanti da specifiche disposizioni di legge, connesse alla tutela di
particolari attività ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla
necessità di fronteggiare eventi eccezionali.
Il comma 2 del medesimo articolo 39 ha introdotto, inoltre, la possibilità di
remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare
di posizioni organizzative, ex articolo 8 e ss. del C.C.N.L. 31 marzo 1999, in
deroga al principio di omnicomprensività del trattamento accessorio del citato
personale. Al riguardo, tenuto conto che la remunerazione di tali prestazioni è
in aggiunta al compenso spettante quale retribuzione di risultato, il lavoro
straordinario reso dai responsabili dei servizi sarà rimborsato previa
presentazione della dovuta documentazione attestante la corresponsione delle
prestazioni rese in occasione delle consultazioni, entro il termine perentorio
dei sei mesi (ovvero 4 mesi) stabiliti dalla normativa vigente.
E' da tenere presente che in data 22 gennaio 2004 è stato sottoscritto il nuovo
C.C.N.L. valevole per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio
economico 2002-2003 che, all'art. 29, ha incrementato il trattamento economico
spettante al personale degli enti locali. A tal fine occorre evidenziare che il
terzo comma del citato articolo 29 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio
2003, l'indennità integrativa speciale, di cui alla tabella A (e non C come
erroneamente indicato nel comma in esame) allegata al C.C.N.L. 14 settembre
2000, è conglobata nella voce stipendio tabellare, cessando così......